-  Zorzini Alex  -  05/10/2012

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI STRANIERI - Alex D. ZORZINI

 

L"intervento del Tribunale per i minorenni nell"interesse dei minori stranieri (accompagnati) ex art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione.

Il ruolo del Tribunale per i minorenni nel settore piuttosto stratificato della legislazione in materia di immigrazione è previsto unicamente dall"art. 31 del Testo Unico sull"immigrazione.

In assenza di una agenzia per l"immigrazione – da alcuni richiesta con un condivisibile intento di unificare funzioni ed organi – le varie competenze sono esercitate, infatti, da questure, prefetture, commissioni territoriali (almeno per quel settore particolare dei flussi migratori che riguardano i richiedenti asilo) e, sul piano giurisdizionale, da giudici di pace, tribunali ordinari e da tribunali amministrativi.

In tale contesto, il tribunale per i minorenni esercita una funzione amministrativa (come nel caso dei procedimenti relativi al minore di condotta irregolare ex artt. 25 e ss. R.D. 1404/1934) volta all"accertamento di quei "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano" (ex art. 31, co. 3 TU) che - se provati - consentono l"adozione di un provvedimento temporaneo che autorizza l'ingresso o la permanenza nel territorio nazionale del familiare del minore straniero.

Solo per completezza pare il caso di precisare che l"intervento del giudice specializzato è previsto altresì qualora "debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero" nel qual caso "il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni" (ex art. 31, co. 4 TU).

In particolare, la norma di cui all"art. 31, co. 3 si pone all"attenzione dell"operatore per alcune circostanze interessanti.

Essa si rivolge, prima di tutto, al minore straniero (accompagnato) che, in quanto tale, è titolare di una identità multipla: quella di minore e quella di straniero. Tale condizione personale lo rende, pertanto, assoggettato alle diverse disposizioni a tutela dell"infanzia (e a protezione dell"unità familiare) e a quelle in materia di immigrazione (§ 1). La stessa divaricazione si riflette, conseguentemente, sul piano degli interessi tutelati dal legislatore: l"interesse privato all"unità familiare ed alla tutela del minore e quello pubblico volto ad esercitare il controllo sulle frontiere e a regolare la permanenza sul territorio nazionale (§ 2). Il bilanciamento fra gli interessi de quibus è reso possibile, come accennato, dall"accertamento di quei "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore" - variamente interpretati dalla Cassazione – che se provati consentono l"adozione del provvedimento autorizzatorio (§ 3). La relativa procedura, del resto, non è caratterizzata da parti processuali che rappresentano in iudicio i predetti interessi pubblico e privato (§ 4). A tal proposito, una recente decisione del Tribunale per i minorenni di Trieste consente di valutare le modalità con cui si è realizzato il bilanciamento di cui si è detto e l"evoluzione giurisprudenziale maturata sul punto (§ 5).




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