L'impugnata sentenza si rivela aderente al dettato normativo interno e sovranazionale nonché alla relativa elaborazione giurisprudenziale, giacché i giudici di merito hanno irreprensibilmente pure valorizzato una serie di circostanze effettive e concrete contrastanti con l'interesse del minore, inteso come suo diritto ad una genitorialità piena e non dimidiata ed atte anche a sacrificare la genitorialità del padre, in quanto riconducibili oltre che alla scarsità di sue risorse affettive, logistiche ed economiche, ai connotati della sua personalità e della sua situazione psichica, integranti motivi gravi ed irreversibili, circostanze tutte che oltre a rendere nel loro complesso difficile un suo inserimento nel contesto ambientale, sociale e lavorativo italiano ed a non consentire di presumere il raggiungimento da parte sua di quel minimo di stabilità personale e di vita necessaria ad occuparsi validamente delle esigenze di un bambino di cinque anni, compromettevano le sue competenze genitoriali, con probabilità, attendibilmente ravvisata, di pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del minore.