Tralasciando ogni commento sulla procedura esecutiva mobiliare e immobiliare, ma soprattutto sulle leggi e leggine che periodicamente la snaturano costringendo gli operatori del diritto a molteplici salti mortali interpretativi, occupiamoci qui di un fondamentale adempimento, ovvero l'iscrizione a ruolo del pignoramento. O meglio, di un particolare tipo di pignoramento, quello di partecipazioni societarie ex art. 2471 c.c..
Già non è cosa semplice capire se tale pignoramento debba avvenire con lo strumento del PP3 o del pignoramento mobiliare presso il debitore, per cui voglio raccontarvi una mia recente esperienza nella speranza che possa essere utile a qualcuno che si trovi a gestire una pratica simile.
Ottengo un titolo esecutivo per una ingente somma nei confronti di una SPA in Milano. Intendo pignorare le quote azionarie di altre società dalla stessa possedute. Dopo non poche telefonate con l'UNEP di Milano (tra l'altro con un UG gentilissimo – che addirittura mi ha chiamato più volte per definire bene che tipo di atto di pignoramento avrei dovuto predisporre), si è arrivati al dunque: il pignoramento ex art. 2471 c.c. va fatto, nota bene, DIRETTAMENTE PRESSO IL DEBITORE, ma redigendo l'atto come se fosse un PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (quindi senza fissazione d'udienza come nel PP3).
Una volta ottenuto il verbale di pignoramento, sarà necessario iscriverlo a ruolo (entro 15 giorni e non 30 dalla consegna da parte dell'UNEP), e dopo 45 giorni da quest'ultima, provvedere al deposito dell'ISTANZA DI VENDITA delle azioni pignorate (ricordandosi, sempre, in questo caso, di allegare la TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO DELLE AZIONI in CCIAA presso il registro imprese, e la VISURA CAMERALE della società debitrice da cui risulti il pignoramento delle azioni).
Allego a questo mio breve articolo un vademecum rilasciatomi dalla cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Milano.