-  Colpo Elide  -  22/04/2013

IL RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI APPALTO: ART.1671 C.C. - Cass.Civ. n. 6873/2013 - Elide COLPO

Con sentenza n. 6873/2013 la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è soffermata sull'ambito di applicazione dell'art. 1671 c.c. che, in materia di appalto, disciplina il recesso unilaterale dal contratto.

Nel giudizio di primo grado una società aveva proposto una domanda di risarcimento danno da inadempimento contrattuale nei confronti di un Comune per l'anticipata risoluzione parziale del contratto avente ad oggetto la manutenzione di vari impianti di stabili comunali. Il Comune costituendosi chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la risoluzione parziale del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1464 c.c. esponendo che era stata deliberata dal Consiglio comunale una successiva riduzione di spesa nei limiti previsti dal piano di risanamento.

Il Tribunale di primo grado riteneva legittima la condotta dell'amministrazione comunale e sosteneva come la revisione del contratto operata dal Comune non costituisse inadempimento contrattuale ma legittimo recesso ex art. 1671 c.c. . Pertanto condannava l'Ente territoriale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni liquidata in via equitativa.

In secondo grado, la Corte d'Appello condannava il Comune al pagamento di una somma di denaro affermando che la scelta di recedere dal contratto, ancorché finalizzato al perseguimento delle esigenze di interesse pubblico volte a rendere effettive le indicazioni contenute nel bilancio di previsione, non poteva essere ricondotta all'impossibilità di adempiere la propria obbligazione ma all'esercizio discrezionale della facoltà di recesso di cui all'art. 1671 c.c., come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.

La Corte di Cassazione veniva adita dalla società in quanto riteneva che, nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto di prestazione periodiche di servizi privo di clausole sul recesso convenzionale, soggetto ex art. 1677 c.c. alle disposizioni in tema di somministrazione, doveva applicarsi l'art. 1373 secondo comma c.c. non essendo ammissibile il recesso ex art. 1671 c.c. .

Secondo la Suprema Corte, con la sentenza in commento, "anche nell'appalto continuativo o periodico di servizi, sia pubblico che privato, trova applicazione l'art. 1671 c.c. , in tema di recesso unilaterale del committente, recesso che costituisce esercizio di un diritto potestativo e che, come tale e salvi gli obblighi di cui alla citata norma, non richiede la ricorrenza di una giusta causa e può essere esercitato per qualsiasi ragione, ponendosi in relazione all'esigenza di evitare che il medesimo committente resti vincolato pure quando sia venuto meno il suo interesse alla prestazione dei servizi appaltati e quindi anche se, come nella specie, ritenga il relativo costo eccedente le proprie disponibilità e previsioni di spesa".

Essendo l'iniziativa del Comune ricondotta ad un legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c., la Suprema Corte rigetta così il ricorso proposto dalla società.

Da quanto pronunciato dalla Corte con tale sentenza, il risanamento delle finanze dei Comuni non li autorizza a non onorare i contratti di appalto già stipulati giustificandosi con l'impossibilità sopravvenuta di adempiere la propria obbligazione.

Dovendosi così applicare l'art.1671 c.c., quanto al criterio di liquidazione dell'indennizzo, la sentenza in commento precisa che "il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi dell'art.1671 c.c., obbliga il recedente a tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ossia del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare - secondo i principi regolatori del risarcimento del danno - anche in via equitativa".

Pertanto, nella liquidazione di tale indennizzo, il Giudice di merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che costituisce metodo normale per la valutazione del lucro cessante ai sensi dell'art. 2056 secondo comma c.c. .




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