-  Storani Paolo  -  23/03/2014

INAMMISSIBILE E TARDIVA L'IMPUGNAZIONE DI UN ATTO CONSEGUENZIALE - GdP Palermo 7.3.2014 - Paolo M. STORANI

In data 7 marzo 2014 il Giudice di Pace di Palermo - Est. Dott. Vincenzo Vitale - ha emesso declaratoria di inammissibilità per tardività di un'opposizione a sanzione amministrativa in tema di cartella di pagamento di Sicilia Riscossione.

La decisione merita di essere sottoposta aii visitatori di P&D per le analitiche considerazioni sulla tempistica dell'impugnativa.

Buona lettura.

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. .../2013 R. G. e promossa da

 

..., rappresentata e difesa dall"Avv. ..., presso il cui studio, sito in via ..., ha eletto domicilio

opponente

contro

 

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. Marcello Genovese

opposto costituito

Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa.

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso depositato in data ...2013, l"odierna opponente impugnava la cartella di pagamento n. ... della Riscossione Sicilia S.p.a., avente ad oggetto un importo di € 548,09, di cui risulta essere ente creditore il Comune di Palermo.

La ricorrente eccepiva in ricorso, fra l"altro, l"inefficacia della sanzione per mancata notificazione degli verbali d"infrazione, nonché l"illegittima iscrizione a ruolo di somme maggiorate del 10% su base semestrale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo il quale chiedeva il rigetto del ricorso per intempestivita" dello stesso, stante che i pregressi verbali di contestazione (successivamente iscritti a ruolo) risultavano regolarmente notificati.

Alla prima udienza di trattazione, entrambi i procuratori chiedevano un rinvio per contro dedurre ex art. 320 c.p.c., mentre alla successiva udienza si limitavano a chiedere un rinvio per le conclusioni.

In sede di comparsa conclusionale, l"opponente eccepiva la nullità delle notifiche dei verbali in quanto consegnate a soggetto non legittimato, ma siffatta eccezione risulta tardiva.

Orbene, ai sensi dell"art. 22 della Legge 689/81, contro l"ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento, a pena di inammissibilita" del ricorso.

Secondo l"orientamento dominante in Giurisprudenza, e da codesto Giudicante fatto proprio, la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (regolata dall"art. 27 della legge 689/81, cui rinvia l"art. 206 del D.L.vo 285/92 , in base alle norme previste per l"esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone percio" la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (il verbale di accertamento, in difetto del ricorso al prefetto ovvero l"ordinanza-ingiunzione di pagamento), "ed è dunque contro il verbale d"accertamento, divenuto titolo esecutivo, che va proposta l"opposizione ex art. 22 della citata legge, non essendo il ricorso piu" ammissibile contro la cartella esattoriale" (per tutte, Cass. Civ., sez. I, 25/05/2000 n. 7115 ; Cass. Civ. , sez. III, 03/04/2000 n. 4006 ; Cass. Civ. 01/03/2000 n. 2293).

Il verbale di accertamento, purchè ritualmente notificato, costituisce, in mancanza di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta, titolo esecutivo ai sensi dell"art. 203 C.D.S., titolo che, non sussistendo l"ordinanza-ingiunzione prefettizia (possibile solo nel caso in cui venga presentato ricorso gerarchico al Prefetto) puo" essere opposto innanzi al Giudice di Pace ai sensi dell"art. 22 della Legge 689/81.

Ne consegue che, ove l"interessato non acceda nei termini prescritti né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, resta preclusa la possibilita" di riesame in sede giurisdizionale di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza dell"infrazione, ovvero, in via pregiudiziale l"eccezione di prescrizione di cui all"art. 28 della citata legge.

Onde – come affermato dai giudici di legittimita" - deve ritenersi inammissibile l"opposizione a cartella esattoriale basata sul titolo esecutivo di cui all"art. 203 c.s., quando di tale titolo risulti la rituale formazione.

Quando, a fortiori, risulti accertata l"inerzia dell"interessato dopo la notificazione del verbale di contravvenzione, atteso che nella fattispecie considerata l"atto in questione (l"accertamento di violazione) risulta essere stato il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa.

In tal senso, si è conformata anche la giurisprudenza di merito (fra tutte, Pret. Novara, sent. 24/02/1998 n. 70 ; Pret. Verbania, 02/06/1998 n. 38 ; Giudice Unico Trib. Alessandria, 22/02/2000 n. 106).

Ed anche chi scrive, in numerose sentenze pubblicate presso l"Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.

Il suesposto principio di diritto risulta alfine acquisito anche da parte della giurisprudenza amministrativa di Palazzo Spada, secondo cui "è da considerarsi tardiva l"impugnazione di un atto presupposto quando il ricorrente, pur essendo a conoscenza del contenuto di detto provvedimento, si sia limitato ad impugnare l"atto consequenziale per vizi non propri di quest"ultimo, ma derivati dal primo.

Il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento preceduto da un altro atto per lui non lesivo al momento dell"emanazione, infatti, non puo" impugnare quest"ultimo tardivamente, a nulla rilevando che esso abbia reso possibile il provvedimento successivo" (cosi", Cons. Stato, sez. V, 07/04/2009 n. 2148).

Orbene, dagli atti di causa (e come correttamente provato ex art. 2697 c.c. dal Comune di Palermo) risulta che l"opponente ha ricevuto (al domicilio risultante dal P.R.A., ex artt. 201 C.d.s. e 7 co. 2 L. 890/82), la notifica del verbale n. ... in data .../2012 e del verbale n. .../2012 in data .../2012, con contestuale invio – in entrambi i casi – della raccomandata postale prescritta ex lege ; dunque nel pieno rispetto dell"art. 201 del C.d.s., per cui avrebbe dovuto proporre opposizione entro i termini di legge (trenta giorni rispettivamente a partire dalle suesposte date di riferimento).

Quest"ultima, viceversa, ha proposto formale ricorso avverso il successivo atto, ossia la cartella di pagamento, in data 06/12/2013, e dunque ampiamente fuori termine.

Alla luce di quanto rilevato, risulta precluso per l"odierno Giudicante l"esame dei motivi eccepiti nel ricorso, atteso che lo stesso appare preliminarmente inammissibile.

Stante la specificità della controversia, involgente questioni anche di natura presuntiva, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare fra le parti le spese di lite.

 

P. Q. M.

 

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra ..., come sopra rappresentata e difesa, in data .../2013, avverso la cartella di pagamento n. ... della Riscossione Sicilia S.p.a., avente ad oggetto un importo di € 548,09, di cui risulta essere ente creditore il Comune di Palermo, in quanto proposto fuori termine.

Spese processuali compensate.

 

Cosi" deciso in Palermo il 07/03/2014.

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Vitale)




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