-  Tencati Adolfo  -  22/09/2013

INTERESSI USURARI GARANTITI CON ASSEGNI - Cass. 21098/2013 - Adolfo TENCATI

Il dettagliato articolo di Adolfo TENCATI che P&D propone qui di seguito prende le mosse da Cass., 16 settembre 2013, n. 21098 e si occupa di usura in campo civilistico.

Un poderoso apparato di dottrina e di giurisprudenza fa da contorno al contributo.

Digitando sulla fotina dell'Autore è possibile consultare tutti i recenti lavori che la nostra Rivista ha pubblicato.

Buona lettura. (Paolo M. Storani)

Sommario

Interessi usurari garantiti con assegni bancari........ 1

1       L"importanza della sentenza analizzata... 1

2     Assegni bancari e promesse unilaterali.... 1

3       Considerazioni sull""usura civile"........... 3

4       Bibliografia    5

Baren    ghi P.           5

Chessa C... 5

Furgiuele L. 5

Graziani C. A.................. 5

Mazza P...... 5

Oppo G....... 5

Recano P... 5

 

 

L"importanza della sentenza analizzata.

La sentenza attualmente esaminata può così sintetizzarsi:

"là promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum dell"esistenza del rapporto sottostante ma, una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l"assegno andava a coprire altra causale"

(Cass. 16 settembre 2013,n. 21098).

La 2ª parte del ragionamento è quella che desta il maggior interesse, in definitiva giustificando le riflessioni che qui si svolgono su Cass. 21091/2013.

Assegni bancari e promesse unilaterali

Nella prima parte della massima poco sopra riferita si enuncia un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Viene invero ribadita l"affermazione 2º cui

"l"assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, 2º la disciplina dell"articolo 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell"esistenza del rapporto sottostante, fino a che l"emittente (o il girante) non fornisca la prova — che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito — dell"inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto"

(Cass. 8 febbraio 2006, n. 2816, www.dejure.it).

[Altra importante pronuncia sul tema ora affrontato va rintracciata in Cass. 18 gennaio 2005, n. 948, www.dejure.it: "il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo avvenuto ammortamento, che non sia né prenditore né giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi (…) del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell"art. 1988 c.c., atteso che l"inversione dell"onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta; da ciò consegue che egli non è esonerato dalla prova dell"esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l"obbligazione del promittente, non essendo riconducibile, al semplice dato del possesso del titolo all"ordine, univoco significato ai fini della legittimazione, poiché non è possibile escludere che il titolo di credito sia stato acquisito abusivamente". Questa sentenza è stata ampiamente commentata dagli studiosi. Si vedano: Mazza 2005, 1712;Furgiuele 2006, 463].

Come giustamente rileva Cass. 21098/2006, queste considerazioni non si modificano considerando la "promessa titolata", ossia quella promessa unilaterale dove si menziona la causa sottostante alla promessa medesima

[La promessa unilaterale è istituto con profonde radici. Per la storia della fattispecie confronta. Recano 2006, 168. L"attuale estensione della fattispecie stessa è invece approfondita da Graziani C. A. 1997, 1. Sulla "disciplina di conflitto" relativa alla promessa unilaterale, infine, si consulti Barenghi 1997, 1].

Altrettanto deve dirsi vedendo nella fattispecie una ricognizione di debito. Anch"essa infatti gode dell""astrazione processuale" (prevista dall"art. 1988 c.c.). Ciò significa che al creditore non occorre provare esistenza e natura della propria pretesa.

L"equiparazione del riconoscimento di debito alla promessa unilaterale e del resto affermata dalla recente pronuncia dove si legge:

"la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione,che ha per oggetto l"ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all"altra parte; ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l"inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall"art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione.

(Cass. 31 luglio 2012, n. 13689, www.dejure.it)

Quest"ultima pronuncia conferma dunque che l"azione giudiziaria (nella specie esercitata mediante decreto ingiuntivo) è correttamente instaurata contro il debitore anche se l"assegno ha perso il proprio valore cartolare.

Considerazioni sull""usura civile".

Nel caso giudicato da Cass. 21098/2013 l"assegno (bancario, ragionamento non cambierebbe ipotizzando un assegno circolare), è dato a garanzia della restituzione di un prestito, rispetto al quale sono pattuiti interessi usurari (5% mensile = 60% annuo).

Grazie a questo cenno al fatto analizzato dal supremo giudice è quindi possibile riflettere sugli aspetti civilistici dell"usura. In quanto prevista e punita dall"art. 644 c.p., essa è solitamente analizzata dai penalisti (tra i quali Zito 2010, 568).

Tuttavia anche il civilista può dire una parola in merito

[una questione oggi particolarmente dibattuta consiste nel rapporto tra il contratto usurario e le commissioni bancarie di massimo scoperto. La questione non si presenta nel caso analizzato da Cass. 21098/2013. Pertanto è opportuno soltanto un cenno, per il cui approfondimento si veda Cian M. 2012, 655].

La casistica sulla quale il supremo giudice è intervenuto con la sentenza 21098/2013 rientra nella "usura pecuniaria", ossia in quella dove il carattere usurario del contratto deriva dalla pattuizione di interessi. La norma confacente alla fattispecie è l"art. 1815, 2º co., c.c., a termini del quale:

1.La clausola che contempla gli interessi usurari è nulla;

2.gli interessi medesimi non sono dovuti.

Il contratto, al quale gli interessi usurari accedono, si conserva dunque valido, superando così l"idea per cui il contratto stesso sarebbe nullo perché contrastante con disposizioni imperative (così Oppo 1999, 535).

Peraltro il collegamento tra disciplina civile e penale del fenomeno usurario è

«operato per l"interesse usurario in genere, cioè anche per quello inferiore alla "soglia" (e tuttavia "sproporzionato"), giacché l"art. 4 della legge 1996, modificando la norma civilistica (art. 1815, 2º co., c.c.: N.d.A.), non distingue tra i diversi livelli di usura; e ciò benché, nella seconda ipotesi, la cancellazione totale del debito di interessi possa apparire vieppiù criticabile. Non è poi dubbio che la modifica dell"art. 1815 c.c., inserita in una legge che definisce il tasso usurario (sia pure a fini penali), significhi che questa definizione vale anche ai fini civili»

(Oppo 1999, 535).

Il raffronto tra i «vari livelli di usura» è qui condotto soltanto per completezza espositiva. Nella vicenda giudicata da Cass. 21098/2013 è infattii pacifica l"usura per superamento della soglia pro tempore in vigore.

D"altra parte l"enormità del tasso convenuto toglie utilità al problema, oggetto di vasto dibattito nei primi tempi di vigenza della l. 108/1996, se l"usura dovesse sussistere all"atto della pattuizione o potesse sopravvenire.

Adottando un"interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, 2º co., c.c., il legislatore ha scelto la prima soluzione. È infatti previsto: «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, 1º co., d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24. Sui «profili intertemporali» cfr. App. Cagliari 4 marzo 2010, RGSarda, 2012, I, 229. Sul dibattito relativo all"«usura sopravvenuta», invece, si veda Chessa 2012, 231).

Peraltro, nel caso ora esaminato, il tasso era usurario fin dall"origine.

La S.C. correttamente ne deduce la nullità del patto relativo agli interessi ma, così decidendo, la Corte implicitamente risolve un problema dibattuto in dottrina: per dichiarare nulla la clausola contrattuale relativa agli interessi usurari, basta la loro pattuizione, elemento materiale del delitto di usura, oppure occorre che quel delitto sussista in tutti i suoi elementi, compreso quello volitivo?

In quest"ultimo senso fa propendere la collocazione nelle «disposizioni in materia di usura» (l. 108/1996) della modifica alla norma civilistica sugli interessi usurari.

Ma è corretto affermare

«la "autosufficienza" della norma civilistica; la quale non consente le si assegni altro presupposto che la pattuizione di un interesse, usurario nella misura, sia o non sia applicabile (anche) la sanzione penale. La legge (civile) rifiuta cioè oggettivamente l"interesse sproporzionato, anche se la sanzione civile, nella sua gravità, risente della (tipica) illiceità penale. E il divieto dell"usura diviene, da principio di tutela della persona (e del suo patrimonio) regola del mercato del credito»

(Oppo 1999, 535).

Sostenere, viceversa, la dipendenza della nullità civilistica dall"accertamento di tutti i componenti dell"usura penalmente rilevante significa negare tutela alla vittima quando il giudizio penale si conclude con la formula «perché il fatto non costituisce reato», stante il difetto del richiesto elemento intenzionale.

Il debitore ottiene invece protezione, come dice Cass. 21098/2013, per il solo fatto che sono stati pattuiti interessi manifestamente eccedenti il «tasso soglia».

Il creditore, per contro, è sanzionato per aver posto gli assegni a fondamento della procedura monitoria, volta a conseguire quegli interessi.

Bibliografia

Baren         ghi P.

1997            Promessa unilaterale (diritto internazionale privato). In EGT, XXIV, 1.

Chessa C.

2012            Requiem per l"usurarietà sopravvenuta. In RGSarda, I, 231.

Furgiuele L.

2006            Dichiarazione cambiaria, promessa di pagamento e limiti all"inversione dell"onere della prova. In BBTC, II, 463.

Graziani C. A.

1997            Promessa unilaterale. In EGT, XXIV, uno.

Mazza P.

2005   Sui limiti di utilizzo di un titolo di credito - privo di efficacia cartolare - quale promessa di pagamento. In CorG, 1712.

Oppo G.

1999   Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale. In RDC, I, 533.

Recano P.

2006   Profili storici della promessa unilaterale . in RaDC, 168.

Zito V.

2010   Il delitto di usura. In RGdF, 568.

 

 

 

 




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