-  Tarantino Gianluca  -  05/01/2016

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E AZIONI: COME DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE - Cass. 25007/2015 - Gianluca TARANTINO

In tema di imposta di successione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lett. b) e ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse, che risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poichè tale valore è vincolante sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria, alla quale è consentito procedere all'eventuale attualizzazione delle poste, attive e passive, espresse nel medesimo bilancio, se ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio.

In tal senso si è espressa il S.C., con la sentenza dell'11 dicembre 2015, n. 25007 (per il testo integrale vedi il link in calce) accogliendo il ricorso della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che chiedeva la riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva, a sua volta, ridotto l'imposta di successione relativamente ad azioni e quote comprese nell'asse ereditario, considerando corretto - erroneamente - il minor valore della partecipazione societaria, esposto nella dichiarazione di successione, in conseguenza di un "bilancio infrannuale" recettivo di quanto emergente da "pregresse delibere", tutte antecedenti al decesso del de cuius, che avevano "comportato una riduzione delle attività, per effetto della distribuzione di utili e di dividendi, imputati alle riserve".

La Cassazione, per contro, ritiene, nel senso della massima di cui sopra, che "la base imponibile relativamente ad azioni, titoli e quote sociali non può essere determinata, ove risultino valori di bilancio regolarmente approvati, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da documenti diversi, come nella specie l'asserito ulteriore "bilancio infrannuale" non regolarmente redatto o non regolarmente approvato secondo le ordinarie regole di diritto societario".




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film