-  Gasparre Annalisa  -  15/03/2015

IN MORTE DEL CANE CERCATORE DI TARTUFI - Annalisa GASPARRE

- animali fonte di reddito

- morte del cane "da" tartufo

- risarcimento

 

Il cane si trovava nella propria cuccia legato con guinzaglio quando veniva travolto mortalmente da uno scooter. Il proprietario chiedeva il risarcimento del danno, evidenziando, in particolare, quali sarebbero stati, a suo avviso, i mancati introiti derivanti dal mancato "utilizzo" del proprio "collaboratore" canino.

Il virgolettato, in questa sede, è ben comprensibilmente interpretabile come l'alzamento di sopracciglia quale segno di disapprovazione da parte di scrive riguardo all'utilizzo di animali come strumenti di lavoro, fermo restando che ogni caso è a sè e sottinteso che i tartufi sono molto apprezzati dalla scrivente.

La disapprovazione, a ben vedere, riguarda il modo con cui si è chiesto di essere risarciti di una perdita che, in primo luogo, dovrebbe forse essere affettiva e, invece, con il procedimento intrapreso ha assunto spiccate caratteristiche patrimoniali, venali, di lucro.

Chiesti oltre 15.000 euro, l'assicurazione è stata condannata a risarcirne solo 5.000, ritenendo il giudice provato solo questo danno, che, forse per caso, corrisponde all'importo necessario per l'acquisto di un nuovo cane. E il virgolettato si impone anche circa l'attività di "acquisto" in effetti svolta dal danneggiato.

Quanto si è lontani dalla de-patrimonializzazione degli animali e al riconoscimento di un loro valore intrinseco.

 

Giudice di pace Campobasso, Sent., 27-11-2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1285/2011 R.G. e riservata a sentenza all'udienza del 16.07.14, avente pagamento somme, promossa da:

C.C., C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. --------, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Campobasso ------------,

ATTORE

CONTRO

------- SpA, in persona del legale rappresentante p.t. dott. S.D.M., P.I. (...), rappresentata e difesa dall'avv.-----, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ------- sito in Campobasso alla via -------, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione,

CONVENUTA

NONCHÉ

M.A., residente in ......,

CONVENUTO-CONTUMACE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. C.C. esponeva quanto segue:

- che in data 04.11.2010 il cane di sua proprietà di razza L.R., utilizzato per la ricerca del tartufo, mentre si trovava nella propria cuccia legato con guinzaglio, veniva travolto mortalmente da uno scooter condotto dal sig. M.A.;

- che con lettera raccomandata a/r del 23.11.2010 veniva inoltrata richiesta di risarcimento dei danni alla ----- Ass.ni;

- che sino alla data del sinistro era riuscito a raccogliere 1,5 kg a settimana di tartufo bianco, che provvedeva a vendere al Centro Tartufi Molise srl, e che dal 04.11.2010 sino al 31.12.2010 avrebbe venduto 10,7 kg di tartufo bianco ad un prezzo pari ad Euro 1.000,00 al kg, per un totale di Euro 10.700,00;

- che i danni subiti erano pari ad Euro 15.957,70, di cui Euro 5.000,00 per l'acquisto di un nuovo cane, ed Euro 10.700,00 quale lucro cessante;

- che si vedeva costretto ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di dichiarare che il sinistro de quo era da attribuirsi alla condotta imprudente e negligente del M., e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni pari ad 15.957,70, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.

Si costituiva la ------SPA, esponeva quanto segue:

- che dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai rilievi effettuati si evincevano delle discordanze;

- che il M. affermava di aver investito il cane in fase di partenza, e che quest'ultimo si trovava a una distanza di 3 metri;

- che considerate le caratteristiche dello scooter, l'esiguità del suo peso, sembrava inverosimile che l'urto avesse potuto uccidere il cane, anche perché non risultavano danni né allo scudo protettivo, né alle forcelle anteriori o al sottoscocca;

- che il cane era stato acquistato quando aveva 40 gg, ma lo aveva registrato solo 10 gg prima del decesso, ossia in data 21.10.2010;

- che non vi erano tracce fiscali della vendita dei tartufi;

- concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Nessuno si costituiva per il sig. M.A., pertanto all'udienza del 04.04.2012 ne veniva dichiarata la contumacia ex art 171 c.p.c.

All'udienza del 16.07.14 la causa veniva trattenuta a sentenza.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

Si osserva preliminarmente che il presente giudizio ha per oggetto il risarcimento danni causati da circolazione stradale, pertanto la domanda ai sensi dell'art. 7 c.p.c. rientra nella competenza per materia e per valore del Giudice adito.

L'attore lamenta di aver subito un danno conseguente all'investimento di un cane di sua proprietà dedito alla ricerca del tartufo, danno che quantifica in Euro 15.957,70, di cui Euro 5.000,00, pari al costo di un nuovo cane della stessa razza di quello morto, oltre ad Euro 10.700,00 a titolo di lucro cessante.

Il sig. C.G., escusso nel corso del giudizio, ha dichiarato di conoscere le circostanze di cui all'atto di citazione, poiché viaggiava a bordo dello scooter condotto dal M., quando quest'ultimo ha investito il cane del C..

Il teste ha riferito che dopo aver investito l'animale constatavano che il cane effettivamente era morto.

Il sig. R.P., incaricato dalla ------Ass.ni per redigere la perizia, ha riferito di non aver rilevato traccia di danno e/o riparazione riconducibile all'impatto contro il cane, e ha precisato che dove era stato investito il cane era impossibile investirlo, poiché si trovava vicino al muro, quindi si trattava di una manovra assurda, e infine che il cane era posizionato in una maniera incompatibile con l'investimento, e che non aveva senso la presenza del sacco.

Dall'istruttoria espletata si evince la responsabilità del M. nella causazione del sinistro, sebbene vi sono alcuni punti non chiari.

Per quanto concerne la quantificazione del danno si osserva quanto segue.

Il sig. G.B., ha riferito che l'attore acquistava un cane nel mese di maggio 2011 di razza L., di sesso femminile, pagando un prezzo di Euro 5.000,00.

I sigg.ri P.A. e G.D., hanno dichiarato che la quantità di tartufo bianco che il C. vendeva alla C.T.M. S.r.l., era sicuramente più di un kg,, ricevendo un prezzo pari ad Euro 1.000,00 al Kg..

Il sig. G.D., teste di parte convenuta, dipendente dell'agenzia investigativa, ha riferito che la cuccia era pulita, non vi erano le ciotole, che l'attore aveva registrato il cane all'anagrafe canina, solo 10 gg antecedenti il decesso, e che il P. riferiva telefonicamente di non possedere alcuna documentazione fiscale riferibile alla vendita eseguita dal C..

Per quanto concerne la quantificazione dei danni patrimoniali, in mancanza di riscontri probatori documentali certi, rilevato che la stessa si fonda solo su prove testimoniali, questo giudice ritiene di limitarla ad Euro 5.000,00 (cinquemila), somma comprensiva di tutti i danni subiti dal C. a causa del sinistro de quo.

Pertanto va dichiarato M.A. responsabile del sinistro de quo, per l'effetto i convenuti, ----S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., nonché M.A., in solido tra loro, vanno condannati al pagamento in favore del sig. C.C. della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Campobasso dr. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da C.C. nei confronti di Sara SPA, in persona del legale rappresentante p.t. dott. S.D.M., nonché M.A., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda promossa dal sig. C.C. nei confronti della -------S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., nonché M.A.;

2) dichiara M.A. responsabile del sinistro de quo;

3) per l'effetto condanna la -----S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., nonché M.A., in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. C.C. della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;

4) condanna la --------S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., nonché M.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. -------, procuratore antistatario del sig. C.C., che liquida in 206 per esborsi, Euro 300,00 per compensi fase di studio, Euro 350,00 per compensi fase introduttiva, ed Euro 320,00 per compensi fase istruttoria, ed Euro 400,00 per compensi fase decisoria, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Campobasso, il 12 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2014.




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