Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  19/11/2021

Isee e autonomia degli enti locali – Tar Lombardia 2192/21

Nella definizione degli elementi da considerare per il calcolo dell’ISEE, i comuni non possono discostarsi dalla normativa nazionale

Come è noto, il dpcm n. 159/2013 non contiene il riferimento alla “evidenziazione del reddito del solo assistito”, contenuto invece all'art. 3, comma 2 ter, d. lgs. n. 109/98 per la determinazione della quota sociale per la degenza in RSA, che il Consiglio di Stato aveva confermato essere applicabile – anche dopo la sentenza della corte costituzionale 296/12 - nelle regioni che non avevano diversamente regolamentato la materia.

In secondo luogo, il dpcm n. 159/2013 dedica un intero articolo alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età: per tali prestazioni (art. 6, comma 2) “ […] il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni [...]”. All'interno dell'art. 6, si prevedono poi ulteriori e “speciali” norme che si applicano alle “prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo” - vale a dire la permanenza in strutture di lungodegenza (RSA, RSD, case famiglia ecc.). Nel caso in cui la prestazione richiesta sia la lungodegenza in RSA, non é possibile, contrariamente a quanto accade per altri tipi di prestazione, detrarre le spese sostenute per collaboratori domestici e di assistenza alla persona nonché l'ammontare della retta versata per “l'ospitalità alberghiera”.

In terzo luogo, l’articolo 6, comma 3, lettera b) del dpcm in parola prevede che, in caso di ingresso in RSA, si deroghi alla composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, includendo nel computo dei redditi di quest'ultimo anche i redditi dei figli non inclusi nel nucleo familiare.

Da ultimo, si segnala che il decreto esplicitamente include fra i redditi da inserire nell'ISEE tutti gli emolumenti non imponibili ai fini Irpef (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc), così come le eventuali donazioni effettuate a favore di famigliari in un lasso di tempo precedente all’ingresso in struttura.

Nel contesto sopra brevemente delineato, si colloca la sentenza del Tar Lombardia, Sez. Terza, 8 ottobre 2021, n. 2192, che ha ritenuto un regolamento comunale non conforme alle previsioni di cui al dpcm n. 159 del 2013. Il contenzioso è stato avviato da un amministratore di sostegno di una persona in situazione di gravità ospite di una struttura sociosanitaria residenziale. Il ricorrente ha contestato: a) la nota del comune con la quale l’ente locale ha dichiarato di non potersi fare carico della retta dovuta alla suddetta struttura sociosanitari e b) il regolamento comunale dei servizi e degli interventi di protezione sociale e della compartecipazione al costo delle spese. Nello specifico, l’amministratore di sostegno ha censurato l’inserimento, ai fini della determinazione della capacità economica dell’assistito, di tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, in questo modo discostandosi da quanto previsto a livello nazionale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto meritevole di accoglimento le contestazioni formulate dall’amministratore di sostegno, evidenziando che:

  1. l’art. 6, quarto comma, l. n. 328/2000 stabilisce che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;
  2. sia la legge n. 328/00 sia la legge regionale lombarda prevedono che l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime da parte dei beneficiari è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, contenuta nel dpcm n. 159 del 2013.

Da ciò consegue che i comuni non possono, attraverso i loro regolamenti, dare rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel dpcm in parola, ma soltanto individuare “criteri ulteriori”, che tuttavia non possono modificare quelli già previsti dal Regolamento nazionale. Peraltro, la norma statale prevede che “criteri ulteriori” possono essere definiti solo quando lo richieda la natura particolare della prestazione.

Nel caso di specie, il comune, al fine di escludere la necessità di un suo intervento economico, aveva dato rilievo all’intero patrimonio dell’assistito, senza applicare le particolari regole derogatorie previste dalla normativa.

Parimenti, il Tar ha accolto anche la censura riguardante l’atto che attribuiva rilievo, ai fini della determinazione dell’intervento comunale, ai redditi dei soggetti obbligati gli alimenti ai sensi dell’art. 433 cod. civ. I giudici amministrativi hanno riconosciuto che la disciplina dettata dal dpcm n. 159 del 2013 detta una specifica disciplina che non fa assolutamente riferimento ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 cod. civ. Nello specifico, il dpcm prende in considerazione esclusiva soltanto il nucleo familiare dell’assistito costituito dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica.

Merita particolare interesse, infine, la terza censura mossa dall’amministratore di sostegno della persona con disabilità, che riguarda l’art. 14 della legge n. 328 e il progetto individuale previsto dalla norma medesima. Quest’ultima dispone che i comuni, d’intesa con le ASL, debbano predisporre, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale. Nel caso di specie, invece, il comune si sarebbe limitato a prendere posizione sulla domanda di integrazione della retta di ricovero formulata dall’interessato. Ne consegue che l’atto impugnato non costituisce il progetto individuale previsto dal citato articolo 14 della legge n. 328/2000. Al riguardo, i giudici amministrativi non hanno accolto la contestazione, richiamando soltanto la possibilità per l’interessato di proporre azione contro il silenzio serbato sulla sua domande di predisposizione del progetto individuale.

La sentenza in oggetto evidenzia, da un lato, le difficoltà dei comuni ad assicurare le prestazioni sociali di cui sono responsabili e, dall’altro, il riconoscimento (evidente) della necessità di accompagnare le persone disabili con specifici progetti individuali. Considerando che la disciplina nazionale contenuta nel dpcm n. 159 del 2013 costituisce il necessario e cogente riferimento normativo per l’azione degli enti locali, questi ultimi, tuttavia, potrebbero ipotizzare, proprio attraverso lo strumento del progetto assistenziale individualizzato (PAI), formule sperimentali e innovative che permettano di contemperare esigenze di bilancio e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, i comuni potrebbero coinvolgere le associazioni di tutela e di rappresentanza degli interessi delle persone con disabilità, gli amministratori di sostegno interessati e le strutture socio-sanitarie nella definizione di percorsi condivisi che, tra l’altro, potrebbero individuare procedure, modalità e parametri di intervento e di azione funzionali alla protezione dei diritti delle persone con disabilità e ad un’efficace azione amministrativa.




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