-  Mazzon Riccardo  -  27/08/2012

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA - Riccardo MAZZON

La responsabilità oggettiva, pur non trovando esplicita definizione all"interno del codice penale, rappresenta tuttavia materia imprescindibile della dogmatica jus-penalistica, ove è da considerarsi ormai consolidata la sua inclusione nel concetto di imputazione soggettiva – e ciò considerata la necessità assoluta di un minimum di imputazione psicologica (colpevolezza quale elemento essenziale non solo del dolo o della colpa, ma anche della responsabilità oggettiva) onde giustificare la pena -:

"nella morte conseguente ad altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., poiché l'accollo dell'evento morte a titolo di responsabilità oggettiva o di "colpa presunta" - pur mascherata dietro il riferimento alla colpa specifica da inosservanza della legge penale secondo la tradizionale regola del "versari in re illicita" - si palesa incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e della necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa (Corte cost., sent. n. 364 e n. 1085 del 1988), l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento ulteriore, non voluto, deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di "prevedibilità", concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base (nella specie, usura ed estorsione)" (Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, D'Agata e altro, DPP, 1999, 86; FI, 1999, II, 522; GP, 1999, II, 267; RPo, 1999, 582; GI, 1999, 2374).

In ambito civile, al contrario, l"istituto in esame è spesso relegato ad elemento negativo, privo di contento proprio, quasi un contraltare alla colpevolezza,

"il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l'uso del prodotto, ancorché si verta in un 'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza dell'agente" Corte appello Milano, 21/02/2007Ferrara c. avv. Giorgetti c. Soc. La Vetroscala c. avv. Loasses Foro it. 2007, 10, 2886 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -

raramente acquistando dignità di vero e proprio istituto (ci si è peraltro chiesti, specie in dottrina se, ed in che modo, la responsabilità oggettiva, anche nell"ambito civile, potesse, invece, in qualche misura partecipare del concetto di "colpevolezza", pur in un"accezione maggiormente lata).

Giova, a tal proposito, ripetere come il qualificare la responsabilità oggettiva quale "attribuibilità al soggetto della responsabilità generante risarcimento attraverso un giudizio normativo di rimproverabilità personale oggettiva", possa acquistare la propria utilità, dando contenuto positivo a ciò che, altrimenti, resterebbe relegato nel mondo del non essere e consentendo, in ottica sistematica, di considerare la colpevolezza in senso lato quale elemento necessario, assieme al fatto e all"antigiuridicità, alla genesi del diritto al risarcimento; un tanto, si è detto, in linea con la migliore dottrina:

"si parla di responsabilità oggettiva – secondo un concetto profondamente penetrato nella coscienza del mondo giuridico moderno – nel senso che non è richiesta la colpa (no fault); essa si richiama a generica equità. Chi trae vantaggio da una situazione risponde anche per gli svantaggi: ubi commoda, ibi incommoda. Coerentemente con l"esigenza di rispettare le strutture della società in cui viviamo, si invoca una responsabilità da accadimento, in contrapposizione a responsabilità da condotta. Questa responsabilità oggettiva, qualificata anche "responsabilità da rischio lecito", non costituisce una categoria generale da giustapporre alla generale responsabilità ex art. 2043. L"espressione poi di "responsabilità senza colpa" contiene una sola indicazione negativa. Ma perché si deve risarcire un danno? L"obbligazione relativa si trova legata nel sistema a situazioni particolari, tenendosi conto anche che in talune di esse si rivelano delle presunzioni suscettibili di prova contraria ( prova che peraltro è spesso difficilmente raggiungibile da parte del presunto responsabile). "Paghi chi ha"; paghi chi fa": sono criteri questi ai quali si può riferire anche una generica sensibilità dei rapporti sociali" (Trabucchi 2004, 914).

 




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