-  Redazione P&D  -  04/05/2014

IMPUGNABILITA DELLE DECISIONI DEL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO - Paolo DI MARTINO

Il fatto: nel 2008 una nota società di produzione di pasticceria artigianale riceveva verbale di accertamento ispettivo INPS con diverse contestazioni e applicazione di sanzioni per importi ingenti. La società ricorreva ad immediata impugnativa invia amministrativa del verbale di accertamento nanti al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro di Firenze competente per territorio. Detto Comitato, nei termini di legge, respingeva il ricorso.
La società impugnava anche quest"ultimo provvedimento davanti al Tribunale di Firenze che con sentenza del 17.02.2009 si dichiarava incompetente per territorio compensando le spese di lite trattandosi di materia nuova senza precedente giurisprudenza. Nella motivazione il Tribunale di Firenze così decideva: "[…] pacificamente la posizione contributiva sulla quale si verte è incardinata presso la sede INPS di Lucca […]".

La causa veniva tempestivamente riassunta davanti al Tribunale di Lucca sezione Lavoro e istruita sino alla decisione[1].

***

  1. i. Sulla questione della giurisdizione

In dottrina e nella prassi applicativa non sembrava prima facie potersi escludere a priori una impugnazione della decisione del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro davanti al giudice amministrativo affetta da errores in procedendo. In caso contrario, si argomentava, si sarebbe altrimenti ingiustificatamente allentato l"obbligo di rispetto normativo immanente, anche ai sensi della legge n.241/90, in capo all"organo sovraordinato decidente il ricorso amministrativo. Ciò sulla scorta, altresì, della dovuta osservanza della disposizione contenuta nell"art.3 della legge n.241/90, secondo cui gli atti amministrativi devono riportare l"indicazione dell"autorità e del termine entro cui è possibile ricorrere.

La contestazione mossa dal ricorrente nel caso de quo veretva, altresì, sulla necessità di indicare tassativamente nel testo della decisione del ricorso la possibilità di impugnazione davanti al giudice amministrativo per soli vizi di legittimità del provvedimento decisorio, oltre che la decorrenza del termine per proporre ricorso ex art.22 legge n.689/81, nonché le eventuali forme di impugnazione e/o tutela giurisdizionale esperibile.

In ogni caso gli errores in procedendo non potevano comunque rimanere sforniti di tutela giurisdizionale sia essa amministrativa o ordinaria.

Nel corpus della decisione impugnata del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro nulla di tutto ciò era richiamato e, per l"effetto, l"atto risultava deficitario di uno degli elementi fondamentali di tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita[2].

La questione della eventuale impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa, pareva peraltro superata, al di là degli esercizi teorico-scolastici, in ossequio a quanto espressamente stabilito dal § VIII della Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 23.03.2006 n.10[3], relativamente alla non impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo bensì innanzi al Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Ciò nulla toglie, tuttavia, al fatto che anche i vizi procedimentali possono e debbono essere oggetto di valutazione e decisione da parte del Giudice ordinario adìto.

La giurisdizione, dunque, nel giudizio di opposizione al verbale ispettivo[4] così come confermato dal Comitato Regionale, trova il suo fondamento normativo negli artt.22, 22 bis e 23 legge n.689/81 spettando pacificamente al giudice ordinario.

 

  1. ii. Sulla questione della Competenza

Prima della citata decisione del Tribunale di Firenze, la competenza territoriale avverso l"impugnativa della decisione Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, si riteneva dovesse individuarsi nelle sede del giudice del capoluogo di Regione sede del Comitato che ha emesso la decisione[5].

Anche la questione se la competenza a decidere spetti al Tribunale monocratico con rito ordinario, ovvero al Giudice del Lavoro, non era pacifica meritando un breve approfondimento.

La Suprema Corte Sez. Lav. con sentenza n.16203 del 28.10.2003 ha ritenuto competente a decidere in primo grado del ricorso in opposizione all"ordinanza emanata dal Direttore della DPL per violazione in materia di lavoro, il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Di contrario avviso il Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro con ordinanza 3.02.2004 con remissione degli atti al Presidente del Tribunale per l"inapplicabilità del rito speciale e per l"insussistenza della competenza del Giudice del Lavoro.

In particolare è stato osservato che allorché ai sensi dell"art.35 terza ipotesi legge n.689/81 vengano contestati vizi formali (nel caso di specie anche vizi derivanti da errores in procedendo per violazione di legge - omessa indicazione delle possibilità di impugnativa, illegittimità ed incompletezza dell"atto notificato -), dovrebbe riconoscersi l"applicabilità del rito ordinario con conseguente devoluzione al giudice ordinario e non a quello del lavoro della trattazione del ricorso in opposizione.

Per vero, nel caso in esame, venivano contestati non solo vizi di forma, bensì anche il merito delle contestazioni afferenti le altre ipotesi di cui all"art.35 legge n.689/01; dunque tratta vasi di materia oggetto di decisione e competenza del Giudice del Lavoro.

 

  1. iii. Sulla questione degli effetti della decisione del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro sull"efficacia del verbale ispettivo impugnato

Pur essendo intervenuta la decisione del Comitato Regionale in forma atipica non prevista dalla legge, essa va ricondotta nell"alveo delle decisioni cosiddette "confermative" sortendo l"effetto del rigetto del ricorso (pur nell"assenza di decisione di alcuni punti di sua competenza), una conferma del verbale di accertamento INPS precedentemente impugnato.

L"omessa decisione su alcuni punti, poi, potrebbe essere letta come silenzio-rigetto, dovendo dunque concludersi che l"atto presupposto (il verbale ispettivo INPS impugnato) diventa integralmente efficace.

Ne deriva l"obbligo per le PP.AA. riceventi di adeguarsi ai sensi della Circolare n.10/2006.

Ne consegue che verranno attivate le procedure per l"immediata riscossione.

L"atto presupposto, così come confermato, dunque diverrebbe titolo esecutivo immediatamente efficace (alla stessa stregua di una ordinanza-ingiunzione) sottoposto solo alla impugnativa giurisdizionale.

Di qui la necessità di coltivare l"impugnazione che ha portato alla sentenza del Tribunale di Lucca in esame. In tal senso pareva legittima la richiesta di sospensiva a fronte del pericolo del cristallizzarsi di un titolo esecutivo azionabile (fatto questo peraltro avvenuto).

  1. iv. La decisione del Giudice del Lavoro di Lucca

Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro ha ritenuto che l"unico atto che consente l"instaurazione del contraddittorio in modo corretto, non è la decisione di rigetto del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ma piuttosto l"ordinanza-ingiunzione che cristallizza l"esito del verbale di accertamento ispettivo sia essa della Direzione Territoriale del Lavoro o di altro Istituto previdenziale.

Così si legge in sentenza: "[…] Infatti la decisione gerarchica [nds quella del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro avverso l"impugnativa del verbale ispettivo], in caso di rigetto del ricorso, costituisce una mera conferma dell"atto impugnato [il verbale ispettivo] e, qualora il ricorrente intenda insistere nel far valere le proprie doglianze, dovrà proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento originario avanti al competente giudice ordinario (Tribunale monocratico in funzione di giudice unico nelle ipotesi di impugnazione dell"ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro, oppure tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro nei casi di ricorso avverso i verbali di accertamento degli enti previdenziali), rinvenendosi quale legittimata passiva alla partecipazione al giudizio esclusivamente l"Amministrazione che ha emesso il provvedimento, cui andrà notificato il ricorso giudiziario, e non la Direzione regionale del lavoro o il Comitato per i rapporti di lavoro incardinato presso la stessa D.R.L. che abbiano, eventualmente, deciso il preventivo ricorso amministrativo".

Il contraddittorio, dunque, secondo il Giudice di Lucca deve essere incardinato avuto esclusivo riguardo all"Amministrazione che ha messo il provvedimento finale a seguito dell"iniziale verbale ispettivo e non anche l"organo superiore gerarchico che abbia nelle more deciso l"impugnativo dell"atto presupposto.

La novità della questione affrontata ha correttamente imposto la compensazione delle spese processuali sul punto.

 

Allegata sent. 104/2014 Trib. Lucca sez. Lav. Dott. Nannipieri

 

 

 



[1] Sent.104/2014 del 27.02.2014 cron.1084/2014 dot. L. Nannipieri.

[2] Si osservi, altresì, che l"impugnabilità in via giurisdizionale amministrativa, pur nel diverso orientamento della Circolare del Ministero del Lavoro, non appare in contrasto con l"ordinamento giuridico nazionale. In specie si osserva come, ad esempio, la Regione Sicilia con il Decreto 5 ottobre 2005 "Disposizioni relative al ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro nei confronti dei provvedimenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124" ha stabilito all"art.1 che "Titolari del diritto ad impugnare i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono i destinatari degli stessi che lo esercitano direttamente o a mezzo delega o procura, rilasciata a professionisti abilitati alla difesa dinanzi a organi collegiali di natura amministrativa.".

 

[3] "…Quanto alla impugnabilità della decisione del Comitato che respinge il ricorso occorre anzitutto sottolineare che la stessa non è impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa in quanto la materia oggetto di esame rientra tipicamente nella sfera dei diritti soggettivi ed è quindi demandata in termini giurisdizionali alla competenza del giudice del lavoro.

Da ciò consegue che può ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione negativa del Comitato dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato, …"

[4] Avv. D. Messineo Dottore di ricerca in diritto del lavoro università di Pavia, Coord. Amm. Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo e componente del Centro Studi presso la D.G. ispettiva del Ministero del Lavoro: "…La seconda tipologia di ricorso amministrativo è quello disciplinato dall"art. 17 e si propone al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro e composto dal Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, che la presiede, dal Direttore Regionale dell'INPS e dal Direttore Regionale dell'INAIL. Esso può avere ad oggetto non solo le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni Territoriali del Lavoro, ma anche gli atti di accertamento delle medesime DTL e i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere doglianze afferenti esclusivamente alla sussistenza o alla qualificazione dei rapporti di lavoro ed è deciso, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto il ricorso si intende respinto (cosiddetto silenzio-rigetto). Il ricorso sospende i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali. Il legislatore sia nella prima versione degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 124/2004, sia nella versione modificata dal d.lgs. n. 150/2011, ha mantenuto la distinzione tra i due ricorsi amministrativi per quanto concerne gli effetti che producono sul termine per la proposizione del ricorso giudiziale avverso le ordinanze ingiunzione, disponendo espressamente la sospensione di tale termine nel caso di ricorso al Comitato Regionale e l"interruzione nel caso di ricorso alla Direzione Regionale. La ratio di tale differenza può essere individuata nel fatto che il ricorso al Comitato Regionale, a differenza del ricorso alla Direzione Regionale, può essere previamente esperito già avverso il verbale unico di accertamento e pertanto, il trasgressore potrebbe avvalersene prima di tale strumento di tutela. Atteso che contro il verbale medesimo non può essere proposto ricorso giurisdizionale, in quanto non immediatamente lesivo dei diritti del trasgressore, ciò consentirebbe al medesimo di ottenere una provvedimento favorevole già prima dell"emissione del provvedimento finale di ingiunzione, anche nell"ottica del principio di economicità degli atti. Il diritto di difesa del trasgressore, quindi, lungi dall"essere leso dalla sospensione del termine predetto, è ampiamente garantito dalla predisposizione di più strumenti di tutela posti in essere nel corso del procedimento amministrativo". In http://www.lavoro-confronto.it/2014/numero-2/il-ricorso-amministrativo-al-comitato-regionale-per-i-rapporti-di-lavoro

 

[5] Interpretazione conforme a quanto stabilito nella citata Circ. n.10/2006




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