-  Cendon Paolo  -  19/03/2013

IL DANNO ESISTENZIALE NELLA GIURISPRUDENZA POST 2008 - 3° parte - Paolo CENDON

Guida pratica dopo le "sentenze di S. Martino

In un eBook di prossima pubblicazione per Cendon LIBRI, vengono presentate al lettore le più significative sentenze sul danno esistenziale apparse in questi ultimi 5 anni, dopo le sentenze di S. Martino. Ecco la struttura dei capitoli relativi alla r.c. esofamiliare.

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RESPONSABILITÀ ESO-FAMILIARE: VIOLENZE E LESIONI A UN CONGIUNTO

 Si tratta di un settore dell"illecito che, a partire dalla famosa "sentenza Santarelli" di metà anni "80 (Cass. 6607/1986), ha contribuito come pochi altri – sul terreno giurisprudenziale - alla progressiva implementazione della figura del danno esistenziale.

È palese in effetti, per quanto concerne la posizione dei familiari della vittima primaria, come ci si trovi di fronte a un momento di sicuro risalto, sotto il profilo generale dell"antigiuridicità (art. 143 ss. c.c., artt. 29-30 Cost.).

Ed è chiaro parimenti come molti fra i contraccolpi che si produrranno presso i membri del focolare – sconvolgimenti nel modo di vivere, alterazioni delle abitudini consuete, neo-incombenze organizzative da fronteggiare - non siano collocabili tecnicamente né sul terreno del danno patrimoniale, né su quello del danno biologico, né su quello del danno morale.

Sommario Negligenze commesse in sala parto – Violenze sessuali a una minorenne – Perdita del feto - Sconvolgimenti all"interno e all"esterno del nucleo familiare - Bambini maltrattati in asilo – Incidente stradale, amputazione di una gamba, riflessi sulla moglie e sui figli – Bambino ferito da una siringa abbandonata - Figlio macroleso, abbandono del lavoro da parte della madre – Prova presuntiva, distribuzione degli one

 

 

L"UCCISIONE DI UN FAMILIARE

L"uccisione del congiunto (da parte di un terzo estraneo alla famiglia) ha sempre costituito un capitolo importante, per qualche verso "fuori dalle regole", nel repertorio della responsabilità civile.

Così già ieri sul terreno del danno patrimoniale. Nemmeno gli interpreti più ostili ad ammettere una rilevanza esterna del credito, sul terreno aquiliano, hanno mai dubitato della necessità di un serio presidio risarcitorio cui fare luogo -  a favore della vedova e dei figli - nel caso di uccisione di un padre di famiglia (per compromissione del credito al mantenimento).

Così pure oggi sul terreno del danno non patrimoniale. È palese in effetti che i parenti stretti del defunto:

(a) subiranno abitualmente, in seguito a quel lutto, danni non solo patrimoniali;

(b) non perderanno necessariamente il senno o la ragione;

(c) non patiranno, di solito, contraccolpi di ordine meramente liquido-sofferenziale;

(d) bensì, sono destinati a vedere alterata quasi sempre - più o meno spiccatamente, su questo o quel versante - la propria agenda/esistenza quotidiana.

sommario Artt. 2, 29 e 30 Cost.. - Non solo danni morali soggettivi – Perdita del rapporto parentale - Distruzione del precedente sistema di vita – Aspetti relazionali, diritti diversi dalla salute – Intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà – Condivisione di un progetto globale - Necessità di un solido legame affettivo – Nuclei domestici costituiti da poco

 

 

LA NASCITA INDESIDERATA

Con l"espressione "nascita indesiderata" si fa riferimento all"ipotesi in cui - a seguito di un errore medico (ecografia non corretta, diagnosi o terapia sbagliata, intervento di sterilizzazione o di aborto malriuscito) -   sia nato un bambino che la madre o il padre o entrambi i genitori non volevano.

Due, agli effetti della responsabilità, le sub-versioni fondamentali: (a) quella in cui sia venuto al mondo un bambino psichicamente o fisicamente malformato (e proprio ciò era quanto i genitori temevano a monte e volevano scongiurare); (b) quella in cui sia nato un bambino perfettamente sano, che i genitori tuttavia, poiché poveri, o troppo giovani e immaturi, o già pieni di figli, preferivano non avere,

Qualche interprete fa rientrare nel gruppo anche il caso (in realtà diverso sul terreno strutturale) in cui un bambino nasca malformato a seguito di errori sanitari commessi – di solito in sala parto - al momento stesso della nascita.

In tutti queste situazioni (con riguardo alla madre e al padre) la figura del danno esistenziale appare   spesso destinata, secondo modalità volta a volta differenti, a giocare un ruolo fondamentale agli effetti del quantum risarcitorio.

Sommario Errori commessi in sala parto .- Mancata diagnosi della malformazione – Rilevanza sotto il profilo costituzionale - Danno del figlio e danno dei genitori - Patologie congenite - Violazione del diritto di autodeterminazione procreativa – Vita diversa e peggiore – Danno psichico, danno morale, danno esistenziale




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