Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  19/04/2022

Il risarcimento delle vittime di femminicidio e dei reati intenzionali violenti - Chiara Bevilacqua

Sommario 1. Gli orfani di femminicidio. - 2. La legge a sostegno degli orfani di crimini domestici. - 3. Gli obblighi risarcitori.

1. Gli orfani di femminicidio.

La Regione Lombardia ha attivato una misura sperimentale finalizzata a sostenere gli orfani di femminicidio e gli orfani di crimini domestici di età non superiore ai ventisei anni.

La misura è stata attuata nell’ambito del Piano quadriennale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023.

Le risorse destinate agli orfani sono pari a 474.449,00 euro, con un contributo di 5.000,00 euro.

Chi sono gli orfani di femminicidio? «Orfani speciali» sono stati definiti i figli e le figlie delle madri uccise per mano del loro padre, o da una persona a cui la stessa era legata da una relazione familiare o affettiva.

Si tratta di figli che, oltre a dover affrontare il dolore per la perdita della loro madre, si ritrovano anche con un padre in carcere, o, come talvolta accade, suicida. Ciò che rende “speciale” il loro essere diventati orfani è, per un verso, la causa che sta all’origine del loro status, ossia il femminicidio, in forza anche della valenza socio-culturale e psico-sociale che esso comporta; per l’altro verso, la condizione peculiare che essi vengono a vivere dopo tale evento, bisognosa di attenzioni, tutele e risposte del tutto particolari.

Poco ancora si conosce di questo problema. Solo recentemente, infatti, ricercatori e studiosi hanno messo in luce l’impatto devastante che i femminicidi generano nella sfera psicologica, fisica, relazionale e scolastica degli orfani, al quale si sommano poi le difficoltà che scaturiscono sul fronte giuridico in ordine ad aspetti legali, come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore o la designazione del tutore; profili, questi ultimi, complicati e delicati sempre, ma che, com’è intuibile, in queste vicende, risultano decisamente problematici. 

Gli studi dimostrano come vivere una situazione di violenza domestica rappresenti per i bambini un

fattore di rischio molto elevato di sviluppare, anche nel lungo periodo, problemi comportamentali e psicologici con importante compromissione del loro benessere psico-fisico, esattamente come le vittime di maltrattamento diretto. 

Gli «orfani speciali», inoltre, perdono, contemporaneamente, entrambe le figure genitoriali, quella della madre, uccisa, e quella del padre, o suicida o detenuto in carcere: una condizione che genera «un trauma nel trauma». L’omicidio della madre provoca una trasformazione radicale della vita dei figli, specialmente se minori, scardinando l’assetto affettivo e relazionale preesistente e generando nodi e criticità, estremamente complessi, di natura materiale, emotiva, sociale e giudiziaria, nella sfera personale e nell’ambiente familiare, disgregato e perduto per sempre. La loro sarà una vita connotata da dislocazione e insicurezza, rispetto a dove e con chi vivranno, e da stigma sociale e conflitti identitari, in primis, per coloro che si troveranno nella duplice posizione di essere, al contempo, figli della vittima e figli dell’autore.

Da qui la necessità che siano le Istituzioni a farsi carico di questi orfani dimenticati e delle loro vite, attraverso scelte politiche di protezione e supporto.

2. La Legge a sostegno agli orfani di crimini domestici

  Con la L. n. 4 del 2018 l’Italia compie un apprezzabile passo in avanti nell’affrontare il problema degli orfani «speciali» sia dal punto di vista culturale, esprimendo una visione chiara e consapevole della complessità che caratterizza queste vicende, sia dal punto di vista politico e legislativo, attraverso la predisposizione di forme di intervento non sporadiche ed occasionali, ma calate in un’ottica integrata e organica e di dialogo tra le varie istituzioni, associazioni ed agenzie in campo.  

Il provvedimento va a colmare una insufficienza normativa, ormai incompatibile con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello sovranazionale. Tra essi, quello previsto dalla Convenzione di Istanbul di adottare «misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione», comprensivi anche delle consulenze psico-sociali adattate all’età dei bambini, che debbono essere effettuate nel primario interesse superiore del minore.

Oltre a modifiche significative del codice penale e del codice di procedura penale, la legge apporta anche altre misure significanti in ambiti quali i diritti successori, il cambio del cognome, la pensione di reversibilità, il diritto di accesso ai servizi di assistenza ed estendendo agli orfani di crimini domestici il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti.

3. Gli obblighi risarcitori.

Sotto il profilo risarcitorio i principali interventi a livello nazionale e sovranazionale si articolano ne:

  • La Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato; in particolare, viene in rilievo l’art. 12 par. 2 a mente del quale: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
  • La legge 122/2016 relativa alla disciplina sull’indennizzo in favore delle vittime e agli eventi diritto di reati interazionali violenti (con l’istituzione del Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti).
  • La legge 167/2017, modificativa della legge 122/2016, che all’art. 6 stabilisce il diritto all’indennizzo anche alle vittime di reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge 122/2016 (efficacia retroattiva); la domanda andava proposta entro 120 giorni dall’entrata in vigore (12.12.2017), termine prorogato, prima dalla legge 145/2018 e poi dalla legge 8/2020, sino al 31.12.2020.
  • Il D.M. 31 agosto 2017 recante la «Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti».
  • La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 luglio 2020 (C- 129/2019) ove è statuito che l'art. 12, par. 2, direttiva 2004/80, debba essere interpretato nel senso che: «un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come "equo ed adeguato", qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito». Ne consegue che l’indennizzo non deve essere puramente simbolico e, se quantificato in via forfettaria, deve comunque considerare la peculiarità del crimine e la sua gravità.
  • D.M. 22 novembre 2019, che abroga il D.M. di cui sopra, stabilendo per il delitto di violenza sessuale e di lesioni personali gravissime l’indennizzo nell'importo fisso di euro 25.000, per il delitto di omicidio euro 50.000 e di euro 60.000 in casi di omicidio commesso dal coniuge.

Senza dubbio occorre evidenziare che la rideterminazione degli importi rende sicuramente più dignitosi gli indennizzi spettanti alle vittime di reati violenti intenzionali, ma non possono al tempo stesso definirsi equi se raffrontanti con l’entità degli indennizzi previsti per le vittime di altri specifici reati come ad esempio per le vittime di mafia, a favore delle quali sono previsti indennizzi fino a 200.000 euro,  o ancora se confrontati con gli importi riconosciuti alle vittime di reati intenzionali a titolo di risarcimento per tardiva trasposizione della normativa europea da parte dello Stato italiano (rectius: per aver quest’ultimo recepito in maniera errata le norme sovranazionali e per aver limitato arbitrariamente l’accesso all’indennizzo in modo tale da renderlo praticamente utopistico).

Si deve apprezzare il tentativo di restituire alla stessa disciplina quella funzione di strumento volto garantire una effettiva solidarietà a favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza a danno della persona umana, la cui dignità era stata totalmente neutralizzata dalla precedente limitativa legislazione in materia.

Da ultimo, sebbene non si possa negare il passo in avanti fatto dal legislatore, si rileva come l’attuale impianto normativo risulti ancora eccessivamente frammentario e tortuoso rendendo di fatto molto complesso e arduo l’accesso all’indennizzo; inoltre non si può non indicare l’arbitraria scelta del legislatore di circoscrive l’applicabilità della normativa a sole talune ipotesi di reati violenti intenzionali. Infatti, giova ricordarlo, dell’indennizzo possono beneficiare solo le vittime di violenza sessuale, i congiunti delle vittime di omicidio, le vittime di lesioni personali gravissime e le vittime del reato deformazione permanete del viso.

Ciò a parere della scrivente risulta biasimevole se si considera che l’effettività di un sistema di tutele si concretizza anche nel garantire l’efficienza e la facilità dei meccanismi di accesso al sistema stesso, nonché nel garantire una portata applicativa generalizzata, come peraltro previsto dalla stessa normativa europea.

In conclusione, nonostante si possa apprezzare una chiara evoluzione in termini di tutela a favore di talune vittime, si auspica che il legislatore voglia procedere a una riforma organica della materia prevedendo un sistema generalizzato e omogeneo con più equi e adeguati criteri volti a un più concreto contributo solidale dello Stato a favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti, in quanto, ancorché l’introduzione del reato di lesioni personali gravissime nel novero dei casi che danno diritto all’indennizzo abbia sicuramente ampliato notevolmente la platea di vittime che potranno beneficiare dell’indennizzo, non è plausibile immaginare che un sistema di tutela della persona umana previsto da uno Stato di diritto come quello italiano non tenga conto dei supremi principi di uguaglianza e adeguatezza imposti anche da una lettura costituzionalmente orientata.

In allegato l'articolo integrale con note


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