-  Storani Paolo  -  04/01/2013

IL MINORE PROTAGONISTA NELLA SCELTA SCOLASTICA - Trib. Messina 17.7.12 - Paolo M. STORANI

In tema di separazione dei coniugi il Tribunale di Messina, presieduto dalla Dott.ssa Marina MOLETI, ha emesso una significativa pronuncia sotto la forma del decreto con cui modifica parzialmente le condizioni di separazione vigenti fra i coniugi e tributa al padre, in via esclusiva, la potestà di scegliere la scuola ove iscrivere il figlio minore.

Va sottolineato che la madre, pur nel dissenso del padre, aveva già iscritto alla prima media il figlio nello stesso istituto religioso ove questi aveva frequentato la scuola primaria.

Il ragazzino aveva, invece, espresso il desiderio di frequentare la scuola pubblica. 

Invitiamo alla lettura del provvedimento, opera della penna della Dott.ssa Rita RUSSO, che attribuisce al minore la titolarità sostanziale di diritti ed interessi propri (e non del gruppo familiare cui appartiene), "interessi che possono anche essere contrapposti o diversi da quelli di uno o entrambi i genitori".

Il Tribunale peloritano menziona Cass., Sez. U., 21 ottobre 2009, n. 22238, Pres. PAPA, Est. FORTE, e Cass., Sez. I, 17 maggio 2012, n. 7773, Pres. CARNEVALE, Est. CAMPANILE.

Quest'ultima decisione si chiude con una emblematica frase a proposito dell'essenzialità dell'ascolto del minore in funzione dell'interesse effettivo e reale del medesimo: "i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale ...".

Di certo, seguiranno altri commenti ben più analitici di queste noterelle, ma per il momento è importante segnalare ai visitatori di P&D la pronuncia messinese che segue qui in calce.

 

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Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, composto dai Magistrati:

dott. Marina Moleti                                                 Presidente

dott. Corrado Bonanzinga                                     Giudice

dott. Rita Russo                                                    Giudice   estensore    

ha pronunciato il   seguente

DECRETO  

nella causa civile iscritta al n. ***   Reg. Gen. vertente

TRA  

C. A.   rappresentato e difeso dall"avv. Antonino Costa

        CONTRO                     

M.V. rappresentata e difesa dall"avv. Rosario Pace

CON L"INTERVENTO DEL P.M.

            C. A.,   separato dalla moglie   M.V. con sentenza del 23 maggio 2011 di questo Tribunale,   ricorre al Collegio evidenziando che in vigenza di regime di affidamento condiviso per il figlio minore D. (2001) vi è disaccordo con la moglie     quanto alla iscrizione scolastica per l"anno 2012-2013: egli infatti ritiene più confacente all"interesse del minore che il figlio, dopo avere frequentato la scuola primaria in un istituto privato di ispirazione religiosa (Ignatianum), venga iscritto, per la scuola media, ad una scuola pubblica, anche al fine di confrontarsi con un ambiente meno ovattato, di non inferiore validità didattica, e fare altre esperienze di vita. Stante il disaccordo con la moglie si rivolge al Collegio ex art. 155 e 709 ter c.p.c.

La convenuta costituendosi eccepisce che la scelta del marito è dettata solo dal desiderio di risparmiare sul costo della retta e che la scuola Ignatianum è la scelta didattica migliore per il figlio e rappresenta un momento di continuità con il passato. Dichiara di avere già provveduto alla iscrizione alla prima media presso l"Istituto Ignatianum versando la relativa quota. E"stato quindi ascoltato il minore che ha espresso il desiderio di iscriversi alla scuola pubblica.

Si deve quindi premettere che in regime di affidamento condiviso, qual" è quello che riguarda il figlio minore della coppia, le decisioni di maggiore interesse, come peraltro esplicitamente indicato nella sentenza di separazione, devono essere prese di comune accordo. Di conseguenza la M.non poteva provvedere, nel dissenso del coniuge, alla iscrizione del figlio alla prima media presso l"Istituto Ignatianum: ed infatti le decisioni sul percorso scolastico sono decisioni di maggiore interesse per il minore e, se in certa misura può considerarsi di routine che nell"ambito dello stesso ciclo scolastico si mantenga la continuità didattica, salvo la esplicita espressione di un motivato dissenso, al momento in cui il minore passa da una fase all"altra della istruzione le scelte devono essere ponderate da entrambi i genitori. Ogni ciclo scolastico rappresenta infatti un passaggio di maturazione della persona, e deve essere inserito nel contesto di un progetto educativo comune che tenga conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (art. 147 ).

La iscrizione unilateralmente effettuata dalla M. deve quindi considerarsi un atto arbitrario, non consentito nell"attuale regime di regolamentazione della potestà.

Nel perdurare del contrasto tra i genitori il giudice della separazione, e quindi in questo caso il Collegio che può modificare i contenuti del provvedimento reso in sentenza, deve decidere a quale dei due genitori affidare per questo specifico atto la potestà decisionale, valutando quale dei due prospetta la soluzione più confacente all"interesse del minore.

Il perseguimento del preminente interesse del minore è regola prima di ogni provvedimento che lo riguarda, e quindi sono irrilevanti, in questa valutazione, considerazioni quali il risparmio di spesa, posto che comunque entrambe le scelte sono sostenibili economicamente dalla famiglia,   nonché il desiderio di contatto con ambienti e ceti sociali selezionati;   peraltro se è vero che non si corre il rischio, frequentando un scuola privata, di incontrare persone poco abbienti, che la ricchezza garantisca anche l"acquisizione automatica di valori quali la correttezza, l"onestà e la buona educazione, è un teorema che, per quanto conosciuto e suggestivo, è rimasto finora indimostrato.

Neppure può farsi una scelta valutando il livello didattico della scuola, posto che la scuola pubblica si deve ritenere per definizione idonea al perseguimento della formazione culturale ed altrettanto deve   ritenersi la scuola paritaria, che diversamente non potrebbe ottenere tale qualifica. Nemmeno sembra decisiva nel caso di specie la questione della formazione religiosa, (l"Ignatianum è scuola inserita nella rete educativa della compagnia di Gesù) posto che i genitori non l"hanno specificamente approfondita nei loro atti e nel corso della loro audizione. Ne parla invece il minore, il quale si dichiara contento di avere ricevuto la prima comunione, consapevole della importanza dell"evento e però al tempo stesso dichiara di non frequentare una chiesa in particolare, perché "tutte le chiese sono uguali": segno quindi che la famiglia non lo incoraggia ad attività parrocchiali, né alla frequentazione costante e continuativa di una chiesa. Può quindi dirsi che il minore ha già acquisito, per gli standard familiari, un livello di formazione religiosa sufficiente, non inferiore a quello che la scuola pubblica può continuare a garantire. Quanto all"argomento della continuità ambientale (e non didattica, perché D. alla scuola media non ritroverà certamente gli stessi insegnanti né gli stessi programmi) ed a trovarsi in un ambiente più riservato e protetto rispetto alla scuola pubblica, il parametro di valutazione della bontà di questi argomenti è lo stesso minore. Ciò non soltanto perché bisogna tenere conto, come recita l"art. 147 delle aspirazioni ed inclinazioni del minore, ma perché lo stesso argomento può essere valido per un minore e meno per un altro: ad esempio l"argomento del bisogno di protezione e del timore che affrontare la scuola pubblica possa destabilizzare il bambino, può andar bene per un minore fragile,   poco maturo o poco consapevole, ma non certamente per un minore equilibrato, che in relazione all"età ha una rilevante capacità di discernimento.

E" questo il caso di D., che   si è dimostrato nel corso della sua audizione, condotta dal giudice, un ragazzo intelligente, determinato e capace di giudizio critico. E" evidente che egli ha discusso con entrambi i genitori della questione perché conosce gli argomenti sostenuti dall"uno e dall"altro, ma la sua scelta, decisamente a favore della scuola pubblica, non è supina, bensì motivata con argomentazioni sue personali: è consapevole delle difficoltà del cambiamento ma vuole "provare"" per stare con "quanti più compagni possibile e all"Ignatianum siamo pochi" (non bisogna dimenticare che è figlio unico   e che come già rilevava la psicologa che ha steso la ctu nel giudizio di separazione è esposto a "sentimenti di solitudine")   e per "capire se ci sono ragazzi meno fortunati di me". E" consapevole delle remore della madre e le comprende,   ma chiede anche fiducia. Parlando della madre, dice che ella "teme che io non possa studiare abbastanza, ma io ci arrivo con il mio ragionamento che è meglio studiare e non giocare". Infine, non si aspetta che la sua volontà sia di peso decisivo ("non so se andrò a scuola pubblica oppure no") e comunque in tal senso è stato informato dal giudice, ma è contento di aver potuto esprimere la sua opinione, e conclude l"audizione dicendo che "per me è stato un sacrificio venire qui ma ora sono contento di avere detto la mia opinione"

Non si tratta invero di istanze irragionevoli, né appaiono indotte da influenze esterne, posto che il minore è stato in grado di motivare le sue scelte, e di confrontare gli opposti argomenti dei genitori, segno questo che possiede una autonoma capacità di giudizio, ed un grado di maturità rilevante, del resto coerente con il buon profitto scolastico dimostrato e con quanto già osservato in sede di giudizio di separazione.

Ed invero, durante la audizione, D., parte sostanziale del giudizio (Cass. Sez. un. 22238/2009) ha reclamato diritti che l"ordinamento gli riconosce. In primo luogo il diritto ad essere informato,   e in ogni caso il diritto ad esporre le sue opinioni, diritti riconosciuti dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con legge del 20 marzo 2003 n. 77 la quale muove appunto dal presupposto che raggiunta una certa età, suscettibile di variazione secondo le norme di diritto interno, il fanciullo maturi un discernimento sufficiente a vantare diritti nelle procedure che lo riguardano e cioè ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato ed esprimere la propria opinione, essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione. Ciò in quanto l"ascolto rappresenta il momento di esercizio di un diritto che presuppone il formarsi di una opinione libera e consapevole. Infatti, anche se l"ascolto è avvenuto ai sensi dell"art. 155 sexies deve tenersi conto che detta norma persegue finalità attuative della   Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n.176, la quale prevede all"art. 12 che   il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, nonché della già citata Convenzione di Strasburgo la quale prevede, all"art. 6, che nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; e che, se il minore ha una capacità di discernimento sufficiente deve assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, consultare il minore personalmente, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, e permettere al minore di esprimere la propria opinione; nonché tenere in debito conto l'opinione da lui espressa. Nello stesso senso si esprimono le Linee Guida approvate dal Consiglio di Europa in data 17 novembre 2010, le quali espressamente prevedono che il minore ha il diritto di essere ascoltato e che alle sue opinioni sia dato il giusto peso in relazione alla sua maturità e che debba essere informato anche della decisione in modo chiaro e comprensibile, specie se la sua opinione non è stata tenuta in considerazione.     Facendo applicazione di queste norme, il minore è   stato sentito come soggetto titolare di diritti ed interessi propri e non del gruppo familiare cui appartiene, interessi che possono anche essere contrapposti o diversi da quelli di uno o entrambi i genitori, e che il minore ha diritto a rappresentare esprimendosi liberamente ed ha diritto altresì a che essi vengano tenuti nella debita considerazione se pure la decisione del giudice può essere diversa, ma non immotivatamente disattese. (Cass. sez un 22238/2009; Cass. 7773/22012; T. Termini Imerese 273/2011) Si osserva poi quanto al dovere di informazione sui contenuti della decisione che poiché allo stato la nostra legislazione non prevede siffatto passaggio processuale (o meglio post- processuale) in favore del minore, che non ha una sua difesa personale nel giudizio, e poiché il padre e la madre i sono i soggetti titolari della responsabilità genitoriale, è loro compito spiegare al minore in linguaggio chiaro e comprensibile ed evitando di coinvolgerlo nel conflitto, i termini ed il significato della odierna decisione. A tale scopo può farsi applicazione dell"art. 155 che prevede la facoltà del giudice di adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole" (d. provvedimenti atipici nell"interesse del minore) ed imporre una prescrizione in tal senso (T. Termini Imerese 9.6. 2011 n. 273 in Famiglia Pers. e Suc 2011,12)

Venendo quindi ai contenuti concreti della decisione nella fattispecie non vi è ragione di discostarsi dalle aspirazioni e dai desideri espressi dal minore, che è apparso pienamente in grado di discernimento, per il grado di maturità in concreto dimostrato e per la congrua motivazione che egli ha dato delle sue scelte, considerando che entrambe le scelte scolastiche presentano una obiettiva idoneità alla formazione culturale.

Ritiene il Collegio che la scelta prospettata dal padre e le sue ragioni siano quindi maggiormente idonee a realizzare l"interesse del minore e che di conseguenza a quest"ultimo va attribuito la potestà decisionale esclusiva in merito.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M. 

A parziale modifica della condizioni di separazione vigenti tra i coniugi attribuisce al padre C. A., in via esclusiva,   la potestà di scelta della scuola alla quale iscrivere il figlio minore D. per l"anno scolastico 2012-2013, nonché di annullare eventuali iscrizioni effettuate in precedenza da M.V. . I genitori devono informare il minore con linguaggio chiaro e comprensibile dei contenuti della presente decisione, evitando di coinvolgerlo nella conflittualità

Condanna M.V. alle spese del procedimento che liquida in euro 400,00 per competenze euro 600,00 per onorari oltre IVA e CPA

Decreto immediatamente esecutivo ex art. 741 p.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2012   in Messina

IL GIUDICE ESTENSORE                            IL PRESIDENTE

dott. Rita Russo                                               dott. Marina Moleti




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