-  Antonio Arseni  -  23/11/2016

Il danno parentale ed il presupposto della convivenza (Cass. 20.10.2016 n. 21230). - Antonio Arseni

Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente un condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. La convivenza tra la vittima dell'illecito ed i prossimi congiunti non è condizione indispensabile ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno ma soltanto un indice, che insieme ad altri elementi, può dimostrare l'ampiezza del vincolo affettivo determinando anche la misura del quantum debeatur. In tale contesto, anche la perdita di un nonno non convivente può produrre il danno parentale in relazione alla accertata consistenza del vincolo affettivo tra lo stesso ed i componenti del nucleo familiare (es. nipoti )

Il danno parentale per la morte di un prossimo congiunto, detto anche "edonistico", comunemente si fa consistere nella privazione di un valore non economico ma personale costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo la varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare.

Eloquente, al riguardo, appare una nota sentenza della Cassazione (09/05/2011 n° 10107, nella giurisprudenza di merito v. nello stesso senso Tribunale di Bari 16/02/2014 in Redazione Giuffrè 2014) la quale afferma testualmente che il danno da perdita del rapporto parentale è rappresentato "dal vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nella irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sulla affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti fra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter fare più ciò che per anni si è fatto, nonché nella alterazione che una scomparsa del genere irreversibilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti".

Il riferimento normativo di tale pregiudizio è rappresentato dall'art. 2059 CC che permette il ristoro di un interesse presidiato costituzionalmente, non avente natura economica vertendosi in materia di danno che non può essere oggetto di valutazione monetaria di mercato.

Afferma, al riguardo, la Corte Regolatrice, in una successiva sentenza 20/08/2015 n° 16912, che "il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 CC, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo e consta non già nella mera perdita delle abitudini di vita e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento della esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita".

Il danno parentale riguarda, in definitiva, la lesione di due beni della vita: 1) il bene della integrità familiare, riferito alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, che trova il suo supporto costituzionale negli artt. 2, 3, 29, 301, 31, 36; b) il bene della solidarietà familiare riferito tanto alla vita matrimoniale quanto al rapporto parentale tra i componenti della famiglia.

Il danno parentale così inteso, allora, non sarebbe altro che un danno esistenziale, ossia una componente del danno non patrimoniale, che va considerata separatamente (dalle altre voci del danno biologico e morale) laddove sia evidente la diversità del bene od interesse oggetto della lesione (cfr. Cass. 09/06/2015 n° 11851; Cass. 08/05/2015 n° 9320).

Avverte, comunque, la Corte Regolatrice, in ossequio ai principi dettati dalle S.U. del 2008, che si determinerebbe una indebita duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta applicazione del c.d. danno morale – non altrimenti specificato – e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita, nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente, ristorato (Cass. 17/12/2015 n° 25351).

Viene qui in mente il tema della plurioffensività dell'illecito civile, potendo un fatto contra ius produrre, oltre ad un danno patrimoniale, anche un danno di natura non patrimoniale costituito dalle note tre voci del danno biologico (che si sostanzia nella sofferenza psichica cristallizzatasi in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile), del danno morale (sofferenza interiore/patema d'animo), del danno esistenziale (concreta e considerevole alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione).

Ovviamente non può essere risarcibile, alla luce delle note sentenze della Cassazione c.d. di S. Martino del novembre 2008, un semplice stato di disagio o fastidio che spesso accompagna la nostra esistenza quotidiana, sulla base del rilievo che nell'attuale sistema risarcitorio, come definito dalla giurisprudenza successiva, il danno non può essere duplicato attraverso varie denominazioni dello stesso fatto illecito ancorchè sia necessario che vada sempre integralmente ristorato.

La quantificazione del danno in questione, avviene con criterio equitativo, tenendosi conto della intensità del vincolo, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il prossimo congiunto deceduto può soltanto costituire un idoneo elemento indiziario per determinarne la misura, in concorso con altri elementi quali, ad esempio, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, nonché le abitudini di vita della vittima e dei superstiti.

Posto che con la dizione del danno da perdita del rapporto parentale si intende alludere, più propriamente, al pregiudizio fatto valere iure proprio dal soggetto superstite - dato che l'interesse ad esso sotteso è quello della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà, della inviolabilità, del diritto alla libertà ed alla piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e, pur avvertendosi che i prossimi congiunti sono anche titolari iure hereditatis del c.d. danno per perdita della vita sopraggiunto non immediatamente ma entro un lasso di tempo apprezzabile (c.d. danno biologico terminale entrato nel patrimonio della vittima e, quindi, trasmissibile agli eredi al pari del danno morale o catastrofico derivante dalla percezione che la vittima ha avuto dalla imminente fine della propria esistenza) - va ricordato come si sia sviluppato un consistente dibattito proprio sulla necessità della sussistenza o meno di una condizione di convivenza quale connotato minimo per la configurabilità del danno parentale in questione.

Chiarito che un fatto illecito può produrre un danno alla vittima principale ed a quella secondaria o di rimbalzo, quale il prossimo congiunto che subisce per l'appunto, con la perdita della persona cara, un pregiudizio secondo i termini sopra ricordati, la dottrina e la giurisprudenza si sono domandate se i soggetti estranei alla famiglia nucleare possono o meno considerarsi vittime di riflesso di una evento illecito di guisa da poter ottenere il ristoro del danno non patrimoniale c.d. parentale.

Ebbene, la sentenza in commento (Cass. 20.10.2016 n. 21230) interviene su tale dibattito con particolare riferimento alla figura dei nonni non conviventi.

Il caso sottoposto agli Ermellini, riguardava il decesso di una donna a seguito di un sinistro stradale.

I nipoti promuovevano causa civile per ottenere il risarcimento del danno risentito per tale perdita, ma il Tribunale prima e la Corte di appello poi rigettavano la domanda sul rilievo che per il risarcimento da fatto illecito a soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) occorre sempre che sussista una situazione di convivenza.

Orbene, approdata la questione in Cassazione, il Supremo Collegio afferma, dissentendo dal precedente orientamento (ex multis, Cass. 16/03/2012 n° 4253), che la convivenza in sé e per sé non può costituire l'elemento discriminante per accordare o meno la tutela risarcitoria in questione.

In buona sostanza, alla luce delle superiori osservazioni, se può dirsi ormai consolidato l'orientamento secondo cui ai prossimi congiunti della vittima di un fatto illecito spetti un risarcimento iure proprio per i danni subiti (v. Cass. S.U. 01/07/2002 n° 9556; Cass. 28/11/2007 n° 24745 oltre le decisioni già citate), il quale, come già sottolineato, deve comprendere ogni aspetto del pregiudizio in modo tale da non creare, comunque, duplicazioni ma nemmeno vuoti risarcitori (ex multis v. Cass. 22/08/2013 n° 19402), la problematica di rilevante importanza, che viene affrontata nella decisione in commento, è quella di individuare la cerchia di coloro che possano essere ricompresi nella definizione di prossimi congiunti della vittima: in particolare se ed in che misura possa essere riconosciuto il risarcimento del danno parentale con riferimento a quei soggetti ormai di fatto in posizione eccentrica rispetto alla famiglia nucleare, quale ad esempio i nonni.

La pronuncia della Cassazione suscita alcune riflessioni sul ruolo ed importanza dei nonni nella realtà socio-giuridica attuale, laddove appare innegabile la rilevanza della loro presenza non solo come apporto economico alla famiglia costituita dai loro figli, ma anche e soprattutto umano.

Ed, invero, non può seriamente mettersi in discussione il fatto che i nonni costituiscono spesso un punto di riferimento capace di dare supporto alla famiglia nucleare, tale da far anche assumere un ruolo di supplenza educativa per i nipoti. E, ciò, soprattutto in un momento storico, come quello attuale, ove l'intensificarsi dei ritmi di vita, dovuti soprattutto alla contingente situazione economica, sovente impone ad entrambi i genitori un impegno lavorativo che li rende assenti dalla abitazione domestica, giustamente ritenuta luogo del dialogo all'interno dei rapporti genitori-figli.

In tale contesto, deve rammentarsi che non a caso il coinvolgimento dinamico che di fatto i nonni hanno nell'ambito delle relazioni con i membri della famigli nucleare, ha prodotto una sorta di "giuridicizzazione" nel rapporto con questi, soprattutto in quello con i nipoti. Prova ne sia, solo per citare alcuni esempi, l'art. 337 tre C.C., secondo cui "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".Inoltre si cita l'art. 348 CC, in materia di scelta del tutore al minore che prevede la possibilità di nomina di un ascendente qualora la persona capace di assumere detto ufficio non sia stata designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà genitoriale ovvero laddove sussistano gravi motivi per la nomina della stessa.Ed ancora, l'art. 316 bis CC, che prescrive l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari di cui siano privi, affinché essi possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

La decisione della Cassazione, quindi, interviene opportunamente sulla questione ponendo l'accento, ai fini del riconoscimento del danno parentale a favore dei nipoti per la perdita di uno dei nonni, sulla necessità di considerare principalmente se il fatto illecito abbia potuto effettivamente arrecare un pregiudizio, nel caso concreto, alla sfera affettiva familiare a prescindere (N.B.) dalla convivenza.

Come già accennato, in subiecta materia si scontrano due opposti orientamenti.

Quello più restrittivo, sostenuto, ad esempio, da Cass. 16/03/2012 n° 4253 (ma vedasi anche Cass. 23/06/1993 n° 6938; nella giurisprudenza di merito, cfr ex multis, Tribunale di Busto Arsizio 06/04/2012 n° 118; Tribunale di Arezzo 07/01/2014 n° 5; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14320, tutte in Redazione Giuffrè 2012/2014), secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale, è necessaria la convivenza "quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intensità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà e di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno".

L'opposto orientamento, rappresentato ad esempio dalle S.U. nella citata decisione del 2002, nonché da Cass. 19/01/2007 n° 1203 e da Cass. 14/06/2016 n° 12146, arricchitosi, da ultimo con la decisione in commento , ricorda come la convivenza sia un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, poco significativo per connotare veramente una lesione del rapporto parentale, potendo fondarsi non tanto su vincoli affettivi quanto piuttosto essere determinata da motivi di convenienza e di opportunità mentre, viceversa, possono sussistere rapporti che, indipendentemente dalla coabitazione, sono caratterizzati da vincoli affettivi, per l'appunto, particolarmente intensi e di vera vicinanza psicologica (nella giurisprudenza di merito, aderiscono a detto indirizzo, ad esempio, Tribunale di Milano 12/02/2008 n° 1799, Tribunale Campobasso 02/082013 n° 366, Tribunale di Rimini 17/06/2014 n° 4618, tutte in Redazione Giuffrè 2008/2013/2014).

Ecco allora che la convivenza andrebbe considerata come elemento probatorio utile, nel concorso con altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare anche il quantum debeatur.

In buona sostanza, l'indagine cui il Giudice è chiamato a compiere, ai fini dell'accertamento del danno da lesione del rapporto parentale, non potrebbe essere limitata al riscontro della esistenza della convivenza, tra il congiunto- non ricompreso nella c.d. famiglia nucleare - e la vittima, il che "potrebbe essere foriero di automatismi risarcitori sicuramente da bandire", ma necessariamente deve riguardare il concreto atteggiarsi di quel rapporto affettivo che lega i due soggetti, tale da aver determinato nella vittima secondaria un effettivo pregiudizio non patrimoniale.

Un chiarimento, come detto, assolutamente condivisibile.




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