-  Redazione P&D  -  05/11/2013

IL DANNO MORALE E' UGUALE PER TUTTI - Cass. 22.8.2013, n. 19788

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2012 n. 19788, è intervenuta sulla questione del risarcimento del danno non patrimoniale allo straniero in relazione alla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari (ad es. per la scomparsa di un familiare), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti di altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, come ad esempio l"assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Una giurisprudenza ormai consolidata ha affermato in questi casi la titolarità in capo allo straniero del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla regolarità del suo soggiorno in Italia e senza che possa essere invocata la condizione di reciprocità di cui all"art. 16 delle preleggi (Cass., 4 aprile 2013, n. 8212; 9 maggio 2012, n. 7049; 11 gennaio 2011, n. 450; 24 febbraio 2012, n. 4484; 7 maggio 2009, n. 10504).

Con la sentenza 28 agosto 2012, n. 19788, la Corte di Cassazione si sofferma invece sulla questione della quantificazione del danno non patrimoniale spettante allo straniero, a fronte di una giurisprudenza di merito che negli ultimi anni ha espresso valutazioni ed indirizzi divergenti. Da un lato, infatti, alcune pronunce si sono espresse  a favore di una parametrazione dell"entità del risarcimento del danno subito dallo straniero sulla base del contesto socio-economico del Paese di residenza del medesimo e dunque del diverso potere di acquisto della valuta locale rispetto all"euro, con conseguente ad esempio decurtazione percentuale dell"importo rispetto a quello che spettterebbe qualora il risarcito fosse  un cittadino italiano o straniero residente in Italia (in questo senso ad es. Tribunale di Nola, 18 ottobre 2007). Dall"altro, altre pronunce hanno respinto tale indirizzo, ritenendolo fonte di "ingiusta discriminazione". La Corte di Cassazione avvalla questa seconda impostazione affermando che  ancorare la quantificazione del danno morale "a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegata a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi è manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana", anche alla luce della ratio del risarcimento del danno.

Per un approfondimento: Roberta S. Bonini, La quantificazione del danno non patrimoniale allo straniero, in "Immigrazione.it" Rivista on line di scienze giuridiche e sociali.




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