-  Caruso Simona  -  25/11/2014

INDAGINI BANCARIE: LIMITATE LE PRESUNZIONI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI - Corte Cost. 228/2014- Simona CARUSO

Indagini bancarie.

Lavoratori autonomi.

Promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.

E' legittimo accertare il maggior imponibile di un lavoratore autonomo ricorrendo alla presunzione che il prelevamento dal conto bancario (di cui non si dia giustificazione) corrisponda ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo?

La Corte Costituzionale boccia tale presunzione.

 

 

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio aveva sollevato questione di legittimità dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione agli articolo 3 e 53 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'art. 1 della legge n. 311 del 2004, inserendo nel corpo di tale parte della disposizione le parole «o compensi», ha esteso ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione (limitata originariamente alle sole imprese) in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, argomentando che, se anche le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, in base alla quale, anche per i lavoratori autonomi il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.

Precisa, infatti, la Consulta che il fondamento economico-contabile di tale meccanismo presuntivo è stato ritenuto congruente con l'andamento dell'attività imprenditoriale perchè è caratterizzata dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi (sul punto, Corte Cost., sentenza n. 225 del 2005).

Nell'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, è preminente l'apporto del lavoro proprio, mentre l'apparato organizzativo è solo marginale.

Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali, pertanto la presunzione non ha alcuna ragionevolezza.

Inoltre, nel caso dei lavoratori autonomi, gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.

In conclusione, la Corte afferma che: "deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito".










Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film