-  Mazzon Riccardo  -  05/11/2015

ILLECITO CIVILE ED ILLECITO PENALE: AFFINITA' E DIFFERENZE - Riccardo MAZZON

le differenti finalità perseguite dallo Stato attraverso gli istituti dell"illecito: illecito civile e illecito penale

normativa di riferimento

l"illecito civile e l"illecito penale, pur conseguendo scopi differenti, nascono "sovrapposti"

L"illecito civile e l"illecito penale nascono, storicamente, finalizzati al conseguimento di scopi ben distinti: mentre, invero, il primo è perseguito dall"ordinamento con l"intento di riparazione complessiva del danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell"ordine generale di tale gravità da richiedere un intervento statale diretto alla punizione del colpevole (cfr., amplius, il capitolo primo del volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" - Riccardo Mazzon, Rimini 2014).

Naturalmente, si danno ipotesi fattuali concrete, quale ad esempio l"omicidio, ove lo Stato riscontra l"esigenza di tutelare entrambi gli interessi, sia quello eminentemente pubblico e diretto alla punizione del colpevole (funzione sanzionatoria del diritto penale), sia quello meramente privatistico e diretto all"ottenimento del risarcimento (funzione reintegratoria e riparatoria del diritto civile); nella pronuncia che segue, ad esempio, l"imputato, colpevole di omicidio doloso con sentenza passata in giudicato, veniva condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti ai quattro attori, madre, padre, sorella e fratello della giovane ragazza ritrovata uccisa:

"nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine di prescrizione decennale ex articolo 2953 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, non già al termine quinquennale ex articolo 2947 comma 3 c.c., atteso che la condanna generica, pur difettando dell"attitudine all"esecuzione forzata, costituisce un"autonoma statuizione contenente l"accertamento dell"obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum" Tribunale Piacenza, 30/01/2012, n. 51 – dejure.it.

L"illecito civile è normativamente previsto agli artt. 2043 e 1218 c.c. e implica, in entrambi i casi, responsabilità civile: responsabilità extracontrattuale nel caso dell"art. 2043 c.c.; responsabilità contrattuale, per inadempimento o ritardata esecuzione, nel caso dell"art. 1218 c.c..

Uno stesso fatto, peraltro, può generare entrambe le tipologie di responsabilità; in tali casi è consentito al danneggiato di agire, cumulativamente) sia ex art. 1218 c.c., sia ex art. 2043 c.c..

Infatti, il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell"inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), quanto del torto aquiliano – art. 2043 c.c. [come nel caso, ad esempio, delle

"lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme anti infortunistiche" (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2006, n. 16937, MGC, 2006, 7-8)].

L"illecito penale è, al contrario, soggetto al c.d. principio di legalità, sicché nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 c.p.); si pensi, a tal proposito, che ad esempio addirittura l'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di cassazione di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata, ove la stessa abbia provveduto ad irrogare una pena illegale, proprio atteso che il principio di legalità, ex art. 1 c.p. - e la funzione della pena, come concepita dall'art. 27 cost., -,

"non appaiono conciliabili con la applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento" (Cassazione penale, sez. I, 21/03/2013, n. 15944 A. Diritto & Giustizia 2013).

In ossequio ai diversi obiettivi perseguiti, è assolutamente pacifico e noto come possano aversi reati (e quindi illeciti penali) non implicanti illecito civile, così come esistano svariate ipotesi di responsabilità civile non previste dalla legge quali reati; per contro, spesso una stessa fattispecie viene a costituire illecito sia civile che penale, pur mantenendo ognuna delle due connotazioni giuridiche la propria autonomia.

Così, ad esempio, il danneggiato dal reato ha diritto ad azionare la propria pretesa risarcitoria in sede penale, anche nel caso in cui abbia già promosso una causa civile con medesima "causa petendi", unicamente se il "petitum" è differente:

"ciò è ravvisabile anche nel caso in cui il fatto illecito abbia prodotto diversi tipi di danno e si agisca in sede penale solo per taluni di essi diversi da quelli per cui è stata promossa l"azione civile, in ossequio al principio di autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale" (Ufficio Indagini preliminari Milano, 04/02/2009 - Foro ambrosiano 2009, 1, 31).

 




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