Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  25/10/2021

Il reato di mutilazione genitale femminile in Cassazione - Cass. Civ. 2.7.2021 n. 37422, dep. 14.10.2021 - Giuseppe Piccardo

Il reato di mutilazioni genitali femminili approda in Cassazione. Con la sentenza numero 37422, depositata il 14 ottobre 2021, la sezione V della Suprema Corte si è pronunciata sul reato in oggetto,  condannando la ricorrente per il reato previsto e punito dall’articolo 583 – bis c.p  (Pratiche di mutilazioni genitali femminili), introdotto dalla legge 9.1.2006 n. 7.

L’articolo 583 – bis c.p, prevede due fattispecie di reato: al  primo comma  quella, appunto, di mutilazione genitale femminile, che consiste nella mutilazione degli organi genitali femminili; al secondo comma quella di lesione degli organi genitali, dalla quale possa derivare una malattia per la persona che subisce le lesioni.

Il successivo terzo comma prevede  due circostanze aggravanti, e precisamente che il fatto sia commesso all’estero da un cittadino italiano o da un cittadino straniero residente in Italia, oppure in danno di un cittadino, italiano o straniero che sia,ma comunque  residente in Italia.

Il successivo articolo 583 -ter c.p. prevede, invece, che qualora i reati di cui all’articolo 583 – bis c.p. siano commessi da un esercente la professione sanitaria, si applichi una pena accessoria dell’interdizione della professione da tre a dieci anni.

La vicenda trae origine dal ricorso di una cittadina egiziana avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che la aveva condannata per la commissione, in Egitto, del reato di mutilazione genitale femminile, oltre al risarcimento del danno,  nei confronti delle figlie, minori all’epoca dei fatti.

La difesa proposta dalla ricorrente  in entrambi i gradi di giudizio di merito, si fondava sulla presunta ignoranza della ricorrente medesima della legge penale italiana, in forza della breve permanenza nel nostro Paese, della scarsa integrazione della donna in Italia, anche a livello culturale e, infine, della circostanza che la mutilazione genitale femminile, in Egitto, è antica  e diffusa pratica, tanto che la ricorrente stessa, a suo tempo, l’aveva subita ed accettata.

La Suprema Corte, nel ritenere  il  ricorso infondato, con una motivazione sintetica, ma precisa e puntuale, evidenzia l’irrilevanza delle motivazioni “culturali” e di costume addotte dalla ricorrente, ribadendo il proprio orientamento secondo il quale Eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine sia portatore di diverse concezioni dei rapporti di famiglia, non assumono rilievo,in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost  Sez 3, Sentenza n. 7590 del 20/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020) Rv. 278600. Principio ripreso anche in relazione a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza - come per certi versi sembra prospettare nel caso di specie la versione difensiva - qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere; in tal senso si sottolinea l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art.  3 Cost. - il principio della centralità della persona umana, in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a tradizioni diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica”.

A sostengo del fatto che la ricorrente avrebbe potuto avere contezza del disvalore della pratica di mutilazione genitale femminile, la Suprema Corte evidenzia che anche in Egitto tale pratica risulta vietata per legge dall’anno 2008  e che la categoria del fatto notorio suggerisce che, di regola, le leggi intervengono a formalizzare e/o sanzionare abitudini, costumi e regole secondo il prevalente orientamento in precedenza formatosi all'interno del corpo sociale

Ancora una volta, dunque, si pone la questione del rapporto tra  usi e tradizioni ataviche e, spesso, degradanti dell’essere umano, come quella della mutilazione genitale femminile e l’ordinamento giuridico del nostro Paese e, più in generale, con il modello culturale occidentale. Questione, che nel caso di specie, tuttavia, è attenuata, in considerazione del fatto che anche il Paese di origine della ricorrente, già nel 2008, avesse vietato pratiche di questo genere.

In ogni caso, va ricordato che la mutilazione genitale è una condotta talmente grave ed umiliante che la Convenzione di Ginerva sui rifugiati del 29 luglio 1951, consente di attribuire tale status a chi fugga dal proprio paese d’origine per sfuggire a tali pratiche e che nel 2009, le Nazioni Unite, hanno precisato che la mutilazione genitale femminile debba essere considerata come una forma di violenza di genere, rivolta contro le donne, paragonabile e qualificabile come vera e propria persecuzione.        

Il suddetto documento anticipa di venti anni la Risoluzione del Parlamento UE numero 2035 del 20 settembre 2021 (volta a prevedere forme di armonizzazione normativa e di collaborazione tra Stati membri secondo la qualifica della violenza di genere quale nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE)  ed enuncia il principio secondo cui la mutilazione genitale femminile costituisce una vera e propria violazione dei diritti umani, che incide sulla salute e sulla dignità della persona.

A conclusione di questa breve nota, non resta che auspicare una sempre maggiore presa di coscienza della necessità di una “globalizzazione” dei diritti fondamentali della persona, diritti che non possono essere limitati o, peggio cancellati, in nome di tradizioni o usi contrari alla dignità della persona, soprattutto in quei Paesi che non distinguono tra diritto civile e precetti religiosi.

In tale prospettiva, auspico vivamente che le raccomandazioni del Parlamento UE del luglio scorso diventino presto norme di legge e che la Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere venga ratificata da un numero sempre maggiore di Stati, per dare forza e linfa vitale ad un’Europa e ad un mondo dei diritti non solo enunciati, ma anche, e soprattutto,  effettivamente garantiti.


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