-  Anceschi Alessio  -  13/11/2015

IL MANDATO CONTENUTO NELLA PROCURA AD LITEM NON E' UN MANDATO Trib. Modena 23.10.2015 - Alessio ANCESCHI

Il mandato, si sà, è un contratto in virtù del quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Il rapporto di mandato, che è un vero e proprio contratto tra le parti si distingue concettualmente dalla procura ovvero dall'atto che permette di estrinsecare ai terzi i poteri del mandatario. 

Normalmente la procura contiene già in sè il mandato o comunque lo presuppone, in quanto l'estrinsecazione dei poteri di rappresentanza presuppone l'assunzione in capo al mandatario / procuratore degli stessi in virtù di un obbligo legale oppure un rapporto contrattuale, ovverosia il mandato. Espressioni come "io sottoscritto Tizio conferisco mandato ... oppure delego Caio a ..." prosegue normalmente con l'espressione ... "conferendo al medesimo procura speciale al fine di ...", posto che in taluni casi la legge richiede il conferimento di una procura speciale al compimento di specifici atti giuridici e non una mera "procura generale". Altrettanto risaputo ed evidente che, soprattutto nel linguaggio comune, una "delega" integri un "mandato" poiché presuppone l'attribuzione di poteri di rappresentanza.

Anche la giurisprudenza è peraltro (pacificamente) di analogo avviso considerando che "ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Nè rileva, nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi" (Cass. civ. sez. VI, 6.2.2015 n. 2321, Cass. civ. sez. VI, 6.2.2015 n. 2321).

La giurisprudenza che pare esprimersi in modo diverso, in realtà si riferisce ad ipotesi del tutto distinte nelle quali il rapporto di mandato sussista "anche" in rapporto a soggetti diversi dalla parte rappresentata giudizialmente, la quale è sempre (ed in ogni caso deve presumersi) cliente dell'avvocato, oppure risale a periodi antecedenti alla riforma della legge 27/1997 che ha unificato le qualifiche di "avvocati" e "procuratori" (Cass. civ. 4705/2011; Cass. civ. 4489/2010; Cass. civ. 6494/1987 ...).

La procura ad litem, ovvero quella rilasciata ad un avvocato per la rappresentanza in giudizio presuppone inoltre delle tutele specifiche in virtù dell'importanza giuridica che tale atto comporta.

Secondo l'orientamento prevalente, nel momento in cui autentica la firma del cliente, apposta alla procura ad litem, l'avvocato riveste la qualità di Pubblico ufficiale in quanto svolge un'attività certificativa ai sensi dell'art. 357 c.p. Secondo un altro orientamento, in tale frangente egli riveste invece, più semplicemente, la qualità di "incaricato di pubblico servizio" (Cass. pen. sez. V, 14 giugno 2005 n. 22496). Il primo orientamento sarebbe peraltro sostenuto dall'importanza pubblicistica che riveste la "procura ad litem" e dal fatto che, in un lontano passato, la procura ad litem, doveva necessariamente essere rilasciata innanzi ad un notaio. Storicamente si è quindi esteso all'avvocato un potere pubblicistico che in passato apparteneva esclusivamente ai notai ovvero a soggetti che inequivocabilmente rivestivano la qualità di Pubblici ufficiali. Lo stesso dicasi in ordine all'estensione all'avvocato del diritto di effettuare la notifica in proprio posto che anche tale adempimento costituisce l'estensione di un'attività innegabilmente attribuita ad un pubblico ufficiale ovvero l'Ufficiale giudiziario. 

Ne consegue che la procura ad litem deve essere inquadrato nell'ambito degli atti pubblici, la cui valenza probatoria è dominata dall'art. 2700 c.c. in virtù del quale l'atto fà piena prova fino a querela di falso. Diverso è invece il caso della semplice procura rilasciata all'avvocato per il compimento di una qualunque attività stragiudiziale. Non a caso, l'avvocato che falsifichi la sottoscrizione di una procura ad litem và senz'altro incontro a precise responsabilità di carattere penale. 

il Tribunale di Modena, risulta invece di diverso avviso ritenendo che la procura ad litem non provi inequivocabilmente il conferimento del mandato professionale e che il conferimento della procura ad litem possa essere disconosciuto attraverso una semplice mera eccezione.

Conseguentemente, se da un lato la sottoscrizione della procura ad litem vale quale atto pubblico ai fini dell'espletamento del mandato professionale e del rigore richiesto ai fini della responsabilità penale e disciplinare dell'avvocato, da un altro lato esso non sia sufficiente a provare il mandato fino a querela di falso quando si tratti di riconoscere il diritto al compenso dell'avvocato.

In pratica è come dire che l'esercizio del potere di compiere certi atti non prova il conferimento degli stessi. Un poliziotto che svolga il suo servizio in divisa dovrebbe quindi provare il conferimento dei suoi poteri da parte dello Stato. Chissà se anche un Giudice che giudica "nel nome del popolo italiano" sia tenuto a provare di essere veramente un Giudice. Chissa che qualcuno un giorno non lo metta in discussione !!

Ehh già ... che cavilli ... alla fine si sà che "è sempre colpa degli avvocati".




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film