Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  10/11/2022

Inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni - Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 1663/2022

Inammissibilità prova testimoniale ex articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni - Invio raccomandata da parte dell’assicurazione – Necessità solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o assenza di testimoni – Non necessità ove dalle comunicazioni risulti assenza di testimoni.

Art. 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni

Ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l’invio della previa raccomandata da parte dell’assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l’assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l’assenza di testimoni.


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati