-  Bacchin Giorgia  -  16/11/2016

Immobile in comodato per famiglia resta alla nuora dopo la separazione dei coniugi - Cass. 21467/16 – G. Bacchin

In caso di separazione personale dei coniugi il genitore collocatario dei figli cui sia stato assegnato l"immobile di proprietà dei genitori dell"altro, che lo avevano concesso in comodato per soddisfare le esigenze della famiglia, non è tenuto al rilascio sino a quando queste permangono.

 

Nel caso di specie, a seguito della separazione consensuale della coppia, la casa veniva assegnata alla moglie, collocataria di due figli cui, tuttavia, i suoceri, lamentando l"insorgenza di un bisogno urgente e imprevisto, comunicavano poco tempo dopo la volontà di revocare il comodato al fine di riottenere la disponibilità del bene

 

La Corte Territoriale, tuttavia, ha qualificato l"accordo non come comodato precario, come sostenuto dai proprietari, bensì come comodato a tempo indeterminato di cui all"art. 1809 c.c. in quanto, come già affermato nella sentenza 13604/04 "ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare".

Si sarebbe impresso, cioè, un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà "ad nutum" del comodante, a cui resta salva la facoltà di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile che, nel caso di specie, è stata ritenuta non dimostrata.




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