Tutte le notizie, le informazioni e i dati, in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza, sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (sono, però, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente).
I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC); ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni: non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati.
L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti in materia, può:
L'ISVAP può inoltre, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
Ulteriormente, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
L'ISVAP può anche, nell'esercizio dei propri poteri ispettivi, chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione; ancora, può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati (ma anche alle società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 -) la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento: tali poteri possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (tali soggetti debbono comunicare senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; i medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto); le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni richieste, sono previste con regolamento.
L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (ma anche quello delle società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate) deve informare, senza indugio, l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa: a tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri; il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con regolamenti attutivi (che debbono conformarsi al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari; debbono risultare coerenti con le finalità della vigilanza; debbono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati; debbono essere adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'ISVAP) disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato; i regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.