-  Cardani Valentina  -  12/11/2015

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI E ATTIVITA' DI LOCAZIONE IMMOBILI - V. CARDANI – G. GRAZIANO

Il caso.

Ci si interroga in merito alla legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti da parte dell'Istituto di previdenza nazionale per il caso di soggetti che esercitino l'attività di locazione degli immobili. Ed infatti, accade che l'INPS in questi casi provveda all'iscrizione d'ufficio alla forma previdenziale che ritiene opportuna e, conseguentemente, inviti i contribuenti a regolarizzare la posizione previdenziale. A giustificazione di tale prassi vi è l'assunto secondo cui l'attività locatizia sia un'attività di tipo "commerciale" tout court.

Sul punto però vi sono diversi orientamenti, tanto è vero che, in un caso specifico sottoposto agli scriventi procuratori, l'INPS, adito in sede di autotutela, ha accolto la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti. Ed anzi, si segnala che la Giurisprudenza degli ultimi anni ha preso una decisione netta nel senso di escludere dal novero delle attività commerciali le società che locano immobili, con conseguente illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti operata dall'INPS.

 

 

I requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.


La legge, in particolare, attribuisce il diritto all'INPS di procedere ad un'iscrizione d'ufficio, anche con valenza retroattiva al periodo di riferimento dell'attività solo in presenza di determinati requisiti.

I presupposti oggettivi e soggettivi in base ai quali sussiste l'obbligo di iscrizione nella "gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali" ex L. 22 luglio 1966 n.613 e s.m.i. sono indicati dalla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) quanto a quelli oggettivi e dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160 così come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, quanto a quelli soggettivi.

a) Requisiti oggettivi (L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d)):

La legge sopra richiamata, espressamente, fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:

1) commerciali, ivi comprese quelle turistiche;

2) di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;

3) professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.

b) Requisiti soggettivi (art. 9 lg. 160/75, modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996):

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti coloro che:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell"impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

 

 

Requisiti oggettivi: casistica giurisprudenziale.


Tribunale di Torino, 5 maggio 2011, n. 1394: "la locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente.".

Corte di Cassazione, n. 3145/2013: "L"obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall"esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell"ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell"ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare".

Segue quest'orientamento anche la successiva Giurisprudenza di merito: ex multis, si veda: Tribunale di Firenze (sent. n. 148/2015 e sent. n. 1774/2013); Tribunale di Parma (sent. n. 438/2014); Tribunale di Monza (sent. del 24/05/2014); Tribunale di Catania (sent. n. 3459/2012); Tribunale di Ivrea (sent. del 15/07/2014).

 

 

Requisiti soggettivi: casistica giurisprudenziale.


Secondo Cassazione, SS. UU., n. 3240/2010 i requisiti soggettivi devono sussistere congiuntamente: "a tali requisiti è riservata la funzione di risolvere eventuali conflitti rispetto all"iscrizione a più forme pensionistiche al fine di preservare l"unicità del rapporto previdenziale laddove un soggetto svolga più attività autonome tutte assoggettabili ad una forma di assicurazione obbligatoria".

Tribunale di Catania, sent. dell"11.07.2012: "è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, sicchè, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo".

Tribunale di Monza, sent. n. 211 del 07/04/2015: "A tal fine è, pertanto, necessario accertare, in concreto, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto sociale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (vd. Cass. S.U. n. 3240/2010) e, in particolare, in modo continuativo e non meramente occasionale (vd. Cass. n. 11804/2012)".




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