-  Mazzotta Valeria  -  10/04/2013

INCOMPATIBILITA' CARATTERIALE GIUSTIFICA LA SEPARAZIONE - Cass. ord. 8675/2013 - Valeria MAZZOTTA

 

La grave incompatibilità caratteriale tra coniugi è di per sé sufficiente per fondare la separazione: l"adulterio è secondario se successivo al verificarsi della crisi.

La Corte di Cassazione, con l"ordinanza 8675 depositata il 9 aprile, rigetta la richiesta d"addebito della separazione alla moglie avanzata dal marito e fondata sul tradimento perpetrato ai suoi danni, così confermando le precedenti sentenze di merito.

Era stato infatti provato che tra i coniugi la crisi era in atto da tempo a causa di profonde incompatibilità caratteriali che originavano frequenti e violenti litigi. In tale contesto, conclamato nel tempo, si era poi innestato il tradimento della moglie. La violazione dell"obbligo di fedeltà non ha dunque costituito la causa della separazione, bensì una mera conseguenza della crisi coniugale in atto.

Gli Ermellini richiamano la giurisprudenza consolidata secondo la quale "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si con­stati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Cass., 12 aprile 2006, n. 8512; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 20 aprile 2011, n. 9074)".

Nel caso di specie, comprovato che il progressivo deteriorarsi dei rapporti tra coniugi trovava fondamento in incompatibilità caratteriali e nella difficoltà di risolvere armoniosamente le difficoltà quotidiane, e quindi che una crisi preesistente era già in atto e che la convivenza poteva considerarsi meramente formale, escludono la presenza di «motivazioni o cause esterne», quali la relazione extraconiugale della moglie – «che hanno inficiato il rapporto di coppia».

Ricorso rigettato e spese compensate.




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