-  Mazzotta Valeria  -  05/04/2016

IL GIUDICE SCEGLIE LA SCUOLA PUBBLICA - Trib. Milano 3521/2016 - Valeria MAZZOTTA

 

 

Nei procedimenti di separazione e divorzo, se manca l'accordo tra i genitori in ordine alla scelta della scuola per i figli, spetta al Giudice decidere: l'opzione cadrà allora sulla scuola pubblica, salvo non sussistano ragioni oggettive che rendano preferibile l'opzione per l'istituto privato.

 

Il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con sentenza 2-18 marzo 2016, rel. Dott. Buffone, torna ad occuparsi della scelta "giudiziaria"tra scuola pubblica o privata nel caso in cui i genitori, parti del procedimento di separazione, non siano in grado di concordare l"istituto scolastico per i figli.Ribadendo dunque un orientamento già espresso in passato (v. Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti) il Tribunale Meneghino afferma che, nell"ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all"iscrizione dei minori a Scuola, «preferenza e prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta "neutra" che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata)." Osserva il Tribunale, in modo condivisibile, che la separazione comporta un inevitabile impoverimento economico dei membri della famiglia: l"economia famigliare si sdoppia in due microeconomie, i costi sono duplicati ma le risorse a disposizioni restano identiche, con conseguente ridimensionamento della capacità di risparmio individuale. Quindi, pur se sia vero che i figli hanno diritto, con la disgregazione del nucleo famigliare, a mantenere comunque un tenore di vita analogo a quello precedente, è verosimile che ciò non sia concretamente possibile: anche se in passato i genitori potevano, unendo le rispettive capacità reddituali, permettersi l"iscrizione dei figli alla scuola privata, dopo la separazione può accadere che ciò non sia più praticabile. In sostanza, (cit.) pretendere che i figli continuino a godere del medesimo benessere che prima poteva essere garantito costituisce l"espressione di un «diritto immaginario» (Trib. Milano, 2 ottobre 2013; v. ad es., in tema di "diritto al tempo libero", Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4 dicembre 2012 n. 21725) che non trova tutela nell"ordinamento giuridico non esistendo un «diritto ad essere felici» (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). Se manca l"accordo in ordine all"istituto scolastico da preferire, la scelta spetta al Giudice, il quale, salvo casi specifici in cui sussista l"oggettiva esigenza per i minori di frequentare una scuola privata (ad esempio, a fronte di difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l"estrazione nazionale dei genitori ecc..) opterà per la scuola pubblica, che è sempre da preferire anche per scongiurare il rischio di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale. Ad ogni modo, sottolinea il Tribunale, non si può dire che la scuola privata risponda al preminente interesse del minore poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche.

Altro principio di diritto che vale la pena di evidenziare, è dettato in materia di ascolto del minore, laddove si sottolinea che l"art. 315-bis c.c., imponendo l"ascolto del minore, ha come primi destinatari gli stessi genitori: sono madre e padre a essere i primi interlocutori dei figli e i titolari del diritto e del dovere di manifestare la loro volontà ed opinione; ne consegue che, in caso di accordi, non vi è spazio per una ingerenza del giudice rispetto alla scelta già fatta dai coniugi, salvo non emergano clausole in contrasto con il preminente interesse del fanciullo.

 




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