-  Andrea Castiglioni  -  24/02/2016

Incidente stradale e rifiuto di sottoporsi agli esami del sangue - Cass. 1546/16 - Andrea Castiglioni

- art. 186 e 187 Codice della strada (D.lgs. 285/1992)

- rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e continuazione con sanzione più grave aumentata fino al triplo (art. 8, L. 689/1981)

- dovere di avvisare della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia

 

Secondo il Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), in caso di incidente stradale, gli organi di Polizia hanno la facoltà di richiedere alle Strutture sanitarie (di base o convenzionate), di effettuare un controllo ematico ("esame del sangue") sul conducente, al fine di accertare il tasso alcoolemico (art. 186, comma 5), o lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187). Ciò è possibile anche se il conducente coinvolto non mostra segni evidenti di alterazione, quindi non appare alterato ma gli organi di Polizia intendono comunque ottenere un accertamento più accurato. La ratio è quella di consentire l'accertamento di un fatto di reato (essendo le norme citate dei "reati"), attraverso un riscontro scientifico accurato di elevata attendibilità.

Le norme prevedono che il soggetto può sottrarsi a tali controlli, ma in questo caso verrà sottoposto alle sanzioni previste, che sono sia penali che amministrative (art. 186, comma 7, C.d.S.: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento ... il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c) [ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da 6 mesi a 1 anno]. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo ..."; art. 187, comma 8, C.d.S.: "salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7" [cioè le stesse dell'ipotesi precedente].

La sentenza in commento precisa che l'accertamento tramite esame ematico può essere richiesto contemporaneamente sia per accertare il tasso alcoolemico (ex art. 186), sia per accertare lo stato di alterazione da uso di droghe (ex art. 187); e, pertanto, il sottrarsi a tali esami comporta la violazione di entrambe le norme (orientamento costante, Cass. 4405/2014).

Si configura così un concorso di illeciti, dovuto alla violazione di più norme con la medesima azione od omissione. Con riferimento alle sanzioni amministrative, trova applicazione la L. 689/1981, in particolare l'art. 8, che disciplina il concorso prevedendo il meccanismo della continuazione, quindi l'applicazione della sanzione più grave aumentata fino al triplo (Cass. cit. 4405/2014).

La S.C. precisa altresì che, in caso di controlli presso le strutture sanitarie, è facoltà del conducente di farsi assistere da un legale di fiducia (n.b., non è prevista l'assegnazione di un legale d'ufficio). Ne consegue che è obbligo degli agenti delle Forze dell'Ordine di informare il soggetto di tale facoltà (cita ancora Cass. 4405/2014).

Dato che, in questo caso, le Forze dell'Ordine non avevano avvisato il soggetto di tale diritto, la sentenza è stata cassata con rinvio.




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