-  Santuari Alceste  -  28/06/2012

IL DL SVILUPPO 2012 E LE DERRATE PER I POVERI – Alceste SANTUARI

L"art. 58, del d.l. "Sviluppo" (Misure urgenti per la crescita del Paese), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno u.s., dispone in merito all"attivazione di un apposito fondo per distribuire derrate alimentari alle persone indigenti attraverso le organizzazioni non profit. Il modello individuato dal Governo italiano è quello contenuto nel Programma di aiuti agli indigenti finanziato dall"UE, in base al Regolamento n. 87/2010. Esso contempla la distribuzione gratuita di derrate alimentare provenienti dalle scorte di intervento dell"UE e da risorse finanziarie. A questo scopo, ogni anno, all"Italia è assegnato un paniere di risorse da "scambiare" con prodotti alimentari (al momento per l"Italia sono disponibili 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013).

 

Come avviene la distribuzione ? Attraverso l"azione degli enti caritatevoli accreditati presso l"Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che ad oggi sono i seguenti:

Croce Rossa Italiana

Caritas italiana

Fondazione Banco Alimentare

Associazione Banco Alimentare Roma

Associazione Sempre insieme per la pace

Banco delle opere di carità

Comunità di Sant"Egidio

 

A seguito dell"approvazione del dl Sviluppo, alle provvidenze provenienti dall"UE, si aggiunge il fondo istituito dall"articolato approvato dal Consiglio dei Ministri. Nei dettagli: entro il 30 giugno di ogni anno, con un decreto del Ministro dell"Agricoltura, di concerto con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l"integrazione, sarà adottato il programma annuale di distribuzione delle derrate, con il quale si procederà ad identificare i seguenti elementi:

i prodotti da distribuire

le organizzazioni non profit beneficiarie

le modalità di attuazione del programma

 

In modo particolare, preme evidenziare che la disposizione contenuta nel dl Sviluppo stabilisce che il fondo istituito possa essere alimentato (come altri esempi nel passato) da erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e volte ad incrementare le dotazioni del Fondo. Il dl prevede, al riguardo, un incentivo fiscale, a favore di quanti intendano alimentare il fondo: per essi sono previsti i benefici fiscali stabiliti nell"art. 13, d.lgs. n. 460/07 relativo agli enti non commerciali e alle ONLUS, che stabilisce quanto segue:

  • Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è

diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito

commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a

finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

  • I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  • Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è stata introdotta una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all"esercizio dell"impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla

cui produzione o scambio è diretta l"attività dell"impresa cedente. Si tratta di quei prodotti

alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di

confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l"utilizzo (ad esempio

prodotti prossimi alla scadenza).

 

Come spiegato dal Ministro all"Agricoltura, Mario Catania, il nuovo fondo intende realizzare tre obiettivi:

  1. rappresentare un contenitore che possa recepire le eventuali nuove soluzioni di finanziamento degli aiuti agli indigenti stabilite a livello UE, atteso che – è utile ricordare – un blocco di paesi membri ha manifestato l"intenzione di eliminare, a partire dal 2014, il fondo europeo oggi esistente;
  2. creare un canale di finanziamento per le risorse nazionali;
  3. offrire alle imprese, che potranno avvalersi delle organizzazioni senza scopo di lucro, di un meccanismo/strumento attraverso il quale collocare le derrate alimentari che non avrebbero più "mercato", solo magari per problemi legati al packaging, e che quindi sarebbero destinate ad essere smaltite.

 

Le organizzazioni non lucrative, come più volte, ribadito sono le protagoniste delle nuove disposizioni, in linea coerente con quanto già esse operano nell"ambito della distribuzione delle risorse comunitarie. Ad oggi, le organizzazioni non profit risultano essere accreditate presso l"AGEA, ai sensi della delibera n. 164 del 12 maggio 2006 della medesima Agenzia, che prevede, ai fini del suddetto accreditamento, che le organizzazioni, quale requisito principale, svolgano da almeno 5 anni la distribuzione degli alimenti assegnati dall"Agea. In alternativa, le organizzazioni debbono:

 

  1. presentare un oggetto sociale che preveda la finalità caritativa, svolta senza scopo di lucro;
  2. avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ex dpr n. 361/2000;
  3. essere costituite da almeno 20 strutture capofila di distribuzione;
  4. prevedere che le proprie strutture capofila ricadano in almeno due regioni per ciascuna area.

 

Il dl Sviluppo, in sintesi, tenta di dare una risposta concreta al problema delle eccedenze alimentari: come riportato da Il Sole 24 Ore di lunedì 11 giugno 2012, nella filiera del cibo si perdono ogni anno 5,5 milioni di tonnellate, per un controvalore di circa 13 milioni di euro.




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