Danni  -  Paolo Cendon  -  05/06/2022

Il danno non patrimoniale

A beneficio dei  lettori che  si occupano di diritto, ecco   Cassazione Civile,  Sez,. 3, n.  13770,  anno 2018, Pres.  G.  Travaglino,   Rel.   A.  Di Florio, data  pubblicazione  31/05/2018

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"Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, anche soltanto in punto di quantificazione del danno, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza abbandonando le conclusioni della prima, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, anche, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, dando conto dell'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti". "IL DANNO BIOLOGICO (CIOÈ LA LESIONE DELLA SALUTE), QUELLO MORALE (CIOÈ LA SOFFERENZA INTERIORE) E QUELLO DINAMICO-RELAZIONALE (ALTRIMENTI DEFINIBILE "ESISTENZIALE", E CONSISTENTE NEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA QUOTIDIANE NEI SUOI VARI ASPETTI INCLUSI QUELLI CHE ATTINGONO ALLA SFERA SESSUALE) COSTITUISCONO PREGIUDIZI NON PATRIMONIALI ONTOLOGICAMENTE DIVERSI E TUTTI RISARCIBILI. Il giudice di merito, in relazione ad una visione complessiva della persona e sulla base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili, anche al mancato riconoscimento delle ripercussioni sulla vita privata, contrastanti con l'art. 32 Cost. e con i principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dall'art. 8 della CEDU".

 




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