-  Redazione P&D  -  11/07/2013

IRRILEVANTE L'ACCERTAMENTO VISIVO DEL CTU NELLE LESIONI MICROPERMANENTI - Giud. Pace Palermo sent. 24.6.2013 n. 2691 - Diego FERRARO

Con una interessante sentenza depositata il 24 giugno 2013, il Giudice di Pace di Palermo ha nuovamente affrontato le problematiche concernenti la risarcibilità del "danno biologico da lieve entità" dirimendo, attraverso l'esame critico delle norme all'uopo apllicabili, il contrasto tra quanto statuito dall'art. 139 C.d.A. (nuova formulazione), secondo cui "le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente", e quanto previsto dall'art. 32 comma 3-quater della legge 27/2012, secondo cui "il danno alla persona per lesioni di lieve entità" di cui all'art. 139 C.d.A. "è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

Al precipuo fine di raccordare le infradescritte disposizioni il Decidente, prendendo spunto da una richiesta risarcitoria per "danni permanenti" consequenziali ad una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro che ha richiesto l'applicazione di alcuni punti di sutura, ha ribadito l'interpretazione di parte della dottrina secondo cui:

  • la prima norma è esclusivamente riferibile al "danno biologico permanente" di lieve entità, che potrà essere risarcito soltanto in presenza di un "accertamento clinico strumentale obiettivo", senza eccezione alcuna;
  • la seconda norma, invece, attenendo alla liquidazione del "danno alla persona" secondo "l'accezione normativa e giurisprudenziale più ampia" (che comprende, oltre al danno permanente, anche altre voci di danno, come il "danno biologico da temporanea"), può trovare applicazione, con riferimento alla locuzione "visivamente accertato", solo per il risarcimento del "danno temporaneo" (e non del "danno permanente", per cui è sempre necessario l'accertamento strumentale).

In virtù di quanto sopra esposto, stante l'inesistenza di accertamenti strumentali obiettivi a supporto del danno estetico, di per sè visibile, da parte attrice in citazione rivendicato, il Giudice ha ritenuto congrua la somma della Compagnia Assicurativa offerta nella fase extragiudiziale ed ha rigettato la domanda attorea con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.




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