Famiglia, relazioni affettive  -  Anna Berghella  -  11/02/2022

Il genitore che non educa paga

Essere genitori oggi è un compito difficile, che richiede una presenza fisica che stride con i tempi lavorativi di molti e che soprattutto delle competenze specifiche decisamente superiori a quelle di chi ci ha educato.
La cosa che mi stupisce è che la maggior parte dei genitori ignora i pericoli della rete, regala smartphone per la prima comunione, lascia i figli anche piccolissimi da soli con il computer, minimizza sulle conseguenze di tali comportamenti.
Magari parlare di risarcimenti di migliaia di euro può servire a svegliare qualcuno dal torpore educativo.
Avete mai sentito parlare del sexting? E’ l’unione di due parole sex e texting ovvero l'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare. E’ un’attività lecita tra maggiorenni ma che comunque è sempre di una pericolosità devastante, sia per quanto attiene i risvolti psicologici di chi potrebbe vedere la propria foto osé diffondersi a macchia d’olio nella rete, con conseguenze sulla vita sociale, la reputazione, all’onore, alla riservatezza, sia dal punto di vista legale per il risarcimento del danno a cui è tenuto l'autore dell'invio della foto a terzi  o chi la diffonde su internet.  
Il sexting è definito primario se è il protagonista dell'immagine a diffondere la foto a terzi mentre è secondario se la diffusione a terzi è opera di una persona diversa da quella ripresa nell'immagine. Ed è questo secondo caso che ci interessa.
I ragazzi ne fanno un uso diffusissimo. E quando parlo di ragazzi mi riferisco a minori consenzienti, ma non consapevoli, anche di dieci, undici anni.
Una decisione interessante risalente al 2018 si è occupata del solito giro di foto senza veli inviate prima da una ragazza ad un amico e poi da questo girato ad altri, e poi questi ad altri ancora fino a finire, sempre per mano di un minore, su internet.
Orbene, accertato il fatto con certezza, perché la polizia postale non ha alcuna difficoltà a risalire agli autori di questi click, - ma questo fatto sfugge ancora ai più, inspiegabilmente - il giudice ha condannato i genitori dei ragazzi minorenni responsabili ex art. 2048 c.c. perché “è in capo al genitore l’onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria”… e poi ancora “i fatti esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico di una congiura capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che invece avrebbero già dovuto godere in relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei, ricevuta la foto, non l’hanno divulgata”.
Attenzione. Il giudice di primo grado ha ritenuto colpevoli non solo i genitori dei ragazzi che hanno divulgato la foto ma anche i genitori della disinibita ragazza che si è fatta diverse foto nuda e le ha girate: “non avrebbero vigilato sulla condotta imprudente della propria figlia, da cui sarebbero partite le foto osé” definendoli “genitori deficitari dei propri obblighi educativi verso la figlia minorenne”.
Non è un gioco girare per divertimento foto a contenuto sessuale, come non è stato un gioco il procedimento che ne è derivato. Il giudice ha spiegato chiaramente che “la trasmissione di quella immagine (a contenuto erotico) mediante dispositivo telefonico e applicazione Whatsapp costituisce una condotta non consentita dall’ordinamento… perché lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, alla inviolabilità della corrispondenza”.
La pubblicazione su facebook poi per il giudice: “costituisce attività sconsiderata, eccezionale e atipica rispetto alla diffusione per messaggi per la esponenziale diffusione che ha”.
La Corte di appello che si è occupata poi  del caso ribadisce la responsabilità dei genitori sottolineando che “la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art 2048 c.c. pone a carico dei genitori i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere della carenza educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.”
I genitori, per non essere condannati a risarcire il fatto dei figli e superare la presunzione di colpa, devono dimostrare di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere a all’indole del minore (Cass Civ 26200/2011). Prova non facile che infatti nel caso in esame non è stata raggiunta. 
Genitore avvisato…




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