-  Caruso Simona  -  20/05/2016

Irap: non è dovuta dal professionista che abbia un solo dipendente con mansioni generiche e di segreteria- Cass. Civ., Sez. U., n. 9451/2016 -Simona Caruso

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ritorna sulla problematica dell"assoggettabilità ad Irap del professionista, chiarendo, in particolare, se sussista il requisito dell"autonoma organizzazione in presenza di un solo dipendente, addetto a mansioni generiche.

La pronuncia ricorda che è integrato il presupposto oggettivo dell"imposta qualora il professionista svolga l"attività ricorrendo anche ad elementi ulteriori rispetto al proprio lavoro, in grado di potenziarne le possibilità e creare proprio quel "valore aggiunto" colpito dall"irap. Tali elementi possono essere sia beni strumentali che mezzi "personali".

Con riferimento a questi ultimi, i Giudici di legittimità hanno precisato che il lavoro altrui reca un apporto significativo solo se il collaboratore svolga proprio le mansioni tipiche e specialistiche del professionista stesso, creando dunque un"organizzazione anche autonoma rispetto al soggetto interessato dall"imposta. Al contrario, l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, reca un apporto solo mediato e generico che non eccede il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione e che, dunque, non integra il presupposto oggettivo dell"irap.

La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".




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