-  Mottola Maria Rita  -  03/01/2014

IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATI – Maria Rita MOTTOLA

Il diritto all'informazione è, normalmente, esaminato sotto due profili e più precisamente si tratta e si discute del diritto "a informare" e del diritto "a non essere oggetto dell'informazione o a essere oggetto di un'informazione corretta e veritiera". In altre parole si tratta sempre del diritto dei giornalisti a poter fare il loro mestiere e del diritto dei cittadini di non sentirsi offesi da quelle notizie e da quegli articoli.

Il dibattito dottrinale e della giurisprudenza si è incentrato negli ultimi tempi sul diritto all'oblio, il diritto di vedere annullate notizie ormai datate sul proprio conto. I casi esaminati riguardano inchieste giudiziarie che si sono concluse dopo anni con l'assoluzione dell'allora indagato, il cui nome era arrivato alla ribalta della cronaca e è rimasto annidato in siti di informazione.

Dunque, il diritto all'informazione è essenzialmente attivo, io informo, e passivo, io sono soggetto di informazione e conseguentemente acquisisco diritti in relazione alla notizia che di me viene data.

Il diritto all'informazione assume un rilievo evidente così come l'interesse del singolo di non essere oggetto di ingiustificate campagne di delazione deve essere tutelato.

In realtà in uno Stato democratico previene e prevale su tutti gli altri il diritto a essere informati. Tutti hanno il diritto di conoscere la verità su fatti e notizie di interesse generale. Tutti hanno il diritto, secondo la buona scuola britannica, di sapere dove finisce la comunicazione dei "fatti" e dove inizia la spiegazione della "opinione" del giornalista. E tale tecnica è determinante per il rispetto del diritto all'informazione.

Ma il diritto a essere informati e cioè a conoscere ciò che accade intorno a ognuno di noi, è primario, anzi previene e preesiste alla stessa organizzazione democratica, essendo la nostra nazione organizzata in repubblica parlamentare che presuppone la delega politica. Se il cittadino non è correttamente informato non è libero di scegliere i rappresentanti che poi metteranno in essere le strategie politiche di gestione della res publica.

In altre parole è necessario che il cittadino abbia un bagaglio di notizie vere e accreditate (che siano cioè supportate da fonti accertabili) per potersi formare un'opinione.

Il legislatore che ha ideato due strumenti - i cittadini possono accedere agli atti della P.A. purché ne abbiano un interesse diretto (l. 241/1990 sul diritto di accesso agli atti), l'altro che rende obbligatoria per le amministrazioni pubbliche la comunicazione (l. n.150 del 7 giugno 2000) -, in realtà in nessun modo garantisce il diritto a essere informati.

Con la l. 150/2000, infatti, per la prima volta lo Stato riconosce alla comunicazione il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, prevede la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione, distinguendo e confermando la sua specifica natura differente da ogni altra attività amministrativa. Quindi la P.A. ha non solo il diritto di comunicare con il cittadino, bensì ha anche un dovere specifico in tal senso. Da questo dovere nascono i siti degli Enti locali e quelli dei ministeri, i giornalini dei comuni e le comunicazioni porta a porta che spesso vengono diramate.

In altre parole la P.A. ha il dovere di dare la corretta informazione per consentire ai cittadini di esercitare i diritti costituzionali, - diritto al voto, diritto all'apprendimento, diritto alla conoscenza –

La P.A. ha poi il dovere di fornire tutte le informazioni utili a evitare danni alla vita e alla salute dei cittadini. E tale attività deve essere più penetrante in occasione di disastri ambientali che possono pregiudicare irrimediabilmente l'ambiente e la qualità della vita.

Ma negli ultimi anni abbiamo assistito a due grandi e imperdonabili omissioni: la mancata informazione del disastro ambientale nella terra dei fuochi, la mancata informazione sulle conseguenze gravissime dell'introduzione del vincolo monetario. L'una ha impedito la salvaguardia della salute e dell'ambiente per un'area vastissima dell'Italia e per un numero immenso di cittadini. L'altra ha impedito una scelta consapevole nell'esercizio del diritto al voto, opzione che certamente avrebbe condotto il nostro paese verso altri scenari politici e istituzionali.

Ci si potrebbe chiedere allora perché i padri costituenti non abbiano previsto tale diritto tra i diritti costituzionali. Perché non ne avevano bisogno è la semplice risposta. Tutti erano consci dell'importanza primaria di tale diritto imprescindibile e che è fondamento della stessa dignità umana. Un cittadino che non abbia la possibilità di informarsi e di informarsi correttamente non è in grado di essere libero veramente, libero nelle scelte, libero nelle azioni. Del resto i padri costituenti uscivano da un lungo periodo di censura. La stampa clandestina poteva finalmente venire alla luce e parlare liberamente. La libertà di pensiero e di espressione e la libertà di stampa apparivano come sufficienti a garantire la comunicazione e l'informazione. A ciò si è affiancato un servizio pubblico che avrebbe dovuto garantire una pluralità di informazione. - Purtroppo così non è più .... Urge la necessità di ricostruire i principi fondamentali su cui la nostra Costituzione è fondata e che, sistematicamente ancora una volta, sono violati e umiliati.




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