-  Redazione P&D  -  21/03/2014

IN TEMA DI APPELLO CONTRO LE ORDINANZE CAUTELARI - Carol COMAND

Fuori dei casi previsti dall'art. 309 co. 1 c.p.p., che di norma disciplina la richiesta di riesame avanzata dall'imputato e relativa alle ordinanze dispositive di misure coercitive, é consentito al pubblico ministero, all'imputato ed al difensore, proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali.

Attraverso l'appello (art. 310 c.p.p.) è possibile proporre impugnazione avverso le ordinanze dispositive di misure interdittive, avverso quelle che hanno rigettato una precedente istanza di applicazione formulata dal pubblico ministero, ovvero di revoca o sostituzione, dall'imputato o dal suo difensore1.

Pur differendo sostanzialmente dalla richiesta di riesame, condivide con esso forme (artt. 582 e 583 c.p.p.) e termini2 di presentazione dell'impugnazione, nonchè l'organo decidente3, innanzi al quale il procedimento si svolge in camera di consiglio, secondo le regole di cui all'art. 127 c.p.p..

Per quanto non esplicitamente stabilito per la specifica impugnazione in esame, anche in giurisprudenza, si ritiene applicabile la disciplina generale dell'appello e ciò in quanto pare pacifico che l'appello relativo al processo di merito e l'appello relativo al procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipino della medesima natura, integrando "lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice"4.

In ossequio a ciò, per quanto concerne la forma dell'impugnazione, si osserva quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., -da cui il maggiore scostamento dalla disciplina della richiesta di riesame, mezzo di impugnazione a carattere totalmente devolutivo-, con la conseguente necessità della formulazione dei motivi già all'atto di proposizione della domanda e dell'operatività della regola del tantum devolutum quantum appellatum.

A quest'ultimo proposito, in dottrina, si è osservato che in sede di appello de libertate, in seguito ad impugnazione del pubblico ministero, il giudice sia abilitato a fare un ampio uso dei poteri decisori, i quali, se utilizzati per apportare modifiche peggiorative nei confronti dell'imputato, dovranno essere contenuti entro i limiti costituiti dalla domanda cautelare, senza comportare una deviazione rispetto ai confini cognitivi5.

Sempre in dottrina, si è osservato che l'ambito di cognizione devoluto al giudice di appello, dovendo rimanere circoscritto ai punti dell'ordinanza cui si riferiscono i motivi, dovrebbe comprendere anche i motivi concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti come presupposto di applicazione delle misure, secondo la formula dell'art. 273 c.p.p.6 .

A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale che, sebbene superata sul punto, si ritiene utile menzionare, si è inoltre chiarito che, potendo il procedimento incidentale in materia di libertà, intervenire in diverse fasi del procedimento principale, e nulla essendo precisamente stabilito in proposito dal codice di procedura, il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio (nella formulazione successiva alle modifiche apportate dalla l. n. 105/93), in quanto non fondato su una decisione di merito necessariamente sovrapponibile a quella relativa alla gravità indiziaria, non possa riassorbire automaticamente quest'ultima, conservando in capo all'organo originariamente competente la relativa valutazione7.

Oltre che in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, necessaria per l'applicazione o il mantenimento delle misure, al giudice dell'appello, quando investito del controllo critico della decisione impugnata, entro i menzionati limiti della domanda cautelare avanzata parte del pubblico ministero, è di norma attribuito il potere di valutare altresì la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure richieste, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, caratterizzanti i criteri di cui all'art. 275 c.p.p.8.

La situazione pare lievemente diversa quando a proporre impugnazione sia l'imputato. Sull'argomento si è espressa Corte Cost. n. 89/98, riconoscendo un potere pro libertate quando sia comunque investito della competenza funzionale in materia, da una richiesta dell'imputato.

Come già osservato in dottrina, infine, nell'art. 310 c.p.p. "spira un favor libertatis". L'ordinanza che accogliendo l'impugnazione proposta dal p.m., dispone una misura cautelare, rimane sospesa sino che la medesima decisione non sia divenuta definitiva. (c.c.)

 

 

1Il medesimo mezzo è utilizzabile avverso le ordinanze in materia di proroga o sospensione dei termini ai sensi dell'art. 305 co. 2 c.p.p.: Piermaria Corso in Le misure cautelari, in Manuale di procedura penale, Giappichelli, 2010.

2Per l'imputato il termine di dieci giorno entro il quale proporre impugnazione decorre dalla notifica del provvedimento (art. 293 co 3 c.p.p.) mentre per il difensore il medesimo termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito di cui all'art. 293 co. 3 c.p.p. . In tema anche Cass. Pen. n. 8119/13 dep. 20.02.2013, in relazione ad un provvedimento del Trib. Libertà di Milano, commentata per Ipsoa da G. Amato.

3Secondo quanto disposto dall'art. 309 commi 4 e 7 la relativa richiesta deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compresi l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

4Così Cass. Pen. S.u., 25.06.1997, G., inedita.

5Altrimenti risultando violato sia il principio devolutivo che l'esercizio del potere cautelare. Così Spagnolo, I poteri cognitivi e decisori del tribunale delle libertà investito dell'appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra devolutum e novum, in Cass. Pen., 2004, 2756 ss.

6Così Grevi, V., Misure cautelari, in Compendio di procedura penale, Cedam, 2008.

7Corte Cost. n. 71/96 che, sebbene riferita al giudizio prognostico del g.u.p. precedente alle innovazioni apportate dalla legislazione successiva ( l. n. 479/99) conserva tutta la sua attualità laddove si afferma che "non ci si possa fondare su una concezione rigorosa ed astratta dell'autonomia del procedimento incidentale, giacchè ciò condurrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere possibile la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza in qualsiasi momento del processo", in antinomia con il sistema e nel concorso di due pronunce giurisdizionali sul medesimo tema.

8Ciò anche sulla base di elementi probatori sopravvenuti o non portati a sua conoscenza perchè a suo tempo inconferenti. Cas. Pen. n. 18399 dep. 20.04.2004.




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