-  Cardani Valentina  -  17/10/2014

IL LAVORATORE DISOBBEDIENTE PUO OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - Cass. Lav., 21092/14 – V. CARDANI

La Suprema Corte torna a pronunciarsi con la sentenza in commento in materia di infortunio sul lavoro e cd. "rischio elettivo".

Come già osservato anche su questo sito, la responsabilità del datore di lavoro soggiace ad un nesso di consequenzialità più ampio del mero nesso causale: di fatti, nella norma (art. 2 T.U. 1124/65) il legislatore parla di "occasione lavorativa" dell"evento pregiudizievole.

Riepilogando, affinchè sussista la responsabilità del datore di lavoro occorre:

-         che il datore di lavoro abbia violato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

-         che vi sia occasionalità tra il danno subito dal lavoratore e l"attività lavorativa.

Si deve dunque partire dal presupposto che il datore di lavoro è responsabile sempre, salvo che dimostri di aver osservato tutte le cautele possibili e comunque prescritte dalla legge e che l"evento sia riconducibile ad un comportamento estraneo alla prestazione lavorativa assunto dal lavoratore.

Nel caso in esame, l"INAIL promuoveva azione di regresso nei confronti della Società datrice di lavoro il cui dipendente era rimasto vittima di un infortunio, allorquando questi, intento alla riparazione del tetto di un capannone, cadeva riportando lesioni.

La diatriba aveva origine poiché il lavoratore predetto, secondo sua stessa ammissione, si era allontanato dal luogo ove erano già state approntate le misure di sicurezza, disattendendo così le disposizioni datoriali.

L"Ente previdenziale, risarcito l"infortunio al dipendente, esercitava il proprio diritto a rivalersi nei confronti del datore di lavoro.

Ebbene, respinta tale domanda in primo e secondo grado, l"INAIL proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, rilevato che la Corte di merito già aveva correttamente affrontato l"esame delle misure di sicurezza poste in essere dalla datrice di lavoro, si soffermava sulla nozione di rischio elettivo.

La pronuncia in commento ha così definito il rischio elettivo: "a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; e) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa".

Le pronunce di primo e secondo grado avevano del tutto omesso di prendere in considerazione le ragioni per cui il lavoratore si trovava in luogo ove non erano ancora state apposte le misure di sicurezza: gli Ermellini hanno pertanto ritenuto opportuno un ulteriore esame della vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.




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