-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  16/01/2017

Istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) un nuovo strumento per le controversie sui prodotti finanziari di Paolo F. Cuzzola

Arriva un nuovo strumento, del tutto gratuito, per risolvere le controversie sui prodotti finanziari.

Si chiama A.C.F. (Arbitro per le controversie Finanziarie) ed è un organismo collegiale che è stato istituito presso la Consob.

Presso tale ente potranno essere sottoposte le controversie sino ad un importo massimo richiesto di 50.000 euro, in merito alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediarinei loro rapporti con gli investitori.

L'arbitro, nato sulla scia di una direttiva comunitaria, si propone come alternativa, rapida ed a costo zero, alle vie legali.

Le decisioni dovranno essere prese entro il termine massimo di 6 mesi ed anche gli eventuali rimborsi saranno erogati in tempi ragionevolmente brevi, senza dovere sopportare costi di alcun tipo.

A potere depositare ricorso saranno i c.d. investitori "retail", ossia coloro che non hanno adeguata competenza nell'ambito dei servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario - una banca, una Sim, una Società di intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste italiane - per acquistare prodotti finanziari.

L'invio e la gestione del ricorso sono on line sul sito www.acf.consob.it operativo dal 09 gennaio 2017.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di coloro che hanno minore dimestichezza con gli strumenti informatici, sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni.

La procedura consente sia all'investitore che all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando il contraddittorio tra le parti, e si conclude con una decisione dell'arbitro.

nel caso che accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, il collegio potrà stabilire a carico dell'intermediario l'obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento deggli atti ritenuti necessari.

La decisione del collegio non è comunque vincolante per l'investitore che può decidere anche in un secondo momento di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista invece a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione dell'inadempimento




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