-  Bucci Elisa  -  07/10/2015

IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA: Cass. 16723/2015 – Elisa BUCCI

L"imposta di registro di regola è proporzionale al valore dell"atto.

L"imposta di registro può essere in misura fissa.

Alla transazione che prevede obbligo di pagamento senza trasferimento di proprietà si applica l"imposta di registro fissa.

 

Un Comune ed una ASL stipulavano una transazione per definire alcune liti pendenti in Tribunale e l"atto viene registrato ad imposta fissa.

L"Agenzia delle Entrate, tuttavia, notificava un avviso di liquidazione ritenendo l"atto assoggettabile ad imposta proporzionale del 3%.

La Commisione Tributaria in primo grado accoglie le istanze dell"interessato, mentre in secondo grado accoglie l"appello dell"agenzia.

Con la sentenza allegata, la Corte di Cassazione chiarisce che la transazione era stata stipulata senza trasferimento di proprietà, ma con previsione di obblighi di pagamento a fronte di un riconoscimento dell"esistenza del diritto reale.

Segnatamente, la transazione prevedeva l"esborso della somma pari ad € 221.324,30 quale somma da restituire all"ASL a titolo di saldo derivante dalla dismissione di fondi rustici ex ospedalieri nonchè l"esborso della somma pari ad € 1.000.000,00 per l"acquisizione di immobili in capo al Comune proprietario e rivendicati dalla Asl.

Pertanto era stata assunta un"obbligazione di pagamento contro il mero riconoscimento del diritto di proprietà.

L"art. 29 del dpr n. 131/1986 stabilisce di regola un"imposta di registro su base proporzionale, salvo che dalla transazione non derivino obblighi di pagamento per i quali si applica una misura fissa.

Pertanto la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

 

 

 




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