-  Carmina Roberto  -  15/04/2013

IN ORDINE AI TERMINI DEL CALCIOMERCATO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA F.I.F.A. – Roberto CARMINA

In occasione dell"ultima sessione invernale di calciomercato, la società Lazio ha acquistato, per la stagione sportiva in corso, oltre il termine di chiusura del calciomercato italiano, il giocatore francese svincolato Louis Saha a seguito della risoluzione del suo contratto con la squadra del Sunderland, facente parte del campionato inglese di Premier league, entro la fine della finestra del mercato italiano. Il tesseramento di Louis Saha è stato ratificato dalla F.I.G.C, nonostante il contrasto, almeno apparente, con la regolamentazione della stessa F.I.G.C. in materia.

L"art. 117, comma 3°, della N.O.I.F. (Norme organizzative Interne della F.I.G.C.) sancisce che "nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva".

La F.I.G.C. fissa ogni anno il termine entro il quale si devono concludere i tesseramenti dei giocatori di calcio. Nel caso di specie, dobbiamo fare riferimento al Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale n. 150/A del 27 aprile 2012. Tale Comunicato stabilisce, per quanto ci interessa, che "la richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo: da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19) o da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19)". Inoltre, il comunicato prevede, per i calciatori professionisti provenienti da una Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012, che la richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel periodo tra domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12).

Al fine di una corretta comprensione della questione è necessario ricostruire il quadro normativo internazionale di riferimento rappresentato dalle Regulations on the status and transfer of players (che fa testo solo nelle versioni ufficiali redatte dalla F.I.F.A. in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola). Le Regulations on the status and transfer of players all"art. 1, comma 3°, prevedono che "the following provisions are binding at national level and must be included without modification in the association"s regulations: articles 2-8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 and 19 bis". Com"è noto, la disposizione in esame si inserisce nel contesto di una politica internazionale di armonizzazione delle normative federali nazionali. Dunque, ai sensi dell"art. 1, comma 3°, delle Regulations on the status and transfer of players, gli articoli delle Regulations F.I.F.A precedentemente menzionati (in particolare l"art. 6) devono trovare integrale applicazione anche in Italia.

L'art. 6, comma 1° delle Regulations on the status and transfer of players, dispone che "players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant association. As an exception to this rule, a professional whose contract has expired prior to the end of a registration period may be registered outside that registration period".

Dunque, nel caso che ci riguarda concernente il tesseramento di Louis Saha, è ravvisabile un contrasto tra la normativa interna della F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 150/A e N.O.I.F.) e la normativa internazionale della F.I.F.A. (Regulations on the status and transfer of players). Tuttavia, come precisato in dottrina "le fonti dell"ordinamento sportivo nazionale devono conformarsi alle fonti dell"ordinamento sportivo internazionale, facente capo al C.I.O. (…) così come pure i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali devono conformarsi alle normative delle corrispondenti Federazioni sportive internazionali"[1]. Infatti, l"ordinamento sportivo italiano è un"articolazione dell"ordinamento sportivo internazionale ed è ad esso subordinato gerarchicamente. Pertanto, così come avviene nell"ordinamento generale qualora una disposizione nazionale sia in contrasto con un Regolamento o con una Direttiva Comunitaria dettagliata (self executing), anche in questo caso la norma nazionale sportiva confliggente và disapplicata a favore di quella proveniente dall"organo sovranazionale.

Inoltre, considerata la formulazione letterale della disposizione, resta da appurare cosa si intenda per "expired". La F.I.F.A, in punto di fatto, ha applicato la norma interpretando tale verbo in modo estensivo e così comprendendo nel suo significato semantico sia l"ipotesi della scadenza naturale del contratto sia quella della risoluzione consensuale. Pertanto si può concludere che in ambedue i casi è possibile stipulare un nuovo contratto con un altro club, purché la conclusione del precedente contratto avvenga prima della chiusura del calciomercato.

Aderendo, invece, a un"interpretazione restrittiva del dato normativo, per cui il termine "expired" dovrebbe essere tradotto semplicemente in "scaduto", si andrebbe a compromettere il diritto al lavoro sportivo dei giocatori, situazione giuridica soggettiva che senz"altro trova soggiorno in seno al ventaglio dei diritti fondamentali. Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, l"attività sportiva è sia espressione della personalità individuale, sia strumento per l"integrazione sociale ma anche fonte di reddito per il lavoro prestato[2]. In senso conforme, la Direttiva 97/81/CE alla clausola sub 1 stabilisce che la normativa nazionale debba favorire lo sviluppo del lavoro e alla clausola sub 5 prevede che gli Stati membri devono eliminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro[3].

 

 



[1] L. SANTORO, Premesse in G. LIOTTA – L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, Milano, Giuffrè Editore, 2009, p. 17.

[2] Ordinanza Tribunale di Lodi, 13 maggio 2010, consultabile on line in De Jure Giuffrè.

[3] Direttiva del Consiglio CE del 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE, relativa all"Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall"Unice, dal Ceep e dalla Ces.




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