-  Redazione P&D  -  25/05/2016

Ipoteche illegittime di Equitalia e i difficili e costosi percorsi della giustizia - Cass. 17497/2015 - Laila Perciballi

So che ci sono dei giudici a Berlino!


All"epoca in cui fui chiamata a difendere l"anziano sig. Rossi che, a seguito della messa in vendita della propria casa, aveva scoperto che Equitalia aveva iscritto ben tre ipoteche sul proprio immobile senza che mai gliene fosse stata data alcuna comunicazione e senza che lo stesso avesse mai ricevuto le (asserite) sottostanti cartelle, subito mi tornò in mente questa citazione!

Citazione spesso utilizzata nei miei commenti dato che, purtroppo, in Italia la strada del diritto è troppo spesso lunga e tormentata.

La storia del cd. Mugnaio di Sant Souci, un umile cittadino tedesco, che dinanzi alla negazione dei propri diritti, in forza ed in ragione della sua grande fiducia per la giustizia, vinse su chi indubbiamente era più forte di lui, sia economicamente, sia politicamente.

Citazione al Mugnaio (ovviamente parafrasata), qui necessaria, in quanto, all"epoca del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nonostante il chiaro dettato della norma sull"obbligo di comunicazione dell"ipoteca, sull"onere della prova, sulla valida notifica (e così via), ancora non si era compiutamente formata la giurisprudenza sul punto.

A tal riguardo, vale da subito rilevare come nella sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale n. 7/22/2011 del 7.12.2010, i giudici della CTP individuarono perfettamente le questioni di diritto espresse nel ricorso ed annullarono i tributi sottostanti le non prodotte cartelle e le 3 ipoteche mai comunicate.

L"ingenuo sig. Rossi, ritenne che giustizia fosse stata fatta, e ringraziò i giudici di aver riconosciuto i suoi diritti contro la "spaventosa e potente" Equitalia.

La (unica) sentenza in parola però venne impugnata con due distinti appelli innanzi alla CTR, e l"anziano pensionato – già vittima di Equitalia – vide riformare la sua sentenza e si vide condannato due volte dalla CTR di Roma (sentenza CTR n. 87/35/12 e CTr N. 88/35/12) dopo la piena vittoria pronunciata dalla CTP N. 7/22/2011.

Difficile far comprendere all"anziano barbiere da anni in pensione, che mai aveva conosciuto dei tribunali, come avverso la sua prima vittoria della CTP, dopo aver resistito ad un giudizio di Appello innanzi alla CTR (dato che l"altro mai era stato notificato), era necessario dar luogo a ben due ricorsi in Cassazione (con i relativi costi) ed a due richieste di inibitorie delle due sentenze della CTR.

Pur non avendo soldi, vivendo della sua pensione minima insieme alla sua invalida moglie, anch"ella pensionata, e avendo riposto piena fiducia nel proprio avvocato, avendo la sua unica casa da difendere, il sig. Rossi sosteneva i costi dei due ricorsi in Cassazione (poi riuniti!) e chiedeva la sospensione delle due sentenze della CTR di Roma (sentenza CTR n. 87/35/12 e CTr N. 88/35/12).

Ebbene, tanta fiducia nella giustizia e la consapevolezza del non aver mai violato la legge, fu ripagata dato che la CTR, in diversa composizione, sospese entrambe le sentenze e, poi, la Cassazione, dopo aver riunito i due giudizi, dichiarò nulli i due procedimenti di appello (incardinati sia dall"Agenzia delle Entrate sia da Equitalia) e le relative sentenze.

L"anziano signor Rossi finalmente felice pensò che poteva giovarsi della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale n. 7/22/2011 del 7.12.2010 e di quella della Cassazione, dato l"annullamento delle sentenze della CTR; ma alla scrivente difesa toccò anche l"ingrato compito di spiegare all"anziano pensionato ed alla sua invalida moglie che, ove detto giudizio non fosse stato riassunto, il procedimento si sarebbe estinto e tutte le battaglie – financo quelle della Cassazione – del sig. Rossi si sarebbero vanificate.

Arduo far comprendere ciò che non è dato capire neppure alla scrivente difesa, così si decise di contattare Equitalia per sapere se la stessa avesse intenzione di applicare i principi espressi dalla Cassazione e cancellare finalmente i tributi e le 3 ipoteche senza costringere il sig. Rossi a promuovere il giudizio di riassunzione ed a sopportare ulteriori (estenuanti) attese ed ulteriori costi.

Ma la risposta di Equitalia non lasciava margini all"indecisione – in caso di mancata riassunzione tutto il processo tributario sarà ritenuto estinto e tutti i tributi saranno dovuti- e, quindi, il sig. Rossi (per quanto invecchiato di altri 6 anni, ancor più impoverito dalle spese sostenute e con la paura di non veder fatta giustizia) rinnovava il mandato allo scrivente difensore per chiedere che, non i giudici di Berlino (!), ma che i giudici dell" Ill.ma Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, finalmente dessero luogo ad una pronuncia definitiva, univoca, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti del cittadino ed del contribuente, per ridare un po" di serenità al ricorrente ed alla sua anziana ed invalida moglie.

E, finalmente, che la Commissione Regionale Tributaria, in sede di riassunzione, ed in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, accolga il ricorso del sig. Rossi così che lo stesso possa invecchiare in serenità!




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film