Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  15/09/2022

Illuminazione votiva: no agli affidamenti diretti e alle proroghe – ANAC 3566/2022

Al termine del periodo di concessione, un operatore economico, di fatto, continua ad erogare il servizio di illuminazione votiva a favore di un ente locale.

L’Autorità nazionale anticorruzione (Fasc. UVCP n. 3566/2022 del 7 settembre 2022) ha contestato l’operato del comune evidenziando quanto segue:

  1. il comune ha consentito una proroga in via di fatto di un servizio il cui affidamento con gara risultava scaduto;
  2. nella sostanza, tale proroga si traduce in un affidamento senza gara, che si pone in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici;
  3. al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, il rinnovo o una proroga di un contratto d'appalto di servizi “dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3391/2008);
  4. l’ordinamento giuridico prevede il divieto di rinnovare contratti di appalto o concessioni venuti a scadenza (cfr. Tar Campania, sent. 2 aprile 2020, n. 1312);
  5. la proroga deve considerarsi una misura del tutto eccezionale, utilizzabile soltanto quando non sia possibile fare ricorso ai necessari meccanismi concorrenziali;
  6. la proroga, pertanto, riveste carattere di eccezionalità e di temporaneità ed è configurabile quale strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro;
  7. l’opzione di proroga deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto;
  8. la proroga è considerata attivabile dalle pubbliche amministrazioni nei seguenti casi: 1. nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; 2. la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; 3. l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.

 

Alla luce di quanto sopra brevemente richiamato, ANAC ha dunque inteso evidenziare che l’istituto della proroga tecnica si giustifica soltanto in quei casi eccezionali, per i quali, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, occorra trovare un fornitore/erogatore che, in medio tempore, sia in grado di assicurare il servizio richiesto. Ne consegue che non può risultare legittima alcuna “proroga tacita” dei contratti pubblici, poiché l’unica ipotesi normativamente prevista è rappresentata dalla proroga tecnica, di cui all’art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016, istituto questo, peraltro, sottoposto agli stringenti limiti sopra evidenziati, posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.  

Anche da questa deliberazione di ANAC emerge con chiarezza la necessità per le pubbliche amministrazioni di programmare, valutare, verificare, attivarsi affinché lo svolgimento di un servizio di natura pubblica sia non soltanto svolto secondo i canoni dell’ordinamento giuridico ma anche erogato senza inficiarne qualità e continuità.




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