-  Bacchin Giorgia  -  22/02/2017

Il medico risponde se non prescrive l'amniocentesi e il bimbo nasce affetto da sindrome di down – Cass. 243/17 – Giorgia Bacchin

 

 

Il ginecologo che non prescrive l'amniocentesi risponde per la "perdita di chance" cagionata alla madre, ovvero per non averle consentito di conoscere lo stato del feto e decidere in anticipo se interrompere o meno la gravidanza.

 

Nel caso di specie la donna aveva formulato domanda di risarcimento nei confronti del ginecologo che l'aveva seguita durante la gravidanza e che, nonostante le sue richieste, non aveva prescritto l'amniocentesi rassicurandola sullo stato del nascituro.

Il Tribunale di Catania e poi la Corte d'Appello respingevano la domanda e la donna, pertanto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte che, investita della questione, ha cassato la sentenza e disposto la formulazione di una nuova decisione sulla base di nuovi principi di diritto, tra cui quello secondo il quale il medico ginecologo di fiducia non adempie correttamente la propria prestazione se, richiesti i controlli sulla situazione del feto da parte della gestante, non prescriva l'amniocentesi e, all'esito della gravidanza, il bimbo nasca con una sindrome che quell'accertamento avrebbe potuto svelare.

Stabilisce, inoltre, la Corte, che il rifiuto a sottoporsi a tale esame manifestato dopo due mesi presso una struttura ospedaliera, "non può dal giudice di merito essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravvenuta all'inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la "sorpresa" della condizione patologica del figlio all'esito della gravidanza, occorrendo all'uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita"; tale rifiuto, inoltre, "non elide l'efficacia causale dell'inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev'essere considerata una parte di quel danno ascrivibile all'inadempimento del medico".

In buona sostanza, secondo gli Ermellini, il rifiuto della gestante di sottoporsi all'esame medico successivamente proposto dalla struttura ospedaliera può essere dipeso dalle pregresse rassicurazioni del medico e, per tale motivo, l'inadempimento di quest'ultimo non può essere ritenuto privo di efficienza causale.




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