-  Colussi Ilaria Anna  -  21/03/2014

IL MINORE E IL SUO DIRITTO ALL'ASCOLTO - CASS.CIV. 5097/2014 - Ilaria Anna COLUSSI

Con la sentenza in oggetto la Cassazione si è espressa claris verbis sull'importanza dell'ascolto del minore nel corso di un procedimento.

In una vicenda relativa all'estromissione dei nonni e degli zii materni dal legame afffettivo e relazionale col minore, a seguito del decesso della madre del minore, la Cassazione ha affermato che il ricorso del padre del minore avverso il curatore speciale e i parenti sul ramo materno del minore si ada dichiararsi inammissibile.

Il padre del minore ha impugnato i decreti del Tribunale dei Minorenni che hanno ritenuto indispensabile l'audizione del minore, al fine di ottenere le valutazioni medicospecialistiche in ordine alla condizione di disagio e alle patologie diagnosticate al minore e l'accertamento peritale sulle sue condizioni psicofisiche all'esito dell'ascolto, e che hanno disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la capacità genitoriale del padre, le condizioni psicofisiche del minore, la qualità del rapporto esistente fra padre e figlio e le eventuali disfunzioni esistenti, anche con riguardo ai contatti allo stato negati con la famiglia materna. Il ricorrente ha contestato la esperibilità dell'ascolto del minore, affermando che i decreti de quo abbiano disposto della persona fisica di un terzo (il minore), sottoponendola, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, all'audizione e a un accertamento peritale, nonostante non sia parte del processo, non partecipi al contraddittorio fra le parti e sia assistito da un curatore che non garantisce la funzione della difesa tecnica.

Al di là degli aspetti procedurali di inammissbilità del ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, comma 7 della Costituzione avverso provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'articolo 333 c.c., la Corte sottolinea l'infondatezza del ricorso per la denuncia di una inesistente lesione di diritti fondamentali per opera delle statuizioni adottate dal Tribunale per i minorenni. Questa è l'occasione per il collegio giudicante di delineare i caratteri dell'ascolto del minore e il suo ruolo essenziale nella tutela dei rapporti affettivi ed educativi del minore, specie di colui che abbia vissuto la prematura scomparsa della madre e sia sottratto ai rapporti con i parenti materni.

La Corte sottolinea l'assurdità di concepire l'ascolto del minore come "un'imposizione al minore di un'attività processuale da assumere coercitivamente e autoritativamente o addirittura come una violazione del suo habeas corpus". La garanzia di una capacità professionale e imparziale all'ascolto è per altro verso assicurata dalla integrazione della funzione giurisdizionale con le competenze degli operatori sociali e psicologici e, per altro verso, dalla presenza di un curatore speciale.

La Corte richiama il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo superiore interesse. La Cassazione individua tale diritto sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.V. n. 22238 del 21 ottobre 2009, Cass. civ. sezione I n. 11687 del 15 maggio 2013 e n. 18538 del 2 agosto 2013), sia nelle recenti modifiche legislative, occorse con l'introduzione dell'articolo 315 bis c.c., da parte della Legge 10 dicembre 2012, n. 219. L'ascolto del minore non è una restrizione della libertà personale costituendo al contrario una espansione del diritto del minore alla partecipazione al procedimento che lo riguarda. Esso non costituisc una testimonianza, bensì un momento di riconoscimento della libertà del minore di esprimere liberamente la propria opinione nel corso di una vicenda giudiziaria che lo riguardi.

L'ascolto va effettuato con tutte le modalità e garanzie previste dalla legge e anche tramite una consulenza tecnica, se del caso, sempre tenendo presente il fine principale dell'ascolto e del processo minorile che consiste nell'individuazione della soluzione del conflitto più consona all'interesse del minore.




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