-  Redazione P&D  -  21/07/2005

IL DANNO ESISTENZIALE NEI RAPPORTI TRA VICINI – Giorgio GRASSELLI

Allorquando si affronta il tema relativo al risarcimento dei danni che riguardano la proprietà di beni mobili e immobili, è necessario fare una distinzione tra due ipotesi di danno: la prima concerne il danno alla cosa in sé e per sé, la seconda, il danno che subisce il proprietario come conseguenza del danno alla cosa.

 

Premesso questo, si vedrà che, da una analisi della giurisprudenza e dottrina correnti, mentre il danno alla cosa è considerato risarcibile nella misura in cui il valore intrinseco di essa ha subito una diminuzione ovvero nei limiti del mancato uso della cosa stessa, mentre il danno alla persona è completamente disatteso e considerato non risarcibile.

 

Poiché il danno materiale ai beni non è controverso, conviene qui soffermarci per chiarire cosa si intende per danno alla persona, avremo così modo di renderci conto del perché non viene generalmente riconosciuto come risarcibile, anche se la sua esistenza non può essere messa in dubbio.

 

Nella società moderna, le persone sono oggi esposte ad una molteplicità infinita di accadimenti, circostanze, e azioni di terzi, che possono incidere sulla qualità della vita, sconvolgendone i ritmi, le abitudini, determinando situazioni di ansietà e a volte vere e proprie psicosi, che ben possono configurare il c.d. danno esistenziale.

Tuttavia, si deve innanzi tutto tenere presente che una norma positiva, l'art. 2043 c.c., presuppone, affinché queste turbative possano dare diritto ad un risarcimento, che l'autore abbia agito con dolo o con colpa, non potendosi altrimenti parlare di danno ingiusto.

In sostanza, l'altrui fatto, doloso o colposo, che obbliga il suo autore a risarcire il danno, deve rivestire la natura di fatto illecito che, come prevede l'art. 1173 c.c., è una delle fonti dell'obbligazione. Fatta questa doverosa premessa, si tratta ora di individuare come possa configurarsi un danno, che abbiamo definito di natura esistenziale, in quel tipo di rapporti che si esplicano prevalentemente nell'ambito della vita quotidiana, quali appunto i rapporti di vicinato, i quali non ostante le precise regole di comportamento dettate dal codice civile, sono spesso forieri di liti interminabili.

 

E' infatti agevole osservare che l'uomo è disposto a sopportare con rassegnazione eventi naturali e fortuiti ai quali non è in grado di porre rimedio, mentre è assai più reattivo quando questi eventi sono dovuti ad una qualche negligenza o all'azione di un terzo, perché in questo caso scatta immediatamente un meccanismo risarcitorio (la c.d. «psicosi da indennizzo» ben nota in medicina legale) e l'azione del terzo viene percepita come una violenza.

 

La reazione emotiva sarà anche maggiore quando la conseguenza viene a turbare l'individuo nella quotidianità della vita familiare. L'aggressione, in tal caso, attenta alla "qualità" della vita domestica, intendendosi per tale quella sfera di attività che si estendono anche al di fuori delle pareti di casa, ai luoghi ed ai beni sui quali la persona è titolare di un diritto di godimento.

 

Facciamo un esempio banale ma significativo: se un improvviso acquazzone bagna la biancheria esposta ad asciugare, il dispiacere della padrona di casa non degenererà mai al punto di creare in lei un trauma psichico. Viceversa, se il vicino dispettoso, per vendicarsi di uno sgarbo o per semplice malevolenza, si diverte a bagnare con un getto d'acqua quella stessa biancheria stesa ad asciugare, la situazione reattiva è ben diversa.

E se il comportamento del vicino si manifesta con una molteplicità di atti intesi a turbare la tranquillità dell'altro, la vita di questi subirà un indubbio deterioramento della qualità e non certo per il danno economico in sé, assai spesso quasi irrilevante, ma per un condizionamento che proviene dalla sensazione, spiacevolissima, di essere vittima di un costante sopruso.

Quel tale che si accorse che la vernice della propria autovettura era stata rigata, subì un danno economico della medesima entità che avrebbe risentito qualora l'evento fosse stato causato da una sua manovra errata. Sennonché, una lite giudiziaria in corso con il vicino indusse quel tale a ritenere che l'azione vandalica fosse da attribuire ad una di lui vendetta; ipotesi avvalorata da altri piccoli ma non insignificanti episodi. Ecco quindi profilarsi per il nostro soggetto l'insorgenza di una vera e propria psicosi dovuta ad una sensazione di insicurezza, tanto più rilevante in quanto coinvolge l'ambito della vita familiare, nella quale ogni individuo cerca proprio la sicurezza.

 

Il danno di cui trattiamo è quindi strettamente connesso alla "cosa" - della quale abbiamo la proprietà o il godimento -, ma la sua entità non è affatto in relazione al valore economico di essa, perché interviene un elemento, sia pure di carattere psicologico, ma non per ciò meno significativo. Non solo. Va posta altresì una distinzione - che tenteremo di evidenziare con alcune fattispecie particolarmente emblematiche - tra la configurazione del danno esistenziale ed il danno psichico.

Quest'ultimo ha già trovato qualche considerazione, sia pure marginale, nella dottrina del settore, che lo ha configurato in "fattispecie di perturbamento psichico eziologicamente riconducibile all'altrui fatto ingiusto", che si distingue dal danno morale, con il quale presenta comunque qualche affinità, e potrebbe ricondursi in alcune fattispecie di danno biologico, come ad es. il danno «sofferto dal coniuge per l'impossibilità di rapporti sessuali con l'altro coniuge leso dal fatto illecito del terzo» (Brondolo-Farneti-Giannini-Loi-Mangili-Pogliani-Secchi-Toscano 1990, Il danno biologico patrimoniale morale, Giuffrè, Milano, pag. 36).

 

Il danno esistenziale sfugge invece ad una classificazione rigorosa: esso non è, il più delle volte, conseguenza di un evento, bensì di un comportamento altrui, che interferendo sulla nostra vita, ne altera il ritmo quotidiano, arrecando un turbamento che finisce per deteriorare la qualità della vita, quantomeno fin tanto che quella turbativa perdura, distogliendoci dalle nostre attività ed occupazioni.

Ogni persona interagisce con le cose che la circondano, alle quali attribuisce una particolare importanza, tanto che esse finiscono per assumere un valore simbolico: la casa non è soltanto il luogo dove ripararsi dal freddo e dalle intemperie, dove mangiare e dormire, ma assurge a luogo di affetti, nel quale trovare intimità e riposo.

La signoria che l'uomo esercita sulla cosa che gli appartiene, si manifesta nel "godimento" che egli trae, non solo dalla possibilità di usufruirne, ma anche dal "diritto" che, nell'intimo, egli ritiene di esercitare. Una ricerca di tal fatta, ha origini remote, e la legge positiva si è preoccupata di tutelare il rispetto del diritto di godimento, che, in via generale, si esteriorizza come "possesso" o "detenzione".

 

La differenza tra i due istituti è nota: possesso "è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale" (art. 1140 c.c.); è quindi sostanzialmente una relazione di fatto tra l'uomo ed il bene. Mentre la detenzione, se pure si concreta in una relazione tra l'uomo ed il bene, se ne distingue per il titolo, di regola contrattuale.

 

Entrambi gli istituti, tuttavia, esprimono un concetto di base: il soggetto ha una signoria, più o meno estesa, sulla cosa dalla quale trae il godimento, ovvero fruisce di essa a seconda della sua destinazione. Ad es., se libro, magari di un certo valore bibliografico, è dato a prestito e venga restituito con le pagine sgualcite, la rilegatura slabbrata, insomma danneggiato, il proprietario non solo ne risentirà un danno economico, equivalente al costo della riparazione del libro ed alla sua svalutazione, ma avvertirà, se è un bibliofilo appassionato, anche un cocente dolore. Quel libro rovinato non lo farà dormire; si pentirà mille volte di averlo prestato all'amico cialtrone, ne parlerà con la moglie fino alla noia, si renderà insopportabile in famiglia: la sua vita quotidiana sarà guastata da questo inconveniente, modesto, se visto dall'esterno, ma per lui angosciante.

La sola restituzione ed il rimborso delle spese per la riparazione del libro non sono quindi del tutto appaganti, mentre la giurisprudenza è prevalentemente orientata a riconoscere il danno risarcibile, non già con riferimento all'uomo - titolare del diritto leso -, bensì alla cosa sulla quale il diritto viene esercitato.

 

Il diritto al risarcimento del danno da lesione del possesso è generalmente riconosciuto nella misura equivalente alla diminuzione patrimoniale sofferta dallo spogliato per effetto del mancato godimento della cosa, o, nel caso di perdita definitiva del possesso, in misura pari al controvalore del bene perduto (Cass. 15.11.82, n. 6103).

Si tratta, quindi, a ben vedere, di riconoscere il risarcimento solamente di un danno di natura economica, non tenendo conto "del valore uomo sotto l'aspetto positivo, bensì dell'entità della perdita conseguita alla menomazione" (Pogliani 1969, 385).

In sostanza, la sofferenza di colui che ha perduto un bene che gli era caro, per colpa altrui, non trova attualmente alcuna tutela risarcitoria, «tanto che si è ritenuto di definire il pregiudizio subito dal soggetto rispetto a quei beni patrimoniali che sono collegati agli attributi della personalità come un danno patrimoniale indiretto derivato dalla lesione diretta di un bene non patrimoniale quale è appunto quello che costituisce uno degli aspetti del diritto della personalità stessa» (Pogliani 1969, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, 1969, Giuffrè, Milano, pag. 385).

A norma dell'art. 891 c.c., chi vuole scavare fossi o canali in prossimità del confine, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. Oggigiorno, però, nelle nostre campagne, più che scavare fossi, gli agricoltori hanno la tendenza ad interrarli allo scopo di guadagnare qualche metro di terra coltivabile in più, anche se, a volte, l'interramento è dovuto a questioni di confine In genere si tratta di fossi che risalgono ad epoca immemorabile e sono interposti tra due fondi segnandone il confine.

 

L'art. 897 c.c. indica alcuni criteri per stabilire a chi appartiene il fosso, ma se tali criteri difettano, come per lo più accade, il fosso si ritiene comune (art. 897, 1° e 3° co., c.c.) ed il confine è costituito dalla mezzeria del fosso.

La giustizia, in controversie di questo tipo, quasi mai raggiunge risultati soddisfacenti per chi ha subito l'abuso, che, nella maggior parte dei casi viene effettuato dal vicino di notte o quando non è visto da estranei. Il proprietario confinante incontra quindi già un primo ostacolo nella identificazione del colpevole e, nell'ascrivere la colpa al proprietario, dovrà quantomeno dimostrare che l'interramento non è avvenuto per cause naturali o per mancata manutenzione, giustificazione addotta di regola da chi è trascinato davanti al giudice per ripristinare il fossato.

In un caso da me trattato, l'interramento del fosso era avvenuto così accuratamente che, nel tempo necessario per avviare la causa, ottenere la nomina di un consulente tecnico e che questi accedesse sul posto per un sopralluogo, le tracce del fossato non esistevano più e così, a chi aveva subito il torto, un anziano agricoltore, non rimase che rodersi il fegato per il tempo che gli restava da vivere.

Un caso analogo fu risolto con l'apposizione di termini nelle mezzeria del fosso, così da eliminare per il futuro ogni questione di confini, e fu una decisione saggia, anche se considerata non del tutto soddisfacente dalle parti. In entrambi i casi, peraltro, il danno non potette ovviamente essere riconosciuto sotto il profilo materiale per difetto della prova di una condotta dolosa o colposa altrui, ma quanto alla sofferenza della parte che si reputava lesa in un proprio sacrosanto diritto, non si sarebbe pervenuti a diversa soluzione anche se fosse stato possibile dimostrare chi era l'autore del danno cui addebitare la responsabilità dell'evento. Ciò costituisce una dimostrazione evidente che, nelle questioni che si agitano tra vicini, vengono in considerazione molteplici esigenze meritevoli di tutela, e che tutela trovano nel diritto positivo, tuttavia sempre con riguardo alla sfera patrimoniale e mai a quella esistenziale della persona lesa: eppure, non vi è dubbio che una siffatta lesione esista e sia, spesso, in larga misura superiore a quella patrimoniale.

 

Va, in ogni caso, precisato che questa menomazione alla qualità della vita è strettamente correlata alla personalità del soggetto leso e non sempre è meritevole di tutela, per la forte sproporzione che può esistere tra l'entità della lesione e la reazione che essa provoca.

 

Un certo E.Z., pensionato che trascorreva le sue giornate tra l'orto e la casa, un bel giorno ebbe l'idea di rimettere in sesto da sé la recinzione - in semplice rete metallica -, sostituendola con un muretto, più solido e funzionale. E qui sorsero i contrasti. Il nuovo muro, rispetto alla precedente recinzione, sporgeva di pochi centimetri sul terreno della vicina A.S., proprio là dove essa coltivava un piccolo orticello. Poiché E.Z. non volle arretrare la recinzione, la vicina promosse una causa civile. La vertenza, non ostante la pochezza della materia del contendere, si presentò subito con costi elevati: si dovette esperire una consulenza tecnica, intervennero i consulenti di parte, si susseguirono molteplici sopralluoghi, eppure nessuna delle due parti intese rinunciare alle proprie pretese, non ostante quei pochi centimetri di terreno occupati o che rifare nuovamente il muro costasse assai meno di una sola perizia, per non parlare del resto.

Il giudice diede ragione alla sig.ra A.S., che fu reintegrata nel pieno possesso del suo orticello che il vicino le aveva usurpato, ed il muro di recinzione dovette essere abbattuto. Per il sig. E.Z., la disfatta rappresentò un'angoscia che lo accompagnò per gli anni a venire; ma per lui, in quanto usurpatore, non fu il caso di parlare di danni risarcibili. Ma anche la sig.ra A.S., che aveva patito pene infinite per l'azione ingiusta del vicino negli otto anni che durò la causa, non fu, a torto o a ragione, ritenuta meritevole di alcun risarcimento.

 

In ogni caso, secondo l'attuale indirizzo giurisprudenziale, il parametro per la commisurazione del danno sarebbe stato costituito non già dall'entità della sofferenza patita, che mai il giudice avrebbe preso in considerazione, ma dalla superficie di terreno abusivamente occupata dal vicino e da lei coltivata ad orto, e quindi dal mancato godimento dei prodotti di questo.

 

Ad ulteriore conferma di quanto una controversia con un vicino può incidere sulla vita familiare di una persona, richiamo un caso emblematico. Certo P.R. acquistò una bella casa, di cui era fierissimo, nel centro storico della città, e spese cifre considerevoli per ristrutturare il fabbricato che rappresentava per lui la conferma di un traguardo economico e sociale raggiunto. Purtroppo, il vicino costruì, a poca distanza da una finestra che dava sul giardino, una specie di terrazzino non recintato, sul quale installò un pannello solare.

 Il terrazzino era comunque agibile per mezzo di una piccola scala esterna, e, da esso, il vicino poteva, senza difficoltà, inspicere all'interno della finestra della casa del sig. P.R.. Questi si rivolse pertanto alla magistratura, ma senza successo. Il pretore ritenne che il terrazzino, mancando di un parapetto, non poteva considerarsi tale, ed era agibile solo in funzione di controllo del pannello solare che vi era stato installato. Il vicino, forte della sentenza che gli aveva dato ragione, prese l'abitudine di recarsi più volte a visionare il suo pannello solare, e di là poteva maliziosamente curiosare all'interno dell'abitazione di P.R., che lo osservava, livido in volto, dalla finestra.

La situazione, per P.R., divenne insostenibile. Il suo rientro tra le mura domestiche, anziché dargli conforto e tranquillità dopo una giornata di lavoro, divenne per lui un incubo che lo perseguitava ovunque si trovasse.

La moglie lo ragguagliava sulle prodezze del vicino accrescendo la tensione che finì per compromettere anche la pace familiare. Il sig. P.R. non resistette a lungo: vendette la casa acquistata con tanti sacrifici e andò a vivere altrove. L'episodio è significativo per molti aspetti.

La casa, in special modo se è di proprietà, rappresenta un valore essenziale nella vita dell'uomo, un punto di riferimento, la sede degli affetti: una turbativa, tollerabile nel luogo di lavoro, non lo è altrettanto tra le mura domestiche. La lesione a quello che riteniamo un nostro diritto, qualora si accompagni ad un'effettiva invasione della nostra sfera di intimità, può arrecarci una pena infinita, tanto da indurre alla vendita della casa stessa che, prima dell'azione invasiva del vicino, rappresentava un valore di primo piano.

A prescindere dalla ragione o dal torto di queste vicende processuali, riteniamo di aver dimostrato, sia pure sommariamente, come il deterioramento della qualità della vita prodotto da un atto arbitrario, che è in relazione con un bene mobile o immobile di cui si ha la proprietà, non trovi alcuna risposta nella domanda di giustizia, incorrendo nel fermo baluardo del diritto positivo, ancorché le conseguenze incidano in maniera così rilevante sulla vita quotidiana, da indurre chi si ritiene leso da un atto arbitrario altrui, a vendere la propria casa, già considerata sede degli affetti familiari e traguardo di ambizioni personali, per trasferirsi altrove.




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