-  Santuari Alceste  -  07/04/2016

Il ruolo dellAntitrust negli affidamenti in house – Alceste Santuari

Nella riforma delle società a partecipazione pubblica e dei servizi di interesse generale è affidato un ruolo specifico all"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

 

Lo schema di decreto sui servizi pubblici locali di interesse generale riserva un ruolo di primo piano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La ratio di un simile approccio sembra abbastanza chiaro: l'obiettivo è quello di definire un perimetro più ristretto per gli affidamenti in house. Infatti, ai sensi dell"art. 7, comma 5 del T.U. sulle società partecipate, l'ente locale che intende ricorrere al modulo dell"in house providing, dovrà inviare preventivamente all'Autorità il relativo schema di delibera per il parere di competenza, da esprimersi entro 30 giorni, con la possibilità di interrompere il termine per una sola volta mediante specifica richiesta di chiarimenti.

Il comma 3 dello stesso articolo 7 dispone che il provvedimento dell'ente deve dare "specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in relazione ai costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15 (ossia i costi individuati dalla competente Autorità di settore), nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta".

Qualora, inoltre, l'ente locale accertasse l'inesistenza della concorrenza nel mercato per la gestione del servizio, il provvedimento dovrebbe essere motivato anche in ordine all'eventuale impossibilità di procedere mediante una suddivisione in lotti, per consentire "l'attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa".

Il ruolo di regolatore e supervisore affidato all"Autorità non rappresenta certo una novità, considerato che un ruolo simile era già stato individuato dall"articolo 23-bis del Dl 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 133/2008, poi abrogato dal referendum popolare del giugno 2011.

Poiché anche la giurisprudenza italiana, dopo quella europea, hanno recentemente riconosciuto che il modello in house non costituisce modalità eccezionale ma ordinaria per l"affidamento dei servizi, la funzione dell"Antitrust italiano sembra andare nella direzione di "controbilanciare" l"autonomia riconosciuta agli enti locali nella definizione del modello gestorio ed organizzativo prescelto per l"erogazione dei servizi pubblici di interesse generale. In particolare, agli enti locali è richiesto di svolgere analisi puntuali e valutazioni economiche comparative in grado di sostenere le proprie decisioni, al fine di non creare distorsioni al e sul mercato.




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