-  Bucci Elisa  -  14/01/2016

INDENNITA DI FUNZIONE E PENSIONE INTEGRATIVA – Cass. 4/2016 – Elisa BUCCI

base retributiva

emolumenti di carattere fisso e continuativo

indennità di funzione capo ufficio 

Un pensionato agiva in giudizio affinchè fosse riconosciuto il suo diritto alla liquidazione della pensione integrativa computando base di calcolo l'indennità di arricchimento professionale. 

Il giudice di prime cure dichiarava che nella base di calcolo, ai fini della liquidazione della stessa, non si dovesse considerare l'indennità di funzione denominata "capo ufficio".

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, osservava che l'indennità in questione era stata riconosciuta per lo svolgimento di mansioni superiori (le funzioni di capo ufficio) e doveva ritenersi collegata non alla carica formale, quanto, piuttosto, alle mansioni effettivamente svolte: pertanto non poteva entrare a far parte della base di calcolo della pensione integrativa.

Ai sensi di legge si intende per "retribuzione" si intende lo stipendio lordo calcolato per 15 mensilità, eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo, con esclusione delle quote aggiunta di famiglia.

La sentenza allegata rileva che già la S.U. (sentenza 7154 del 25/03/2010) hanno affrontato la questione della inclusione dell'indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, nella base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS.

Alcune funzioni sono indennizzabili e l'ammontare delle predette è proporzionato al grado di autonomia, di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie.

In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS ai fini della computabilità nella pensione integrativa è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione.

Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto".

Deve, invero, ritenersi che le differenze a titolo di indennità di funzione accertate dal Tribunale di Roma con sentenza passata in cosa giudicata, conformemente a quanto sostenuto dal controricorrente, sono relative alle funzioni di "Capoufficio" proprie della qualifica ricoperta, previste dalla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2.

In sintesi, ha errato il giudice del merito ritenendo che si vertesse nell"ipotesi dello svolgimento di mansioni superiori sul presupposto che le differenze reclamate fossero state riconosciute a tale titolo con la conseguenza che era da escludere la relativa computabilità ai fini del calcolo della pensione integrativa: le differenze riconosciute erano relative, invece, ad una indennità relativa allo svolgimento di funzioni proprie della qualifica.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.




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