-  Mazzon Riccardo  -  01/10/2014

INFORTUNI SUL LAVORO E ARTICOLO 2049 C.C.: IMPLICAZIONI - Riccardo MAZZON

La responsabilità indiretta del datore di lavoro, per l'atto illecito posto in essere dai propri dipendenti, riveste particolare importanza nel settore dei cc.dd. "infortuni sul lavoro", non solo quanto a possibili problematiche innestate dall'ambito di copertura di eventuali contratti di assicurazione privata - ad esempio, nella recente pronuncia che segue, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, che non aveva fatto corretto uso dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362, 1363 e 1366 ss. c.c., in relazione alla interpretazione delle clausole di una polizza assicurativa che, con chiarezza ed univocità, estendevano la garanzia di responsabilità civile verso terzi anche al danno morale derivante al lavoratore da reato colposo commesso da altro dipendente, del quale il datore risponda civilmente ex art. 2049 c.c.:

"in tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni" (Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25860, GCM, 2010, 12, 1632) -

ma anche e soprattutto in relazione all'esercizio dell'azione di rivalsa esercitabile dall'Inail; a tal proposito, in una fattispecie relativa ad un lavoratore rimasto infortunato in un incidente stradale, in quanto trasportato su un veicolo condotto da altro dipendente dello stesso datore di lavoro, è stato puntualmente osservato come, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro determinato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è previsto l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, all'Inail competono: a) la speciale azione di rivalsa ex art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle "persone civilmente responsabili" (che dà luogo ad una causa previdenziale ed è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa); b) l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. (che l'istituto può esercitare per far valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che ha il limite derivante dal risarcimento dovuto al danneggiato); c) l'azione ex art. 28 della l. n. 990 del 1969 (esperibile direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione dei veicoli - ma non nei confronti di quest'ultimo - e che ha il diverso limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione RCA):

"tali azioni, in considerazione della previsione differenziata di singole ipotesi di pregiudizialità-dipendenza (v. art. 32-36 c.p.c.) tra cause diverse, normalmente vanno trattate separatamente (potendo la trattazione congiunta comportare deroghe alle norme sulla competenza e/o sul rito), ma non può escludersi a priori che possano verificarsi casi suscettibili di combinazione (azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e surrogatoria nei confronti di altri soggetti) o di sovrapposizione (azioni di regresso e surrogatoria nei confronti dei medesimi soggetti), data la varietà di ipotesi che possono verificarsi " (Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 1999, n. 3357, GCM, 1999, 773).

In effetti, la responsabilità dei committenti, per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono addetti, prevista dall'articolo 2049 del codice civile – anche atteso che, in forza all'art. 10 commi 1 e 4 d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione di regresso dell'Inail, nei confronti del datore di lavoro, tendente al rimborso delle somme erogate dall'istituto al lavoratore, in conseguenza delle lesioni da lui riportate in un infortunio sul lavoro, non è proponibile ove l'istituto medesimo non deduca e non provi l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti, di cui questi debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c.:

"in difetto di tale necessaria prospettazione dell'azione di regresso dell'Inail, posto che la questione di proponibilità o meno della domanda è rilevabile in ogni stato o grado del processo, deve essere cassata senza rinvio la sentenza impugnata che ha accolto la domanda di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro in presenza di una prospettazione conforme alla sentenza penale di non doversi procedere per mancanza della necessaria querela dell'infortunato. Ne consegue che resta assorbito il prospettato contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura, di decadenza o di prescrizione, del termine triennale di cui alla prima parte del comma ultimo dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965" (Cass. civ., Sez. U., 8 luglio 1996, n. 6229, RCP, 1997, 98) -,

risulta implicitamente richiamata dall'articolo 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla sentenza della corte costituzionale n. 22 del 1967 – infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 del t.u. delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,

"la responsabilità civile del datore di lavoro per infortuni sul lavoro derivanti da reato sussiste anche quando questo sia stato commesso da dipendenti non incaricati della direzione o della sorveglianza del lavoro, sempreché di tale fatto il datore di lavoro debba rispondere nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2049 c.c." -; (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 1986, n. 4862, GCM, 1986, 7)

la circostanza implica che i principi sottesi all'applicazione di detta norma (cfr., amplius, il capitolo tredicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) valgano anche nei procedimenti intentati dall'Inail e basati su detta disciplina (nella fattispecie processuale propromica alla pronuncia che segue, l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva ravvisato la sussistenza di un rapporto di committenza tra il datore di lavoro delle lavoratrici, infortunatesi a seguito del ribaltamento del carrello su cui erano trasportate, ed il figlio dello stesso datore, da questo incaricato delle guida della macchina agricola trainante detto carrello),

"la responsabilità dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono addetti, prevista dall'art. 2049 c.c. (implicitamente richiamato dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nel testo risultante dalla sentenza della corte costituzionale n. 22 del 1967), presuppone che il commesso agisca per conto del committente in virtù di vincolo di subordinazione, anche se di carattere occasionale e temporaneo, cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza del suo operato da parate dello stesso committente, e che tra l'esercizio dell'incarico e la consumazione dell'illecito esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, ossia che l'evento sia reso possibile o comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico. " (Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 1992, n. 7760, GCM, 1992, 6; RI, 1992, II, 145)

sicché la giurisprudenza, in argomento, ha precisato che:

  • detta responsabilità presuppone che il commesso agisca per conto del committente, in virtù di vincolo di subordinazione, anche se di carattere occasionale e temporaneo, cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza del suo operato da parate dello stesso committente;

"quando l'INAIL, per il recupero di quanto versato in conseguenza dell'infortunio, agisca contro il terzo responsabile (che può anche non far parte dell'organizzazione aziendale alla quale appartiene il lavoratore infortunato) nonché contro i soggetti indicati negli art. 2049 e 2054 c.c., fondando la domanda sulla disciplina della responsabilità civile per fatto illecito, esercita un'azione di surroga la quale, pur disciplinata dall'art. 1916 c.c., configura piuttosto una peculiare forma di successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Istituto nei diritti risarcitori del lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato (o i suoi eredi) se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli art. 2043 ss. c.c. Ne consegue che, ai fini dell'affermazione dell'obbligazione del terzo (e dei soggetti con esso responsabili) è necessario e sufficiente accertare che l'evento lesivo indennizzato derivi da un fatto illecito secondo la comune disciplina civilistica, indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'evento stesso come infortunio sul lavoro; inoltre la natura non previdenziale ma risarcitoria (ancorché limitata al solo danno valutabile nella prospettiva della riduzione della inidoneità al lavoro) di tale azione esclude la competenza funzionale del giudice del lavoro per la relativa controversia, la quale, pur se proposta con il medesimo atto, resta devoluta al giudice ordinario determinato secondo i criteri di valore" (Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1995, n. 1269, GCM, 1995, 277 ; NGL, 1995, 464) 

  • è necessario che, tra l'esercizio dell'incarico e la consumazione dell'illecito, esista - se non un rigoroso nesso di causa ad effetto almeno - un rapporto di occasionalità necessaria, ossia che l'evento sia reso possibile o comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico (nella fattispecie oggetto della pronuncia che segue, l'impugnata sentenza aveva accolto la domanda di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro e del dipendente il quale, usando un compressore per spolverare gli indumenti alla fine del lavoro giornaliero secondo una pericolosa pratica nota al datore di lavoro, aveva insufflato aria nell'intestino di altro lavoratore, poi deceduto; la Suprema Corte ha confermato tale decisione, giudicando irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità indiretta del datore di lavoro, la prova della riferibilità della detta insufflazione ad un imprevedibile atto di sadismo);

"l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che adopera l'espressione occasione di lavoro, avente un'accezione più ampia di quella propria della previsione di un nesso causale fra condotta ed evento - comprende nella tutela assicurativa antinfortunistica tutti quegli eventi dannosi che, secondo una previsione oggettivistica, possono verificarsi, anche per colpa dello stesso infortunato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto a questa collegati da un nesso anche solo occasionale invece che eziologico. Un tale collegamento - l'accertamento della cui sussistenza nei singoli casi concreti è riservato al giudice del merito - è configurabile quando il fatto sia accaduto in costanza di lavoro (comprese in tale fase anche le operazioni preparatorie o terminali o comunque necessariamente connesse all'impegno lavorativo, anche se immediatamente determinate da esigenze personali del lavoratore) ed è invece da escludere solo nei casi eccezionali in cui intervengono attività o fattori del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine e persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta, le quali ultime restano irrilevanti o indifferenti (anche se puramente coincidenti) in relazione all'accaduto, che si sarebbe verificato egualmente anche al di fuori di esse" (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 1987, n. 2740, GCM, 1987, fasc. 3). 

  • quando l'infortunio sul lavoro indennizzato si sia verificato nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altra impresa, ma per fatto imputabile a lavoratore "distaccato", l'azione di regresso dell'Inail è esperibile nei confronti dell'impresa distaccante;

"è esperibile l'azione di regresso dell'Inail, nei confronti dell'impresa distaccante, quando l'infortunio sul lavoro indennizzato si sia verificato nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altra impresa, ma per fatto imputabile al lavoratore distaccato" (Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2010, n. 215, FI, 2011, 1, 199)  

  • l'azione di regresso deve considerarsi tempestiva qualora sia state proposta nel termine triennale che decorre dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti del preposto, per intervenuta amnistia;

"sia l'azione di regresso, sia quella di risarcimento del danno, promosse, rispettivamente dall'Inail e dal prestatore di lavoro in relazione all'infortunio da questo subito, nei confronti del datore di lavoro (o dei suoi eredi) in quanto responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'infortunio suddetto, devono considerarsi tempestive qualora siano state proposte, ai sensi degli art. 10, comma 5, e 112, comma ultimo, parte I, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel termine triennale che decorre dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del preposto per intervenuta amnistia, atteso il carattere solidale delle obbligazioni del preposto e del preponente (e dei suoi aventi causa), ai sensi dell'art. 2055 c.c." (Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 1997, n. 2583, GCM, 1997, 447) 

  • non è necessaria l'individuazione di un determinato lavoratore come autore dell'illecito, essendo, invece, sufficiente l'accertamento che questo è stato posto in essere da quei dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni:

"ai fini dell'azione di regresso dell'INAIL ex art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità di questi, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per il fatto dei suoi dipendenti, dal quale sia derivato l'infortunio indennizzato da detto istituto, non presuppone necessariamente l'individuazione di un determinato lavoratore come autore dell'illecito, essendo, invece, sufficiente l'accertamento che questo è stato posto in essere da quei dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni" (Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 1990, n. 3104, GCM, 1990, 4; RI, 1990, II,107).

 




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