-  Negro Antonello  -  12/10/2016

Immissioni sonore e danno risarcibile – Cass. 20198/2016 – Antonello Negro

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito al danno da immissioni acustiche intollerabili.

I proprietari di un immobile citavano in giudizio Trenitalia, proprietaria del fondo confinante, lamentando fastidiosi rumori provenienti da detta proprietà e dovuti allo scorrimento delle ruote sui binari, con immissioni intollerabili e nocive.

In primo grado veniva accertata l"illiceità delle immissioni e Trenitalia veniva condannata sia a realizzare un sistema per limitare l"inquinamento acustico, sia al risarcimento dei danni patiti (liquidati nella misura di Euro 15.000,00 per ciascun attore).
Nel giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Venezia, pur negando (erroneamente, aggiungo) che potesse essere risarcito agli attori un danno esistenziale, liquidava in favore degli stessi, nella stessa misura liquidata in primo grado, il danno morale derivante dal reato (individuato nell"art. 659 c.p., ovvero il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

La Corte di Cassazione, anzitutto, ha ribadito che il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

In ragione di ciò – ha proseguito la Corte – spetta al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell"ambito della stessa.

Quanto al danno morale risarcito in grado di appello, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso inerente il vizio di extra-petizione ed ha rilevato che nella domanda introduttiva del giudizio era stato fatto esclusivo riferimento ai danni alla salute ed a quelli economici derivanti dal deprezzamento degli immobili.

La Corte ha quindi sottolineato che gli attori non hanno mai domandato tempestivamente il risarcimento del danno morale (non prospettando neppure il relativo fatto illecito) e che, ciò nonostante, la Corte di Appello ha liquidato il – non richiesto – danno morale.

Per la Corte di Cassazione, dunque, il giudice di merito ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (di cui all"art. 112 c.p.c.).

Se è pur vero che deve sussistere la predetta corrispondenza, rilevo che l"accertamento di un reato non pare decisivo nella possibilità di liquidare (se tempestivamente richiesto) un danno morale e/o esistenziale da immissioni nocive.

Invero, in altra precedente pronuncia, la Suprema Corte (Cass. 16 ottobre 2015, n. 20927) ha individuato, quale pertinente riferimento, l"art. 8 della CEDU (relativo al rispetto della propria vita privata e familiare).

Inoltre, come rilevato da Patrizia Ziviz, è possibile porre alla base del risarcimento del danno non patrimoniale cagionato da immissioni intollerabili la lesione del diritto al godimento della casa di abitazione (ai sensi dell"art. 2 Cost.).




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