-  Santuari Alceste  -  21/12/2016

Ipab: una (molto) parziale riforma nella Regione Veneto – Alceste Santuari

Dopo anni di discussioni e di progetti di legge, con l'art. 42 del collegato alla Legge Finanziaria, approvata il 16.12.2016, il Consiglio Regionale ha approvato una (molto) parziale riforma del sistema delle Ipab.

Con l"art. 42 del Collegato alla Legge Finanziaria, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una – è il caso di dirlo – timida riforma dell"attuale impianto delle IPAB regionali.

Delle disposizioni contenute nell"art. 42 citato, in questa sede, si intende evidenziare quanto segue:

-) composizione dei Consigli di Amministrazione: il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1;

-) durata in carica del consiglio di amministrazione: essa è fissata in cinque anni;

-) strumenti di razionalizzazione: al fine di realizzare economie di scala nell"utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale definisce anche in via sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni per a) gli approvvigionamenti di beni e servizi, b) lo svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, c) la realizzazione dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto;

-) tra gli strumenti di collaborazione l"art. 42 stabilisce anche la possibilità di sviluppare forme di partnership tra IPAB e aziende sanitarie aventi le medesime finalità. Si tratta di una enunciazione molto generica che, tuttavia, potrebbe risultare foriera di alcune progettualità innovative e sperimentali di interesse, soprattutto se si pone a mente che le IPAB sono spesso impegnate nell"erogazione di servizi socio-sanitari;

-) poteri della Giunta regionale: a) di liquidazione dell"IPAB, qualora lo scopo dell"IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico−finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell"attività istituzionale della stessa; b) di destinare il patrimonio che eventualmente residui dopo la liquidazione ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati; c) di nominare un commissario straordinario che verifichi la possibile continuazione delle attività dell"IPAB, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione; d) di nominare un revisore dei conti o un collegio di revisori che risultano iscritti, oltre che nell"albo ministeriale, nell"elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico.

-) segretari−direttori: essi sono così individuati: a) per le IPAB classificate in classe 1A l"incarico di segretario−direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni; b) per le IPAB classificate in classe 1B l"incarico di segretario−direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico; c) per le IPAB classificate in classe 2 l"incarico di segretario−direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D;

-) adeguamento degli statuti delle IPAB: le modifiche scattano a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all"entrata in vigore della presente legge

Quali conseguenze derivano dalle disposizioni contenute nell"art. 42? In termini generali, si può affermare che le IPAB rimangono quello che sono oggi, salvo una diversa composizione degli organi di amministrazione, ridotti nel numero dei rispettivi componenti. Il management è ancora incardinato sulla figura del segretario-direttore. Vengono rafforzati i poteri in capo alla Regione. Di interesse potrebbe risultare l"attivazione di progetti sperimentali volti a valutare percorsi aggregativi e integrativi tra istituzioni del territorio: ma a ben vedere, si tratta di una possibilità già oggi disponibile a normativa invariata.

Ciò che preme ricordare in questa sede è che non trattandosi di una disciplina di riordino, continuano a valere le disposizioni normative oggi vigenti, tra le quali, deve essere annoverata la l.r. 25 giugno 1993, n. 24, che prevede la privatizzazione delle IPAB. Da ciò discende la possibilità per quelle IPAB regionali che presentano i requisiti idonei alla trasformazione in soggetti privati di diritto privato (associazioni o fondazioni) di richiedere agli uffici regionali competenti il riconoscimento della personalità giuridica quali soggetti non profit.




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