-  Mazzon Riccardo  -  10/06/2014

IL RISPETTO DELLE NORME SULLE DISTANZE IN OCCASIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - RM

Naturalmente, anche in sede di ristrutturazione edilizia la violazione della normativa pubblica posta a tutela delle distanze e dei confini può configurare intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.

Peraltro,

"non è invocabile l'applicazione dell'art. 33, d.P.R. n. 380 del 2001 (in tema di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) nei casi in cui non si faccia questione di interventi di ristrutturazione edilizia" Consiglio di Stato, sez. VI, 24/09/2010, n. 7129 (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VI, n. 10492 del 2005) C. c. Com. Monte Procida Foro amm. CDS 2010, 9, 1942 (s.m.) - più precisamente, sebbene l'art. 10, comma 1, lett. c), del t.u. n. 380/2001 preveda la possibilità di ristrutturazioni che comportino modifiche di volume, sagoma, prospetti o superfici (c.d. ristrutturazione pesante), subordinando interventi di questo tipo a permesso di costruire, ciò non significa che qualsiasi ampliamento (abusivo) di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione. Al contrario, un intervento abusivo che sia tale, per dimensioni e consistenza, da snaturare le caratteristiche dell'edificio originario è legittimamente sanzionato a termini dell'art. 31 (e non dell'art. 33) del testo unico, che qualifica come "interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile" (comma 1), sanzionando con la rimozione o la demolizione - e, in caso di inottemperanza, con l'acquisizione di diritto del bene alla mano pubblica - "l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32" (nel caso di specie è stato ritenuto che la creazione di un nuovo porticato comporti la creazione di un organismo edilizio totalmente diverso da quello originario e sussistesse quindi una variazione essenziale ai sensi dell'art. 54, comma 1, della l.reg. 11 marzo 2005 n. 12, comportando un incremento volumetrico in misura superiore al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi): T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18/06/2010, n. 2107 C.P. c. Com. Lacchiarella Foro amm. TAR 2010, 6, 1944 (s.m.).

Infatti, anche gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora, peraltro, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge; per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio:

"in tema di costruzione abusiva, la applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ente comunale, ex art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, non incide sulla rilevanza penale della costruzione abusiva, nè il reato di cui all'art. 44 del citato decreto è escluso dalla avvenuta demolizione del manufatto, potendosi collegare al solo rilascio del permesso di costruire in sanatoria" Cass. pen., sez. III, 5.4.06, n. 17078, CED CP, 2006, 234323.

Qualora, inoltre, le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.

Qualora, invece, le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma; se il parere non viene reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 del T.U. dell"edilizia (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto), ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del T.U. dell"Edilizia.

Quanto descritto vale anche per agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3 del T. U. dell"Edilizia, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa:

"le ristrutturazioni effettuabili previa Dia, disciplinate dall'art. 22 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 debbono ritenersi soggette alla sanzione ripristinatoria, di cui all'art. 33 del medesimo d.P.R. e non alla sanzione pecuniaria che, per opere eseguite in assenza o difformità da Dia, il successivo art. 37 prevede, ma con riferimento esclusivo ai primi due commi del citato art. 22" T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18.6.07, n. 5534, FA TAR, 2007, 6, 2047.

 




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