-  Foligno Emanuela  -  11/11/2016

Il ristoro del danno morale prescinde dal paese di residenza della vittima - Cass. 20206/2016 - Emanuela Foligno

Cassazione Civile, sez. III, Sentenza  N. 20206 del 07/10/2016

 

La terza sezione della Cassazione ha affrontato il problema del risarcimento del danno morale nei confronti di un soggetto residente in Senegal stabilendo che il luogo ove risiede il danneggiato non influisce sulla misura del risarcimento.

 

Tale eventualità, che conduce all"odierna concezione risarcitoria,  è stata ritenuta dirimente per molti anni dai Supremi Giudici del nostro paese.

 

Il caso concreto analizzato riguarda  un sinistro stradale ove è deceduta una coppia di senegalesi. La vicenda è finita nelle aule giudiziarie poiché i Giudici del merito hanno ritenuto che il risarcimento del danno morale ai congiunti delle vittime doveva essere commisurato al luogo in cui i danneggiati vivevano.

 

Il caso è approdato in Cassazione.

 

Gli Ermellini si discostano dal precedente indirizzo (Cass. Civ. 1637/2000) che adeguava il risarcimento del danno alla realtà socio-economica in cui viveva il danneggiato.

 

Dopo molti anni, sempre la terza Sezione della Cassazione (7932/2012) ha affrontato la medesima problematica in maniera più oggettiva ritenendo che gli elementi costitutivi dell"illecito aquiliano, fatto illecito, danno e nesso causale, non possono essere ancorati con un fattore esogeno, quale il luogo ove vive il danneggiato, poiché le circostanze esterne devono essere ininfluenti sulla misura del risarcimento del danno.

 

Successivamente, sempre la terza Sezione (24201/2014) ha espresso continuità con quest"ultimo indirizzo di pensiero specificando che la nostra Carta Costituzionale (art. 3) vieta la discriminazione e che l"aspetto risarcitorio deve essere univoco ed uniforme come pronunziato nella nota Sentenza N. 12408/2011 riguardo l"equità delle Tabelle milanesi.

 

Specificano gli Ermellini che il valore di ogni persona è valore intrinseco alla stessa e non deve subire nessuna diminuzione in base ad elementi che su tale umanità non incidono così come insegnato dal principio costituzionale di uguaglianza.

 

Ed infatti tale fondamentale principio costituzionale ha voluto cancellare le discriminazioni di sesso, razza, religione, ecc. proprio perché distinzioni giuridicamente illogiche.

 

Ne deriva che non è lecito inibire una liquidazione risarcitoria parametrando il valore della moneta utilizzato in Italia con il valore monetario del luogo ove risiede la persona danneggiata.

 

L"auspicio è che questa pronunzia ponga fine definitivamente alla impostazione " di valuta " del risarcimento del danno.

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film